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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24099/2025 del 28/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato dalla società a una dipendente assunta prima del 7 marzo 2015. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’impugnativa di licenziamento proposta dalla lavoratrice con rito ordinario anziché con il rito cd. Fornero, ritenendo impropria la forma adottata. La società aveva appellato la decisione, chiedendo una pronuncia di merito, mentre la lavoratrice in appello si era limitata a chiedere il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado, escludendo l’inammissibilità e affermando che il giudice avrebbe dovuto convertire il rito; tuttavia ha poi dichiarato di non poter pronunciare alcuna statuizione di merito perché l’appellata non aveva riproposto le domande di merito ma aveva chiesto solo la conferma della statuizione di inammissibilità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione di norme processuali e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe fondato la conversione del rito su documentazione tardiva e non ammissibile e che, sulla base del ricorso introduttivo, avrebbe dovuto decidere nel merito o applicare le tutele minime della L. n. 604/1966; (2) violazione delle norme sostanziali e dell’art. 7 L. n. 300/1970, oltre a omesso esame di fatti decisivi, deducendo che la Corte si sarebbe limitata a valorizzare l’assoluzione penale della lavoratrice senza autonoma valutazione della lesione del vincolo fiduciario; (3) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e dell’art. 2119 c.c., nonché omesso esame di fatti decisivi, per non avere la Corte verificato se i fatti posti a base del recesso integrassero almeno un giustificato motivo soggettivo, una volta esclusa la giusta causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la società non avesse interesse ad impugnare la sentenza, poiché sia la decisione di primo grado sia quella di appello avevano definito la controversia in rito, senza pronunciare un accertamento di merito idoneo a pregiudicare la ricorrente. In particolare, il giudice di appello, pur correggendo l’erronea declaratoria di inammissibilità, aveva comunque concluso con un "non luogo a provvedere" e con l’espresso rilievo che non poteva essere emessa alcuna statuizione sulle domande originarie; dunque mancava una soccombenza sostanziale della società e, con essa, l’interesse al ricorso. La Corte ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad agire in impugnazione presuppone una soccombenza sostanziale e un pregiudizio concreto derivante dalla decisione che si intende rimuovere.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non entra nel merito della sua violazione per difetto di interesse all’impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma la Corte non esamina il dedotto vizio per assenza di interesse ad impugnare.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nei motivi, ma non valorizzato nella decisione finale, assorbita dalla carenza di interesse.

  • art. 414 c.p.c.

    Richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto esaminare il ricorso introduttivo nel merito o convertire il rito.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parte delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parte delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parte delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 426 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parte delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 427 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso come parte delle norme processuali asseritamente violate.

  • art. 2697, comma 1, c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell’onere probatorio, ma non esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indica il vizio di violazione di legge dedotto dalla ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indica il vizio di omesso esame di fatti decisivi dedotto dalla ricorrente.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 2105 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 2119 c.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla giusta causa di licenziamento.

  • art. 1 L. n. 604/1966

    Richiamato nei motivi di ricorso in tema di tutela contro i licenziamenti e possibile giustificato motivo soggettivo.

  • art. 3 L. n. 604/1966

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento al giustificato motivo soggettivo.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    Richiamato nei motivi di ricorso con riferimento alla procedura disciplinare.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interesse a proporre impugnazione richiede una soccombenza sostanziale, cioè un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla decisione impugnata; in mancanza, il gravame è inammissibile.
  • La parte vittoriosa su una questione processuale non ha interesse a impugnare la sentenza solo per ottenere una diversa motivazione o una pronuncia di merito, se la decisione non contiene un capo idoneo a recarle un concreto pregiudizio.
  • Quando il giudice di merito definisce la controversia in rito, senza pronunciare sul merito della domanda, manca in linea di principio l’interesse della parte a dolersi della mancata decisione sostanziale, salvo che da quella statuizione derivi un’effettiva soccombenza.
  • La mancanza di una statuizione di merito idonea al giudicato impedisce di ravvisare una lesione processuale utile a fondare il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivo
IstitutiOnere della provaGiudicato

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