Sentenza n. 3341/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS- in data 8.07.2025 di revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato su richiesta del ricorrente datore di lavoro, nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato di un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato istanza per ottenere il nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria in favore di un lavoratore straniero; il nulla osta era stato rilasciato dalla Prefettura. Successivamente, il provvedimento impugnato ne disponeva la revoca sulla base del parere dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, secondo cui la dichiarazione dei redditi prodotta dal datore di lavoro non risultava presente nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate e per il periodo d'imposta 2023 recava dati inesistenti. Il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei fatti, eccesso di potere per omessa valutazione della situazione reddituale concreta, sviamento, carenza istruttoria, irrazionalità, illogicità e ingiustizia manifesta. Il secondo motivo denunciava la nullità del provvedimento per omessa sottoscrizione da parte del Prefetto competente e l'incompetenza del dirigente dello Sportello Unico. Il TAR, ritenendo non univoca la documentazione, aveva disposto un'istruttoria presso l'Agenzia delle Entrate per verificare la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 2022 e 2023 e l'ammontare dei redditi dichiarati.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente fondato. L'istruttoria ha accertato che il ricorrente aveva effettivamente presentato le dichiarazioni dei redditi per entrambe le annualità: euro 24.520 lordi per il 2022 ed euro 32.000 lordi per il 2023. Le dichiarazioni risultavano irregolari, rispettivamente perché non risultava versata l'imposta sostitutiva e per motivi non ancora visibili, ma tale irregolarità non era stata menzionata nel provvedimento impugnato né posta a fondamento della revoca. Poiché l'unica motivazione dell'atto consisteva nell'asserita inesistenza o mancata presenza delle dichiarazioni nella banca dati dell'Agenzia delle Entrate, l'accertamento istruttorio ha smentito l'unico presupposto motivazionale della revoca. Sono state quindi confermate le censure di difetto di istruttoria e motivazione dedotte con il primo motivo. Il ricorso è stato accolto e il provvedimento annullato, salve eventuali ulteriori determinazioni dell'amministrazione. Il secondo motivo non risulta espressamente esaminato, essendo sufficiente l'accoglimento del primo. Le spese sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
ex art. 60 cod. proc. amm.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro e il ricorso è manifestamente fondato.
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR n. 600 del 1973
È richiamato in relazione all'irregolarità della dichiarazione dei redditi del 2022, senza che tale irregolarità sia stata posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- Un provvedimento di revoca del nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione quando si fonda esclusivamente sull'asserita mancata presentazione o inesistenza della dichiarazione dei redditi del datore di lavoro e l'istruttoria giudiziale accerta invece che la dichiarazione è stata effettivamente presentata.
- L'eventuale irregolarità fiscale della dichiarazione dei redditi non può sorreggere il provvedimento impugnato se non è stata menzionata nella motivazione dell'atto né assunta dall'amministrazione quale specifico presupposto della revoca.
- Quando l'unico presupposto esplicitato nella motivazione di un provvedimento amministrativo è smentito dagli accertamenti istruttori, l'atto deve essere annullato per difetto di istruttoria e motivazione, salva la possibilità per l'amministrazione di adottare ulteriori determinazioni nel rispetto dei presupposti e delle garanzie applicabili.
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