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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19175/2023 del 06/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

Una banca aveva promosso espropriazione presso terzi nei confronti di due debitori, con pignoramento di crediti vantati verso una cassa di previdenza. I debitori avevano proposto opposizione all'esecuzione sostenendo che le somme pignorate fossero impignorabili perché costituenti un fondo previdenziale assimilabile a quello previsto dall'art. 2117 c.c.; in subordine, chiedevano che la pignorabilità fosse limitata al quinto. Il tribunale aveva ritenuto pignorabile il credito nella misura di un quinto e la corte d'appello aveva rigettato l'appello dei debitori. In cassazione sono stati proposti cinque motivi, ma la Corte non li esamina nel merito perché rileva d'ufficio la tardività del ricorso: la controversia è un'opposizione all'esecuzione, materia sottratta alla sospensione feriale dei termini; pertanto il termine breve di sessanta giorni ex art. 325 c.p.c. decorreva senza sospensione ed era spirato quando il ricorso fu notificato.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per cassazione perché notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata. Conseguentemente condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La decisione di merito resa nei gradi precedenti resta quindi ferma; la Corte osserva anche che, per effetto dell'inammissibilità e del giudicato formatosi, non è possibile rimettere la causa al giudice di merito per la pretermissione del litisconsorte necessario (il terzo pignorato).

Norme richiamate

  • art. 2117 c.c.

    richiamato solo come parametro invocato dai ricorrenti per sostenere l'impignorabilità del fondo previdenziale; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicabilità

  • art. 92 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12

    concorre, insieme alla legge sulla sospensione feriale, a escludere la sospensione dei termini per le opposizioni all'esecuzione

  • artt. 1 e 3 L. 7 ottobre 1969, n. 742

    "opposizioni all'esecuzione"

    la sospensione feriale non si applica alle opposizioni all'esecuzione; tale esclusione vale per tutti i giudizi oppositivi esecutivi, in ogni fase e grado

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    stabilisce il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione dalla notificazione della sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

  • art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nel principio sull'onere di produrre la copia notificata della sentenza quando il ricorrente deduce la notificazione del provvedimento

  • art. 111 Cost.

    non citato espressamente nel testo fornito

Massime di principio

  • Le opposizioni all'esecuzione rientrano tra le controversie escluse dalla sospensione feriale dei termini; la regola opera per l'intero giudizio oppositivo, quindi anche per le impugnazioni successive, compreso il ricorso per cassazione.
  • Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, grava su di lui l'onere di produrne la copia notificata; in difetto, la data di notificazione può essere valorizzata ai fini del controllo della tempestività dell'impugnazione.
  • Il termine breve per il ricorso per cassazione decorre senza sospensione feriale nelle controversie escluse dalla relativa disciplina; il ricorso notificato oltre sessanta giorni dalla notificazione della sentenza è inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità per tardività, una volta formatosi il giudicato sulla decisione impugnata, impedisce la rimessione della causa al giudice di merito anche se nei gradi precedenti sia stata pretermessa una parte necessaria.
  • La pretermissione del litisconsorte necessario, nelle opposizioni esecutive, non può essere sanata con rinvio quando l'inammissibilità del ricorso abbia ormai reso definitivo l'esito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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