Sentenza n. 4461/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva accolto il ricorso per ottemperanza, nominato il commissario ad acta per la parte ineseguita del giudicato e liquidato in euro 500,00 le spese del giudizio di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La docente aveva ottenuto dal Tribunale ordinario, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 1.500,00, oltre accessori e spese di lite. Il TAR Sardegna aveva accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando la mancata completa esecuzione del giudicato e liquidando le spese del giudizio in euro 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante ha impugnato la sola statuizione sulle spese, deducendo che la liquidazione fosse inferiore ai minimi dei parametri tariffari e chiedendo la determinazione delle spese del primo grado in euro 1.189,00, oltre accessori, spese generali e contributo unificato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello fondato solo parzialmente. Ha affermato che la quantificazione delle spese processuali è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può condurre alla liquidazione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale. Nel caso concreto, l’importo di euro 500,00 risultava inferiore ai valori tariffari applicabili, anche considerando la riduzione prevista dal D.M. n. 147 del 2022. Tuttavia, la motivazione del TAR non era apodittica, poiché il contenzioso presentava limitata complessità ed elevata serialità. La serialità può essere valorizzata come indice di minor impegno difensivo e giustificare una riduzione del compenso, purché siano rispettati i parametri tariffari e sia mantenuta la proporzione tra prestazione professionale e compenso. La sentenza è stata quindi parzialmente riformata, con liquidazione delle spese del giudizio di primo grado in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Le spese del giudizio di appello sono state integralmente compensate, considerato il solo parziale accoglimento della domanda e la richiesta di un importo superiore a quello riconosciuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Richiamato quale fondamento del giudizio di ottemperanza e della decisione sull’esecuzione del giudicato.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per motivare la sentenza mediante riferimento a precedenti decisioni della Sezione su fattispecie analoghe.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Individua il beneficio della carta elettronica del docente riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 1, comma 122, l. n. 107/2015
Richiamato, insieme al d.P.C.M. 28 novembre 2016, per le modalità di corresponsione del beneficio riconosciuto dal giudicato.
d.P.C.M. 28 novembre 2016
Richiamato per le modalità di corresponsione del beneficio della carta elettronica del docente.
art. 2, comma 1, D.M. n. 55/2014
«il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera»
Il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’attività professionale; la serialità e la limitata complessità della controversia possono incidere sulla liquidazione.
art. 4, comma 4, D.M. n. 147/2022
Consente la riduzione dei valori tariffari, ma non legittima una liquidazione inferiore alle soglie minime applicabili.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.
Massime di principio
- La liquidazione giudiziale delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma non può tradursi nell’attribuzione di somme meramente simboliche o lesive del decoro professionale.
- La motivazione specifica sulla liquidazione delle spese è necessaria quando il giudice deroga alla regola della soccombenza; quando pone le spese a carico della parte soccombente, la quantificazione può essere motivata anche attraverso il richiamo alla natura, al valore e alla complessità della controversia.
- La serialità del contenzioso, pur non costituendo un’eccezione al principio della soccombenza, può essere considerata ai fini della riduzione del compenso, in quanto indice di un minore impegno difensivo.
- La serialità e la limitata complessità della causa non consentono di scendere sotto i valori minimi applicabili dei parametri forensi: la liquidazione deve comunque mantenere proporzione tra prestazione professionale e compenso.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è stato solo parzialmente eseguito, il giudice può disporre l’esecuzione sostitutiva mediante nomina di un commissario ad acta per la parte ineseguita.
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