Sentenza del 13/12/2022 n. 7865 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
Massima n. 16/2022 TRIBUTI DOGANALI - Ravvedimento Operoso - Invito al pagamento - Provvedimento irrogazione sanzioni - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva posto in compensazione per il IV trimestre 2018 un credito inesistente (errore che avrebbe dovuto operare nel I trimestre 2019). L'Amministrazione notificò atto di contestazione e avviso di pagamento per la compensazione indebitamente effettuata. In primo grado il contribuente ha prodotto un'istanza di rettifica che il giudice di primo grado ritenne idonea a fare venir meno l'operazione contestata. In appello l'Agenzia (Dogane) ha rilevato che l'istanza di rettifica è stata presentata il 9 novembre 2020, quindi dopo la notifica degli atti (14 settembre 2020), e ha richiamato la disciplina del ravvedimento operoso per tributi doganali e accise (art.13 D.lgs. 472/97): per tali tributi il ravvedimento è esperibile anche dopo la constatazione (PVC) ma prima dell'emissione/notifica degli atti impositivi; inoltre il ravvedimento richiede il pagamento contestuale del tributo o della differenza dovuta e degli interessi moratori al tasso legale. Nel caso concreto non risultano eseguiti i versamenti dovuti e l'istanza prodotta non prova l'effettiva rettifica prima della notifica.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'Amministrazione, riformando la sentenza di primo grado e rigettando il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che l'errore del contribuente non fosse stato sanato nei modi e nei termini previsti dalla legge (il presunto ravvedimento/istanza di rettifica è successiva alla notifica degli atti e non è comprovato il pagamento del tributo, della differenza e degli interessi), per cui l'opposizione è stata respinta. Il contribuente è stato condannato alle spese processuali per entrambi i gradi (liquidate in ? 500,00 per il primo grado e ? 600,00 per il secondo).
Norme richiamate
Art. 13 D.lgs. 472/1997
Per i tributi doganali e per le accise (amministrati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) il ravvedimento operoso è consentito anche dopo la constatazione (PVC) ma solo se effettuato prima dell'emissione o notifica degli atti di liquidazione o di accertamento (comma 1-ter). Inoltre, in caso di ravvedimento con sanzione ridotta (comma 2), è necessario il pagamento contestuale del tributo o della differenza dovuta e degli interessi moratori calcolati al tasso legale giorno per giorno.
Massime di principio
- Per tributi doganali e accise il ravvedimento operoso può essere utilizzato dopo la constatazione (PVC) purché avvenga prima dell'emissione o della notifica degli atti impositivi: se la rettifica o il pagamento avvengono dopo la notifica, il ravvedimento è inibito.
- Affinché il ravvedimento sortisca effetti è necessario non solo presentare istanze o prendere appuntamenti, ma anche effettuare i pagamenti dovuti (tributo o differenza e interessi moratori) contestualmente alla richiesta della sanzione ridotta; la mera documentazione di volontà o prenotazione non è sufficiente.
- In contenzioso il contribuente ha l'onere di dimostrare che la rettifica e i versamenti sono stati effettuati nei termini utili rispetto alla notifica degli atti; in mancanza di prova il giudice tende ad accogliere l'Amministrazione.
- Per evitare contestazioni e sanzioni, al verificarsi di un errore di compensazione è consigliabile procedere tempestivamente alla rettifica e ai versamenti necessari prima dell'emissione o della notifica degli atti amministrativi, conservando prova documentale temporale dell'operazione.
- La presentazione tardiva di istanze di rettifica o ravvedimenti dopo la notifica espone il contribuente al rigetto e all'addebito delle spese processuali; pertanto le comunicazioni e i pagamenti devono essere tempestivamente e documentalmente comprovati.
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