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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2179/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che confermava la condanna del Tribunale di Chieti per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti (artt. 81 e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990). Gli specifici motivi dedotti: 1) estinzione del reato per prescrizione intervenuta nel corso del procedimento in cassazione (23/04/2022); 2) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 533 c.p.p.), con la doglianza che la prova sarebbe lacunosa e compatibile con una mera 'consumo di gruppo' o uso personale, argomentando che l'imputato aveva fornito una versione costante e corroborata da un teste.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i motivi del ricorso reiteravano questioni già esaminate e risolte dai giudici di merito con motivazione congrua e priva di vizi rilevanti; la versione difensiva era incompatibile con la nozione giurisprudenziale di 'consumo di gruppo' e con le circostanze fattuali (possesso di tre bilancini e ritagli di cellophane), da cui i giudici di merito hanno desunto destinazione alla cessione. Per tale manifesta infondatezza il ricorso non ha formato valido rapporto di impugnazione, e quindi non è possibile dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale in materia di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti applicata per qualificare la condotta dell'imputato come reato di detenzione ai fini di spaccio, tenuto conto degli elementi di contesto (bilancini, ritagli di cellophane).

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nel reato; il giudice di merito ha valutato la partecipazione e la responsabilità personale dell'imputato.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito non presenti i vizi denunciati e sia congrua rispetto agli elementi probatori.

  • art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riferimento alla fattispecie amministrativa relativa al consumo di stupefacenti; la Corte ha richiamato la distinzione tra illecito amministrativo (consumo di gruppo) e reato penale (detenzione ai fini di spaccio) sulla base delle condizioni giurisprudenziali.

  • Sez. U, n. 25401 del 31/01/2013 (Galluccio)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per definire i requisiti del 'consumo di gruppo' (acquirente uno degli assuntori, acquisto fin dall'inizio per conto degli altri, identità e volontà dei mandanti). La Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero nel caso concreto.

  • Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)

    Precedente richiamato per il principio che, quando il ricorso per cassazione è dichiarato manifestamente infondato e quindi inammissibile, non si forma valido rapporto di impugnazione e non è possibile dichiarare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di limiti del ricorso; il ricorrente ha formulato i motivi nei limiti previsti dalla disciplina delle impugnazioni.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020) e succ. mod.

    Norma procedurale che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in mancanza di richiesta di discussione orale; i magistrati hanno proceduto sulla base di memorie scritte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese per il ricorrente; la Corte ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave ma applicando comunque una sanzione equitativa.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non ammette ricorsi che reiterino questioni già esaurientemente valutate e risolte dai giudici di merito con motivazione congrua: tali ricorsi possono essere dichiarati manifestamente infondati e inammissibili.
  • La nozione giurisprudenziale di "consumo di gruppo" è restrittiva: per evitare la rilevanza penale e rientrare nell'illecito amministrativo occorre dimostrare che l'acquirente fosse uno degli assuntori, che l'acquisto sia avvenuto sin dall'inizio per conto degli altri e che l'identità e la volontà dei mandanti fossero certe fin dall'inizio.
  • Elementi materiali come bilancini, ritagli per il confezionamento e analoghi strumenti possono indiziare destinazione alla cessione e depongono contro la qualificazione della condotta come mero consumo personale o di gruppo.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il procedimento di cassazione non può formare valido rapporto di impugnazione e la Corte non può, in quella sede, dichiarare la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata.
  • Anche in assenza di colpa grave nella scelta di proporre il ricorso, la parte può essere condannata a pagare una somma equitativa alla Cassa delle ammende insieme alle spese processuali.

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