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Circolare

Circolare numero 132 del 27-6-2001

Riepilogo delle istruzioni concernenti l'attribuzione della pensione indiretta o di reversibilità al coniuge divorziato.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna le istruzioni applicative dell’art. 13 della legge n. 74/1987 in materia di pensione ai superstiti del coniuge divorziato, alla luce della giurisprudenza della Cassazione. Vengono chiarite le condizioni per il diritto alla reversibilità, i criteri di concorso tra coniuge divorziato, coniuge superstite e altri superstiti, le regole di ripartizione e pagamento, il trattamento dell’integrazione al minimo e della cumulabilità con i redditi, nonché le modalità di pagamento diretto dell’assegno di mantenimento e il limite temporale di applicazione della nuova disciplina.

Istruzioni sulla pensione ai superstiti e sull’assegno divorzile per il coniuge divorziato

Pensione ai superstiti del coniuge divorziato e criteri di riparto

La circolare riepiloga le istruzioni applicative dell’art. 13 della legge 9 marzo 1987, n. 74, che ha sostituito l’art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, alla luce dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 159 del 12 gennaio 1998 e n. 5865/99. L’obiettivo è chiarire quando il coniuge divorziato ha diritto alla pensione ai superstiti, come deve essere ripartita la prestazione nei casi di concorso con altri soggetti e quali effetti producono le decisioni giudiziarie sulla gestione amministrativa da parte dell’INPS.

Diritto del coniuge divorziato in assenza di coniuge superstite

In assenza di un coniuge superstite avente titolo alla pensione indiretta o di reversibilità, il coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto alla pensione ai superstiti se ricorrono congiuntamente determinate condizioni:

  • non deve essere passato a nuove nozze;
  • deve essere titolare dell’assegno divorzile ai sensi dell’art. 5 della legge n. 898/1970;
  • il rapporto assicurativo da cui deriva il trattamento pensionistico deve essere anteriore alla sentenza di divorzio;
  • nel caso di decesso di assicurato, devono risultare perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi previsti dalla legge.

La misura della prestazione riconosciuta al coniuge divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato.

Concorso con figli, genitori e collaterali

La circolare chiarisce che la posizione del coniuge divorziato è equiparata a quella del coniuge superstite anche rispetto agli altri superstiti previsti dall’art. 22 della legge n. 903/1965.

In particolare:

  • in caso di concorso con figli superstiti, al coniuge divorziato spetta il 60% della pensione, mentre ai figli si applicano le aliquote previste dalla legge;
  • in caso di concorso con genitori, fratelli o sorelle dell’assicurato o del pensionato, il coniuge divorziato prevale e tali soggetti restano esclusi dal diritto alla pensione.

Concorso di più coniugi divorziati

Può accadere che, alla data del decesso, esistano più coniugi divorziati in possesso dei requisiti di legge. Poiché la norma non disciplina espressamente le quote tra più ex coniugi, la ripartizione è rimessa al Tribunale, cui gli interessati devono rivolgersi per il riconoscimento dei diritti e la determinazione della misura.

La circolare precisa che l’importo complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione diretta. Se concorrono anche figli superstiti, ai coniugi divorziati è riservato il 60% della pensione diretta e ai figli spettano le quote previste dalla disciplina vigente.

Cessazione del diritto e assegno sostitutivo

Il diritto alla pensione ai superstiti non solo richiede che il coniuge divorziato non sia passato a nuove nozze, ma cessa anche se tale evento si verifica successivamente al riconoscimento della prestazione. La cessazione ha effetto dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della causa estintiva.

In tale ipotesi, al coniuge divorziato spetta l’assegno previsto dall’art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, pari a due annualità della quota di pensione in pagamento. L’assegno deve essere liquidato d’ufficio al verificarsi dell’evento e si prescrive in dieci anni ai sensi dell’art. 2946 c.c.

Coniuge superstite e coniuge divorziato: unicità del trattamento di reversibilità

La parte centrale della circolare recepisce l’orientamento della Cassazione secondo cui, se al momento del decesso dell’ex coniuge esistono sia un coniuge superstite con diritto alla reversibilità sia un coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, entrambi sono contitolari di un unico trattamento di reversibilità.

