Sentenza n. 146/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza della 772/2025 del Tribunale Civile di Palermo, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo che riconosceva il diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'integrale esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Palermo, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla Carta Docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi e rivalutazione, e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito delle somme. L'Amministrazione non aveva adempiuto nel termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo. Il ricorrente chiedeva inoltre il rimborso delle somme quantificate per la predisposizione e notificazione del precetto.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza, costituiti dal passaggio in giudicato del titolo e dall'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle condanne pecuniarie. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute, comprensive di interessi e rivalutazione secondo quanto stabilito dal titolo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni su istanza di parte. Ha applicato, a carico dell'Amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo. Ha escluso invece il rimborso delle spese di precetto, ritenendo che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza costituisca una scelta libera del creditore e che tali costi non siano quindi imputabili all'Amministrazione. Ha precisato che l'incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza, e che il commissario deve depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ha condannato l'Amministrazione alle spese di giudizio, liquidate in euro 189,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'esecuzione del titolo, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di disporre, su richiesta, una penalità di mora a carico dell'amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso ha consentito la proposizione dell'ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola relativa all'assenza di compenso per il commissario ad acta, quando sia nominato un dirigente dell'amministrazione resistente, è stata applicata analogicamente alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico, riconosciuto dal titolo posto in esecuzione.
art. 26 c.p.a.
Fondamento della condanna alle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Applicato ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico dell'Amministrazione soccombente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato contenente una condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, una volta inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
- In presenza dei presupposti dell'ottemperanza, il giudice amministrativo può assegnare all'amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inerzia, nominare un commissario ad acta con un termine ulteriore decorrente dall'istanza della parte interessata.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata alle condanne pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione e può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine giudiziale di pagamento e fino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento spontaneo.
- Il munus del commissario ad acta è un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice, che non può essere rifiutato né neutralizzato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Le spese sostenute dal creditore per la predisposizione e notificazione dell'atto di precetto non sono ripetibili nell'ambito del giudizio di ottemperanza quando il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza costituisca una scelta libera del creditore.
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