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Sentenza

Sentenza n. 11532/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia ad Islamabad - Pakistan in ordine alla richiesta di appuntamento presso la sede diplomatica per l’avvio delle formalità volte al rilascio del visto di ingresso in Italia, a seguito del rilascio dallo Sportello Unico per l''Immigrazione di Ferrara del nulla osta al lavoro subordinato stagionale prot. n. P-FE/L/Q/2023/103064

Giustizia amministrativa202410152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto, successiva al rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero e ambasciata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, cittadino pakistano, ha proposto azione avverso il silenzio dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità dell’inerzia sulla richiesta di appuntamento necessario per avviare le formalità relative al rilascio del visto di ingresso in Italia, dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato stagionale da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Ferrara. Nel corso del giudizio il TAR aveva rilevato l’irregolarità della procura alle liti, rilasciata all’estero senza legalizzazione o apostille, e aveva assegnato un termine per la sanatoria. Alla successiva udienza camerale la procura risultava ancora priva dei requisiti formali necessari. Il ricorso è stato quindi esaminato sotto il profilo preliminare dello jus postulandi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per assenza dello jus postulandi. Ha ritenuto che la procura alle liti debba essere sottoscritta dal ricorrente e autenticata secondo le norme vigenti. Se rilasciata all’estero, l’autenticazione deve provenire da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuire pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, poiché il relativo potere non si estende oltre il territorio nazionale, e tale limite non può essere superato mediante collegamenti video a distanza. Inoltre, affinché la procura possa essere utilizzata in Italia, essa deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero oppure, per gli Stati aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille. Poiché la procura depositata non possedeva tali requisiti e la irregolarità non era stata sanata, il giudizio è stato definito in rito senza esame della questione relativa al silenzio dell’Amministrazione. Le spese sono state compensate in ragione della definizione processuale.

Norme richiamate

  • art. 33 d.P.R. 445/2000

    La procura rilasciata all’estero deve essere munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo il ricorso all’apostille nei casi previsti dalle convenzioni internazionali.

  • art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011

    Rileva ai fini delle formalità relative alla legalizzazione degli atti destinati a essere utilizzati in Italia.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Per gli Stati aderenti, la legalizzazione consolare è sostituita dall’apostille apposta dall’autorità competente dello Stato di provenienza.

  • legge 1253/1966

    Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille.

Massime di principio

  • La procura alle liti rilasciata all’estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, perché il suo potere certificativo non si estende territorialmente fuori dall’Italia.
  • La procura rilasciata all’estero, per poter essere fatta valere nel processo amministrativo italiano, deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
  • L’uso di collegamenti video a distanza non consente al difensore italiano di superare i limiti territoriali del proprio potere di autenticazione della procura rilasciata all’estero.
  • La mancata regolarizzazione della procura alle liti priva il difensore dello jus postulandi e determina l’inammissibilità del ricorso, senza esame del merito della domanda.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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