La Cassazione ha affermato che:

  • ciascuno ha un diritto autonomo alla quota;
  • ciò che si divide è il trattamento di reversibilità, non il diritto del coniuge superstite;
  • in caso di decesso o nuove nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento;
  • l’intervento del giudice è necessario per determinare le quote, poiché l’INPS non può ripartire autonomamente il trattamento in sede amministrativa.

Tale principio è stato recepito dall’Istituto con la circolare n. 211 del 6 ottobre 1998.

Regole operative per il riconoscimento e il pagamento

La circolare stabilisce che le sedi devono procedere alla ripartizione della prestazione tra gli aventi diritto che abbiano presentato domanda di pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal Tribunale, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento giudiziale.

Fino alla notifica della sentenza non è possibile erogare la quota al coniuge divorziato, perché la sentenza costituisce il titolo giuridico per la determinazione dell’ammontare della quota. Pertanto, se dagli atti emerge che l’assegno divorzile era trattenuto sulla pensione diretta del dante causa, la sede deve accantonare cautelativamente un importo mensile pari a tale assegno, pagando la reversibilità al netto dell’importo accantonato.

Se il coniuge superstite muore o si risposa, il coniuge divorziato ha diritto all’intero trattamento; specularmente, l’intero trattamento va corrisposto al coniuge superstite se cessa il diritto del coniuge divorziato.

Concorso con figli in presenza di coniuge superstite e coniuge divorziato

Quando al coniuge superstite e al coniuge divorziato si aggiungono figli del pensionato o dell’assicurato, trova applicazione la salvaguardia prevista dal quarto comma dell’art. 9. La presenza dei due coniugi esclude, però, genitori e collaterali.

In questa ipotesi la pensione ai superstiti deve essere attribuita tra i contitolari — coniuge divorziato, coniuge superstite e figli — secondo le aliquote previste dall’art. 22 della legge n. 903/1965 e secondo i criteri già richiamati per il concorso con i figli.

Integrazione al trattamento minimo

In ragione del principio dell’unicità del trattamento di reversibilità, la circolare precisa che trova applicazione l’art. 6, comma 11-bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, secondo cui le norme per l’integrazione al minimo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari.

Ne deriva che:

  • l’integrazione non è soggetta a limiti reddituali nei casi di bititolarità;
  • può essere integrata, compatibilmente con il reddito, anche l’eventuale pensione diretta;
  • le sedi devono riesaminare, su domanda degli interessati, i casi già definiti in modo difforme.

La circolare dichiara superate le istruzioni precedentemente fornite con la circolare n. 211 del 6 ottobre 1998, punto 3.

Cumulabilità della pensione ai superstiti con i redditi

La circolare richiama l’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, che prevede l’incumulabilità di una quota percentuale della pensione ai superstiti in relazione ai redditi del beneficiario, secondo la Tabella F allegata alla legge.

Le percentuali di cumulabilità si applicano alla pensione ai superstiti e alle quote spettanti:

  • al coniuge divorziato;
  • ai più coniugi divorziati;
  • al coniuge superstite.

Non si applicano i limiti di cumulabilità quando il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili aventi diritto alla pensione ai superstiti secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria.

Assegno di mantenimento e pagamento diretto da parte dell’Istituto

La circolare affronta infine il tema dell’assegno di mantenimento spettante al coniuge divorziato del pensionato. L’art. 8 della legge n. 898/1970, come sostituito dall’art. 12 della legge n. 74/1987, consente al coniuge creditore, dopo la costituzione in mora del coniuge obbligato, di notificare il provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere somme al medesimo e di chiedere il pagamento diretto.

In tale ambito:

  • le pensioni erogate dall’INPS rientrano tra le somme aggredibili;
  • l’Istituto non può versare al coniuge creditore più della metà delle somme dovute al coniuge obbligato, comprensive di assegni ed emolumenti accessori;
  • il provvedimento deve essere notificato sia al coniuge obbligato sia al beneficiario;
  • il beneficiario deve sottoscrivere un atto d’obbligo per comunicare il passaggio in giudicato della sentenza, eventuali impugnazioni e il sopravvenire di nuove nozze.

