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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2107/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Marigliano, detenuto per partecipazione ad associazione di tipo mafioso (clan Formicola), ha chiesto la declaratoria d'inefficacia del titolo custodiale nel procedimento successivo e la retrodatazione della decorrenza della custodia al 9 aprile 2019 (data di una precedente ordinanza di custodia cautelare relativa a fatti diversi), ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. Sosteneva che i fatti contestati nella seconda ordinanza erano anteriori alla prima o, comunque, che gli elementi probatori su cui si era fondata la seconda ordinanza erano già conoscibili alla data del rinvio a giudizio per il primo procedimento; inoltre reclamava che la detenzione sopravvenuta non poteva automaticamente essere considerata idonea a interrompere la partecipazione all'associazione mafiosa senza specifici indici di continuità. Il Tribunale di Napoli, invece, ritenne che: a) la partecipazione associativa era contestata come "con condotta perdurante" e dunque poteva protrarsi oltre la prima ordinanza custodiale; la mera detenzione non determina di per sé la cessazione della partecipazione a un'associazione mafiosa; b) la seconda ordinanza si fondava su risultanze investigative successive alla precedente ordinanza e su dichiarazioni di un collaboratore (D'Amico) non disponibili al PM al momento del rinvio a giudizio per il primo procedimento. Il ricorrente ha impugnato quest'ultima decisione per violazione di legge e insufficiente motivazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e insufficienza delle allegazioni. Ha richiamato il principio secondo cui, per le ipotesi di "contestazioni a catena", la sopravvenuta detenzione produce solo una presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione; spetta però all'interessato allegare circostanze concrete e probatorie che dimostrino la cessazione della partecipazione, il che non è avvenuto nel caso di specie. Sul punto della desumibilità dagli atti, la Corte ha osservato che il ricorrente non ha indicato il contenuto delle risultanze che avrebbero dovuto essere già note al momento del rinvio a giudizio; la mera affermazione non è sufficiente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare: la retrodatazione si applica solo se il fatto oggetto della seconda ordinanza è anteriore alla prima e desumibile dagli atti al momento del rinvio a giudizio nel primo procedimento; la prova di tali condizioni grava su chi ne beneficia.

  • art. 310, cod. proc. pen.

    Norma di rito che disciplina l'appello avverso provvedimenti cautelari; qui utilizzata per la proposizione del gravame che è stato esaminato dal Tribunale nella diversa funzione di giudice della cautela.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del proponente in caso di inammissibilità del ricorso alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma fissando la somma in euro 3.000,00 per manifesta inconsistenza delle doglianze.

Massime di principio

  • La mera coincidenza temporale indicata nella "contestazione aperta" non basta per ottenere la retrodatazione dell'ordine di custodia: chi la invoca deve allegare e dimostrare elementi concreti che provino l'anteriorità e l'esaurimento della condotta oggetto della seconda ordinanza.
  • Nel caso di partecipazione ad associazione mafiosa, la detenzione successiva per altra causa genera una presunzione relativa di prosecuzione della partecipazione; tale presunzione è superabile solo mediante specifiche prove o indizi che dimostrino la cessazione dell'attività associativa o la dissociazione del singolo.
  • La "desumibilità dagli atti" al momento del rinvio a giudizio non equivale alla mera disponibilità di informative o rapporti: occorre che, già allora, esistesse un quadro indiziario sufficientemente grave e completo da legittimare una misura cautelare.
  • L'onere della prova sul punto grava sul soggetto che richiede la retrodatazione; in sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione i documenti, le date e i contenuti probatori che si ritiene dimostrino l'anteriorità o la conoscibilità degli elementi.
  • Ricorsi generici o che non precisano il contenuto delle risultanze investigative rischiano l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; quindi la difesa deve formulare deduzioni circostanziate e documentate.

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