L.R. Umbria 22/2012
Semplificazione legislativa mediante abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria 6 dicembre 2012, n. 22 dispone l’abrogazione espressa di numerose leggi e regolamenti regionali elencati negli allegati A e B, perché già superati, implicitamente abrogati o non più operanti. Restano salvi i rapporti sorti durante la loro vigenza, gli impegni di spesa assunti e gli effetti di eventuali abrogazioni implicite già prodotte.
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali umbri non più applicabili
Abrogazione di leggi e regolamenti regionali non più applicabili
La legge regionale dell’Umbria 6 dicembre 2012, n. 22 interviene sulla semplificazione del quadro normativo regionale. Il suo scopo è esplicito: eliminare dal sistema disposizioni già superate, implicitamente abrogate o comunque non più applicate, limitatamente al territorio della Regione Umbria.
Finalità e portata dell’intervento
Il provvedimento non introduce una nuova disciplina di settore, ma opera una razionalizzazione normativa. La scelta legislativa è quella dell’abrogazione espressa di una serie di leggi regionali e regolamenti regionali individuati negli allegati A e B, così da chiarire quali fonti non debbano più essere considerate operative.
Disposizioni abrogate
Sono abrogate, o restano comunque abrogate, le leggi regionali e i regolamenti regionali elencati negli allegati A e B della legge. L’elenco comprende atti molto diversi tra loro, in materia di agricoltura, artigianato e industria, caccia e pesca, turismo, cultura e sport, istruzione e formazione, ordinamento contabile, organizzazione regionale, assetto istituzionale, enti regionali, sanità, politiche sociali, ambiente e assetto del territorio.
Tra gli atti richiamati figurano anche norme molto datate, molte delle quali riferite a specifici interventi, contributi, mutui, organi ormai soppressi o discipline temporanee legate a esercizi finanziari conclusi.
Effetti temporali e disciplina transitoria
L’abrogazione non incide sui rapporti già sorti nel periodo di vigenza delle norme abrogate. Le disposizioni eliminate continuano infatti ad applicarsi:
- per la disciplina dei rapporti sorti durante la loro vigenza;
- per l’esecuzione degli impegni di spesa assunti in base a tali disposizioni.
Resta inoltre fermo ogni effetto di abrogazione implicita già prodotto, anche per disposizioni regionali non incluse negli allegati, se intervenuto ai sensi dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale.
Carattere dell’atto
L’atto ha natura di legge di abrogazione e riordino. Non contiene nuovi regimi sostanziali di settore, ma serve a rendere più chiaro il diritto regionale vigente in Umbria, eliminando norme ormai prive di utilità applicativa. Per questo, nella pratica, è un provvedimento essenzialmente di pulizia normativa e non di disciplina operativa corrente.
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