Limite temporale di applicazione della disciplina

La circolare richiama il principio di non retroattività affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze n. 5939 e n. 5940 del 1991: la nuova disciplina sulla pensione di reversibilità al coniuge divorziato si applica solo ai fatti verificatisi dopo il 12 marzo 1987, data di entrata in vigore della legge n. 74/1987. La stessa impostazione è stata recepita dall’Istituto con la circolare n. 39 del 12 febbraio 1992.

Punti principali

Diritto del coniuge divorziato alla pensione ai superstiti

Il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta se non è passato a nuove nozze, è titolare dell’assegno divorzile ex art. 5 della legge n. 898/1970, il rapporto assicurativo è anteriore alla sentenza di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in caso di decesso di assicurato, risultano perfezionati i requisiti di assicurazione e contribuzione. In assenza di un coniuge superstite avente titolo, la pensione spettante al divorziato è pari al 60% della pensione già liquidata o spettante all’assicurato.

Concorso con altri superstiti e riparto delle quote

La piena equiparazione del coniuge divorziato al coniuge superstite opera anche nei confronti di figli, genitori e collaterali. In caso di concorso con figli, al divorziato spetta il 60% e ai figli le aliquote previste dall’art. 22 della legge n. 903/1965; in caso di concorso con genitori o fratelli/sorelle, il titolo del divorziato è prevalente e ne esclude il diritto. Se concorrono più coniugi divorziati, la ripartizione delle quote è demandata al Tribunale, con quota complessiva pari al 60% della pensione diretta.

Concorso con coniuge superstite: principi della Cassazione

La Cassazione ha affermato che coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di assegno divorzile hanno diritti autonomi e pari sul medesimo trattamento di reversibilità, da considerare come unico trattamento da ripartire. La quota del divorziato è determinata dal Tribunale e può estendersi all’intero trattamento se il coniuge superstite muore o si risposa. Lo stesso criterio vale in presenza di più coniugi divorziati e, se vi sono figli, le quote si determinano secondo l’art. 22 della legge n. 903/1965.

Decorrenza, accantonamento e cessazione del diritto

Le sedi INPS erogano la quota al coniuge divorziato dal primo giorno del mese successivo alla notifica del provvedimento del Tribunale che attribuisce la quota. Fino alla notifica non può essere corrisposta la quota al divorziato; se l’assegno divorzile era trattenuto sulla pensione diretta, va accantonato cautelativamente un importo mensile corrispondente. Il diritto cessa se il divorziato passa a nuove nozze, con effetto dal primo giorno del mese successivo, e in tal caso spetta un assegno pari a due annualità della quota in pagamento, liquidato d’ufficio.

Integrazione al minimo e cumulabilità con i redditi

Per effetto del principio dell’unicità del trattamento di reversibilità, l’integrazione al minimo non si applica alle pensioni ai superstiti con più titolari ai sensi dell’art. 6, comma 11-bis, della legge n. 638/1983. Nei casi di bititolarità l’integrazione non è soggetta a limiti reddituali e può riguardare anche l’eventuale pensione diretta, secondo le condizioni previste dalla norma. Restano applicabili le regole di cumulabilità con i redditi dell’art. 1, comma 41, della legge n. 335/1995, salvo il caso di nucleo con figli minori, studenti o inabili aventi diritto alla prestazione.

Assegno di mantenimento e pagamento diretto da parte dell’INPS

Il coniuge divorziato creditore dell’assegno di mantenimento può notificare il provvedimento ai terzi tenuti a corrispondere somme al coniuge obbligato, incluse le pensioni INPS, dopo la costituzione in mora. L’INPS, se destinatario della notifica, deve pagare direttamente entro il limite della metà delle somme dovute al pensionato, comprensive di accessori. Il provvedimento va notificato sia all’obbligato sia al beneficiario, che deve sottoscrivere un atto d’obbligo per comunicare il passaggio in giudicato della sentenza, eventuali impugnazioni e le nuove nozze.

Limite temporale di applicazione della disciplina

La nuova disciplina non opera retroattivamente: secondo la Cassazione e le circolari richiamate, la data discriminante è il 12 marzo 1987, entrata in vigore della legge n. 74/1987. La normativa sulla pensione di reversibilità al coniuge divorziato si applica solo ai decessi verificatisi dopo tale data.

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