Sentenza n. 1194/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del “Provvedimento di revoca dell'AEP (Autorizzazione all'esercizio della Professione) e cancellazione dall'albo degli autotrasportatori” M INF.DGTNO. REGISTRO UFFICIALE.U.0022443.26-01-2023 emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile – Direzione Territoriale Nord Ovest – Ufficio 4 – Motorizzazione Civile -OMISSIS- emesso in data 23 gennaio 2023, notificato in data 26 gennaio 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore e cancellazione dall'Albo degli autotrasportatori e dal REN, adottate a seguito di interdittiva antimafia
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento ministeriale deducendo: difetto di motivazione, perché l'atto richiamava genericamente una comunicazione prefettizia senza esplicitarne il contenuto e senza consentire una legittima motivazione per relationem; omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione del regolamento (CE) n. 1071/2009 e della circolare ministeriale applicativa, per non avere l'amministrazione previamente sospeso l'autorizzazione e assegnato un termine per la regolarizzazione o per la sostituzione del gestore dei trasporti; eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto e difetto di istruttoria. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha chiarito che la revoca era stata adottata a seguito di un'informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti della società.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della revoca e della cancellazione. Il primo motivo è stato rigettato perché il provvedimento individuava precisamente la comunicazione prefettizia del 12 settembre 2022, dalla quale risultava l'interdittiva antimafia: il richiamo era quindi sufficiente a integrare una motivazione per relationem, essendo l'atto richiamato identificabile e conoscibile dall'interessata. Il secondo motivo è stato respinto perché la revoca dell'autorizzazione, conseguente alla perdita del requisito di onorabilità derivante dall'interdittiva antimafia, aveva natura vincolata; pertanto, l'omessa comunicazione di avvio non poteva incidere sull'esito ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Il terzo motivo è stato rigettato poiché l'art. 13 del regolamento (CE) n. 1071/2009 prevede che l'autorità competente possa, ma non debba, assegnare un termine per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti. La circolare ministeriale doveva essere interpretata in conformità al regolamento europeo. Il quarto motivo è stato respinto perché l'interdittiva antimafia costituiva il presupposto normativo e fattuale della perdita automatica dell'onorabilità e della conseguente revoca dell'autorizzazione, senza margini di discrezionalità amministrativa. La società è stata condannata al pagamento di 3.000 euro di spese di lite, oltre al rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L'interdittiva antimafia è una misura di prevenzione a tutela dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza e del buon andamento della pubblica amministrazione, idonea a impedire la conservazione di determinati rapporti e titoli abilitativi.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La comunicazione dell'interdittiva antimafia deve indicare gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che l'interdittiva fosse stata comunicata alla società.
art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. 395/2000
L'emissione di un'informativa antimafia interdittiva comporta la cessazione di diritto del requisito di onorabilità richiesto per l'esercizio della professione di autotrasportatore.
art. 3, paragrafo 1, lett. b), regolamento (CE) n. 1071/2009
Le imprese che esercitano l'attività di trasporto su strada devono possedere il requisito dell'onorabilità.
art. 6, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 1071/2009
Gli Stati membri determinano le condizioni che le imprese e i gestori dei trasporti devono rispettare per soddisfare il requisito dell'onorabilità, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dal regolamento.
art. 13, paragrafo 1, lett. a), regolamento (CE) n. 1071/2009
Quando viene meno l'onorabilità del gestore dei trasporti, l'autorità competente ha la facoltà, non l'obbligo, di assegnare all'impresa un termine per assumere un sostituto; la norma non impone quindi una previa sospensione o una fase necessariamente sanante.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiamato è precisamente identificato e conoscibile dall'interessato, anche mediante messa a disposizione su richiesta.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
L'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento vincolato quando è palese che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- L'emissione di un'informazione antimafia interdittiva determina, nei casi previsti dall'art. 5, comma 2, lett. h-bis, d.lgs. 395/2000, la cessazione di diritto del requisito di onorabilità dell'impresa di autotrasporto e rende vincolata la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la cancellazione dai relativi registri.
- La motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo è sufficiente quando l'atto richiamato è puntualmente identificato e risulta conoscibile dall'interessato; non è necessario riprodurne integralmente il contenuto nel provvedimento principale.
- Quando la perdita del requisito di onorabilità impone necessariamente la revoca dell'autorizzazione all'autotrasporto, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'illegittimità dell'atto, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
- L'art. 13, paragrafo 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 1071/2009 attribuisce all'autorità competente una facoltà, e non impone un obbligo, di assegnare all'impresa un termine per l'assunzione di un sostituto del gestore dei trasporti in caso di perdita dell'onorabilità.
- Una circolare ministeriale non può essere interpretata in senso difforme dalla normativa eurounitaria direttamente applicabile; pertanto, non può trasformare in obbligatorio un adempimento che il regolamento europeo configura come facoltativo.
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