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Circolare

Circolare numero 128 del 21-6-2001

La contribuzione figurativa accreditata per periodi successivi al 31 dicembre 2000 connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione, la contribuzione figurativa accreditata dal 1° gennaio 2001 è utile anche per il diritto alla pensione di anzianità. Restano invece confermati i criteri precedenti per i periodi di accredito fino al 31 dicembre 2000, per i quali tale contribuzione non era utile a questo fine. Viene inoltre richiamato il regime già applicabile ai lavoratori cui si è estesa la mobilità lunga, per i quali la contribuzione figurativa era già considerata utile per la pensione di anzianità.

Contribuzione figurativa e pensione di anzianità per lavoratori edili licenziati

Lavoratori licenziati da imprese edili ed affini e trattamento speciale di disoccupazione

La circolare interviene sul regime della contribuzione figurativa accreditata in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini ammessi al trattamento speciale di disoccupazione. Il chiarimento riguarda in particolare la sua rilevanza ai fini del diritto alla pensione di anzianità, distinguendo la disciplina applicabile prima e dopo il 1° gennaio 2001.

Quadro normativo di riferimento

La fonte richiamata è l'articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, durante i quali è corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, è utile ai fini sia del diritto sia della misura del trattamento pensionistico, compresa la pensione di anzianità.

Decorrenza della nuova disciplina

In applicazione della norma, la circolare precisa che la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia, se accreditata a decorrere dal 1° gennaio 2001, deve essere considerata utile anche per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità. Si tratta quindi di un ampliamento della rilevanza della contribuzione figurativa rispetto alla disciplina precedente.

Conferma della disciplina precedente per i periodi fino al 31 dicembre 2000

Per i periodi di accredito figurativo compresi entro il 31 dicembre 2000 restano invece fermi i criteri già enunciati dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalla circolare n. 635 R.C.V. - n. 53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e dalla circolare n. 79 del 22 marzo 1995. Secondo tali criteri, i contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di trattamento di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità.

Regime già applicabile nei casi di mobilità lunga

La circolare richiama infine un'ipotesi specifica: per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, ai quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, i periodi di accredito figurativo connessi al trattamento erano già considerati utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità. La circolare rinvia, per questo profilo, alle circolari n. 79 del 22 marzo 1995, n. 96 del 4 maggio 1996 e n. 168 del 12 agosto 1999.

Punti principali

Effetti della legge n. 388/2000 sulla contribuzione figurativa

L'articolo 78, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 stabilisce che la contribuzione figurativa accreditata per i periodi successivi al 31 dicembre 2000, relativi al trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini, è utile sia per il conseguimento del diritto sia per la determinazione della misura del trattamento pensionistico, compresa la pensione di anzianità.

Decorrenza dell'utilità ai fini della pensione di anzianità

In applicazione della norma, per i lavoratori interessati la contribuzione figurativa connessa al trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia accreditata dal 1° gennaio 2001 deve essere considerata utile anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Conferma della disciplina previgente per i periodi fino al 31 dicembre 2000

Restano confermati i criteri già indicati dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 183 del 23 settembre 1983 e recepiti dalle circolari n. 635 R.C.V. - n. 53595 A.G.O./215 del 17 novembre 1983 e n. 79 del 22 marzo 1995: i contributi figurativi da accreditare ai sensi dell'articolo 16 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i periodi di disoccupazione speciale nell'edilizia non sono utili per il diritto alla pensione di anzianità se riferiti ad accrediti entro il 31 dicembre 2000.

Caso dei lavoratori soggetti a mobilità lunga

Per i lavoratori titolari del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3, comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, ai quali si sono applicate le disposizioni dell'articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, i periodi di accredito figurativo connessi a tale trattamento erano già considerati utili ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

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