Cassazione Penale, Sentenza n. 2163/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Potenza che aveva confermato la condanna per reati di cui al DPR 309/90 (detenzione a fini di spaccio). Il ricorrente ha dedotto: vizio motivazionale e violazione dell'art. 192 c.p.p.; carenza di prove circa l'attività di spaccio (sostenendo di essere mero acquirente/consumatore o mandatario per acquisto collettivo); censura dell'interpretazione di una intercettazione telefonica ("droga parlata"); richiesta di riapertura parziale del dibattimento per acquisire i verbali della perquisizione del 04/03/2006, che ebbe esito negativo; eccezione che la fattispecie sarebbe qualificabile al massimo ai sensi dell'art. 73, comma 5 DPR 309/90 (ipotesi lieve) con conseguente diversa modulazione della pena e della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente in larga misura riproponesse questioni già decise in appello senza specificità e che non fosse possibile sindacare in questa sede la valutazione di fatto e la congruità motivazionale della Corte territoriale. La Corte ha confermato la correttezza dell'applicazione del principio della "droga parlata" (sussistenza del reato quando è raggiunto l'accordo su quantità/qualità/ prezzo anche senza traditio) e ha ritenuto non decisiva la mancata acquisizione dei verbali di perquisizione del 04/03/2006. È stata inoltre rilevata l'inammissibilità delle censure fondate sulla presunta violazione dell'art. 192 c.p.p. ove tale inosservanza non sia sanzionata secondo art. 606 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, confermandosi l'esito processuale e disponendosi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese; la Corte d'Appello aveva applicato al La Rocca le pene accessorie (interdizione legale e sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale durante l'esecuzione). La sentenza nota anche l'intervenuta prescrizione per la parte relativa all'hashish, ma senza incidere sul trattamento sanzionatorio complessivo.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (Testo unico stupefacenti) - art. 73, comma 1
La condotta di acquisto/detenzione a fini di spaccio si consuma quando è raggiunto l'accordo su quantità, qualità e prezzo: non è necessaria la traditio per integrare il reato.
DPR 309/1990 - art. 73, comma 1-bis
Norma richiamata nella contestazione dei capi di imputazione relativi a acquisti/detenzioni per finalità di spaccio; la Corte ha ritenuto coerente l'applicazione alla fattispecie.
DPR 309/1990 - art. 73, comma 5
Ipotesi attenuata per uso personale: la Corte osserva che la riconducibilità alla fattispecie "lieve" non era stata prospettata in appello e pertanto non poteva essere sollevata ex novo in cassazione.
art. 192 c.p.p.
Censura dedotta dal ricorrente (vizio motivazionale/omissione) ritenuta inammissibile in cassazione quando l'eventuale inosservanza non produca le sanzioni previste dall'art. 606 c.p.p.; in ogni caso la Corte ha ritenuto la motivazione dei giudici del merito priva di macroscopiche illogicità.
art. 210 c.p.p.
Richiamato per le dichiarazioni rese da Nuzzi che sono state valutate dai giudici di merito come elemento integrativo della "droga parlata"; la valutazione delle dichiarazioni ex art. 210 è rimessa al giudice di merito.
art. 603 c.p.p.
Rinnovazione parziale del dibattimento: strumento eccezionale, ammissibile solo se indispensabile per decidere; la richiesta del ricorrente non è stata ritenuta necessaria né decisiva.
art. 606 c.p.p., comma 1
Individua le censure ammissibili in cassazione; la Corte ha richiamato che alcune violazioni processuali (es. art. 192) non costituiscono motivo utile se non previste tra le ipotesi sanzionate dall'art. 606.
art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c)
Richiamato in tema di inammissibilità del ricorso che riproduce motivi d'appello già esaminati e respinti: la mancanza di specificità porta all'inammissibilità.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Limiti nella esposizione dei motivi di ricorso (contenuti nei limiti necessari per la motivazione): citato come parametro procedurale rispettato in sede di presentazione del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Previsione relativa alle conseguenze della dichiarazione di inammissibilità: applicazione delle spese processuali al ricorrente.
D.L. 137/2020, art. 23, comma 8
Autorizzazione alla trattazione dell'udienza senza discussione orale con conclusioni scritte: procedimento seguito nella fase di udienza di cassazione.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta nuovamente le prove se la motivazione del giudice del merito è coerente e priva di macroscopiche illogicità: le censure generiche o che riproducono l'appello sono inammissibili.
- Il principio della cosiddetta "droga parlata": l'accordo tra acquirente e venditore su quantità/qualità/prezzo può bastare a configurare il reato di acquisto/detenzione a fini di spaccio anche in assenza di consegna materiale.
- Le richieste di rinnovazione del dibattimento (art. 603 c.p.p.) sono eccezionali: devono essere motivate mostrando che l'acquisizione della prova è indispensabile e avrebbe potuto incidere sulla decisione; altrimenti possono essere rigettate.
- Le doglianze procedurali (es. presunta violazione dell'art. 192 c.p.p.) in cassazione sono inammissibili se la norma invocata non è collegata a una sanzione riconosciuta dall'art. 606 c.p.p.; non tutte le violazioni formali giustificano annullamento in Cassazione.
- Non è possibile in cassazione sollevare questioni nuove che non siano state discusse in appello (p.es. riconducibilità alla fattispecie attenuata) salvo che la questione si colleghi a vizi di legittimità ben specificati.
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