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Ordinanza

Ordinanza n. 89/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 10 comma 2 seconda parte DL 14/2017 notificatole a mani in data 1/10/2025; B) del provvedimento D.A.C.Ur. ex art. 13 bis comma 1 e ss DL 14/2017 notificatole a mani in data 1/10/2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto, ove lesivo dei diritti e degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202505175

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: due provvedimenti di divieto di accesso urbano adottati ai sensi degli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinataria del DASPO urbano)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, due provvedimenti di DASPO urbano notificati il 1° ottobre 2025, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il TAR ha esaminato, in questa fase sommaria, le censure relative alla sussistenza del concreto pericolo per la sicurezza pubblica e alla proporzionalità dell'estensione territoriale dei divieti. La ricorrente ha contestato implicitamente la legittimità della misura sotto il profilo della mancanza di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e dell'incongruità dell'ampio perimetro dei luoghi interessati rispetto ai fatti contestati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti di entrambi i provvedimenti impugnati. Ha ritenuto che il DASPO urbano costituisca una misura di prevenzione personale atipica, adottabile soltanto in presenza del duplice presupposto del collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti e quelli interessati dal divieto, nonché di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura condotta del destinatario, desumibile dalla condotta tenuta e non soltanto dalla personalità ricavata da precedenti penali. In sede cautelare, le censure sull'assenza del concreto pericolo non sono apparse implausibili. Inoltre, l'ampiezza del perimetro dei divieti è stata ritenuta prima facie incongrua rispetto ai fatti contestati, in violazione del principio di proporzionalità. Ai fini del periculum in mora, il TAR ha valorizzato anche un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale, dal quale emergeva l'assenza di elementi sintomatici della reiterazione dei reati contestati. La trattazione di merito è stata fissata alla prima udienza pubblica della Sezione del gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017

    Il divieto di accesso previsto dalla disposizione è qualificato come misura di prevenzione personale atipica e richiede, insieme al collegamento spaziale, un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del soggetto.

  • art. 13-bis, comma 1 e ss., d.l. n. 14/2017

    La misura di divieto di accesso deve essere sorretta dai presupposti sostanziali individuati dal giudice, tra cui il concreto pericolo per la sicurezza pubblica e il collegamento tra i luoghi dei fatti e quelli oggetto del divieto.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la concessione delle misure cautelari richieste in via incidentale.

  • Corte costituzionale n. 47/2024

    La misura non può fondarsi soltanto sulla personalità del destinatario desunta da precedenti penali, ma richiede un concreto pericolo per la sicurezza pubblica collegato alla condotta tenuta e alla futura azione del soggetto.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il divieto di accesso urbano previsto dagli artt. 10, comma 2, e 13-bis del d.l. n. 14/2017 è una misura di prevenzione personale atipica e può essere adottato solo in presenza sia di un pertinente collegamento spaziale tra i luoghi dei fatti e quelli sottoposti a divieto, sia di un concreto pericolo per la sicurezza pubblica derivante dalla futura azione del destinatario.
  • Il concreto pericolo per la sicurezza pubblica non può essere desunto esclusivamente dalla personalità del destinatario o dai suoi precedenti penali, ma deve emergere anche dalla condotta concretamente tenuta e dalla sua idoneità a evidenziare il rischio di future condotte lesive.
  • L'estensione territoriale del divieto di accesso deve rispettare il principio di proporzionalità e risultare coerente con i fatti contestati; un perimetro ampio e non adeguatamente correlato a tali fatti può giustificare la sospensione cautelare della misura.
  • Ai fini della valutazione del periculum in mora, il giudice amministrativo può considerare anche elementi sopravvenuti provenienti dall'autorità giudiziaria penale, quando evidenzino l'assenza di elementi sintomatici della reiterazione dei reati contestati.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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