Sentenza del 02/10/2018 n. 6699 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Avviso di accertamento - vendita e appalto - omesso pagamento ritenuta d'acconto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'omesso pagamento della ritenuta d'acconto. La questione centrale è stabilire se i rapporti contrattuali intercorsi fossero qualificabili come contratti d'opera o di appalto, con prevalente obbligazione di fare e conseguente produzione di reddito di natura autonoma soggetto a ritenuta, oppure come semplici contratti di vendita, aventi a oggetto prevalentemente l'obbligazione di dare e quindi non soggetti a ritenuta d'acconto. Ai fini della qualificazione rilevano sia il contenuto concreto delle obbligazioni sia l'intenzione dei contraenti, in particolare se fosse prevalente il trasferimento di un bene già individuato oppure lo svolgimento di un processo produttivo o di un'attività lavorativa.
La decisione
La massima afferma che, quando prevale l'obbligazione di dare e l'attività di vendita non costituisce esercizio di attività produttiva di reddito autonomo soggetto a ritenuta, il rapporto deve essere qualificato come vendita e non come appalto. In tal caso non sussiste l'obbligo di applicare la ritenuta d'acconto e l'accertamento fondato sul suo omesso versamento non può essere confermato. Il testo, tuttavia, non indica espressamente il dispositivo concreto, né consente di ricostruire con certezza l'identità delle parti o l'esito processuale formale.
Norme richiamate
Art. 2222 del codice civile
La norma disciplina il contratto d'opera, caratterizzato dal compimento di un'opera o di un servizio mediante lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. La sua applicazione presuppone quindi una prevalenza dell'obbligazione di fare; quando invece prevale il trasferimento di un bene, il rapporto può essere qualificato come vendita.
Cassazione civile, sentenza n. 4540/1984
È richiamata a sostegno del criterio distintivo tra vendita e appalto, fondato sulla prevalenza dell'obbligazione di dare oppure di fare.
Cassazione civile, sentenza n. 3355/1972
È richiamata per il principio secondo cui, nella qualificazione del contratto, assume rilievo anche l'intenzione dei contraenti e l'interesse prevalente al trasferimento del bene o allo svolgimento del processo produttivo.
Massime di principio
- Per stabilire se un rapporto sia vendita o appalto non è decisivo il nome attribuito dalle parti al contratto, ma occorre esaminare il contenuto effettivo delle obbligazioni.
- La vendita ricorre normalmente quando prevale l'obbligazione di trasferire o consegnare un bene; l'appalto o il contratto d'opera ricorre quando prevale l'attività di realizzazione, trasformazione o lavorazione eseguita per il committente.
- Ai fini fiscali, l'obbligo di ritenuta d'acconto presuppone che il pagamento costituisca reddito riconducibile a un'attività autonoma soggetta a ritenuta; il mero acquisto di beni non determina, di per sé, tale obbligo.
- Per qualificare il rapporto è opportuno considerare anche l'intenzione economica delle parti, il grado di personalizzazione del bene, la rilevanza dei materiali e del lavoro, nonché se il corrispettivo remuneri principalmente il bene oppure l'attività necessaria a realizzarlo.
- In caso di contestazione, la documentazione contrattuale, le fatture, i preventivi e le modalità concrete di esecuzione devono dimostrare quale obbligazione fosse effettivamente prevalente.
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