Cassazione Civile, Ordinanza n. 08652/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un consorzio agrario ha ricevuto un'ingiunzione fiscale emessa da una società concessionaria della riscossione per il mancato pagamento del contributo veterinario e della relativa maggiorazione, dovuti ai sensi del d.lgs. n. 194 del 2008. L'ingiunzione era preceduta da un sollecito di pagamento dell'azienda sanitaria locale rimasto senza esito. Il consorzio ha impugnato l'atto davanti alla commissione tributaria provinciale, che però ha dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario e anche la propria incompetenza territoriale. Riassunto il giudizio davanti al tribunale ordinario, quest'ultimo ha sollevato d'ufficio regolamento di giurisdizione chiedendo alla Corte di stabilire se la controversia appartenesse alla giurisdizione ordinaria o a quella tributaria. Il ricorso mirava quindi a ottenere la declaratoria di giurisdizione del giudice tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario, ritenendo che la pretesa relativa al contributo veterinario abbia natura tributaria. Ha inoltre individuato direttamente il giudice territorialmente competente nella Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cuneo, applicando l'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 e il principio per cui, nel regolamento d'ufficio di giurisdizione, la Corte può indicare anche l'ufficio competente quando gli elementi di causa lo consentano. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in ragione della condotta difensiva della parte costituita, che si è sostanzialmente rimessa alla decisione.
Norme richiamate
art. 59, comma 3, L. 18 giugno 2009, n. 69
consente il regolamento d'ufficio di giurisdizione sollevato dal giudice ordinario entro la prima udienza di trattazione del merito.
d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194
costituiva la base normativa della pretesa fiscale oggetto dell'ingiunzione, pur essendo stato successivamente abrogato; la Corte ne ha fatto applicazione alla pretesa riferita all'anno 2017.
art. 21, commi 1 e 2, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32
l'abrogazione del d.lgs. n. 194 del 2008 non incide sulla controversia, poiché la disciplina e le tariffe continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2021.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
delimita l'oggetto della giurisdizione tributaria.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19
individua gli atti impugnabili, ma non restringe il perimetro della giurisdizione tributaria alle sole ipotesi elencate, potendo includere anche atti atipici o prodromici che esprimano una pretesa tributaria.
art. 100 c.p.c.
richiamato per evidenziare che l'esistenza di un atto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire non può essere neutralizzata da un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'elenco degli atti impugnabili.
art. 382 c.p.c.
legittima, nel regolamento di giurisdizione, l'indicazione del giudice competente quando sia necessario individuare il plesso giurisdizionale territorialmente competente.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
stabilisce la competenza territoriale delle corti di giustizia tributaria in base alla sede dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 d.lgs. n. 446 del 1997.
art. 5 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
esclude l'applicazione delle norme del codice di procedura civile sul regolamento di competenza al processo tributario; la Corte precisa che tale regola non interferisce con il caso del conflitto negativo di giurisdizione.
art. 38 c.p.c.
richiamato ai fini delle preclusioni sulla rilevazione officiosa della competenza e sull'eventuale necessità di una sommaria istruzione, in un contesto di individuazione del giudice territorialmente competente.
art. 91 c.p.c.
non è stato applicato per la liquidazione delle spese, in ragione della particolare condotta difensiva della parte costituita nel regolamento d'ufficio.
Massime di principio
- I contributi o prelievi imposti in modo doveroso, senza sinallagma tra pagamento e prestazione resa, e destinati al finanziamento di attività pubbliche inerenti alla spesa collettiva, possono assumere natura tributaria anche se non affidati all'amministrazione finanziaria in senso stretto.
- La giurisdizione tributaria non dipende solo dagli atti formalmente elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: essa si estende anche ad atti atipici o prodromici che rendano conoscibile una pretesa tributaria ben individuata.
- Nel regolamento d'ufficio di giurisdizione, quando la Corte accerta la giurisdizione del giudice tributario, può indicare direttamente anche l'ufficio territorialmente competente se gli elementi di causa lo consentono, in funzione di economia processuale e ragionevole durata del processo.
- La competenza territoriale nel processo tributario va determinata in base alla sede dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto legittimato alla riscossione, secondo l'art. 4 del d.lgs. n. 546 del 1992.
- La declaratoria di incompetenza resa da un giudice che si sia previamente spogliato della giurisdizione non impedisce alla Corte di individuare direttamente il giudice tributario territorialmente competente quando la questione sia stata devoluta con regolamento di giurisdizione.
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