Circolare numero 126 del 15-6-2001
Modalità di coordinamento dell’attività ispettiva. Staff di coordinamento regionale. Flussi comunicativi con le Direzioni Provinciali del Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce criteri e modalità per coordinare l’attività ispettiva tra Ministero del Lavoro, DPL e istituti previdenziali, con l’obiettivo di evitare duplicazioni, difformità di trattamento e intralci all’attività produttiva. Il fulcro del coordinamento è individuato nello staff regionale, chiamato a raccordare i programmi annuali di vigilanza e a distinguere tra interventi congiunti e autonomi. A livello provinciale vengono precisati gli adempimenti operativi: invio degli elenchi delle aziende, gestione delle ispezioni a vista, comunicazioni successive all’accesso e trasmissione dei verbali con elementi utili alla quantificazione degli addebiti.
Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali
Vigilanza coordinata e congiunta con gli istituti previdenziali
La circolare disciplina il coordinamento dell’attività di vigilanza tra Ministero del Lavoro, Direzioni del Lavoro e istituti previdenziali, con l’obiettivo di evitare sovrapposizioni di controlli, difformità di trattamento e intralci all’attività delle imprese. Il documento inserisce tale coordinamento in una logica di programmazione regionale e di operatività provinciale, richiamando le precedenti circolari ministeriali e le disposizioni in materia di budget delle attività ispettive.
Finalità e quadro normativo di riferimento
La circolare richiama in particolare:
- la circolare n. 113 dell’8 giugno 1973, sull’istituzione delle Commissioni provinciali di coordinamento;
- la circolare n. 129 del 29 gennaio 1976, contenente orientamenti per una maggiore efficacia e validità sociale della vigilanza;
- la circolare n. 134 del 12 dicembre 1983, attuativa dell’art. 3, comma 6, della legge n. 638/1983.
Viene ribadita la diversa natura dell’attività ispettiva: quella degli enti previdenziali è finalizzata al controllo del corretto adempimento degli obblighi in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, mentre quella delle Direzioni provinciali del lavoro ha carattere globale, perché riguarda sia i profili contributivi sia la tutela fisica ed economica del lavoratore. In tale contesto assume rilievo l’art. 5 della legge n. 628/1961, ispirato al principio di evitare pluralità di accertamenti, difformità di trattamento e ingiustificati intralci all’attività produttiva, nonché l’art. 3 della legge n. 638/1983, che attribuisce alla DPL la redazione della relazione annuale sulla programmazione dell’attività ispettiva, sentiti gli istituti previdenziali.
Programmazione regionale e ruolo dello staff di coordinamento
La circolare individua nello "staff di coordinamento regionale", istituito con la circolare n. 35/99, la sede idonea per il raccordo tra i diversi soggetti istituzionali. Lo staff, ricevute le direttive ministeriali sugli obiettivi programmatici nazionali, deve esaminare i programmi annuali di vigilanza predisposti da ciascun ente sul territorio regionale, articolati per periodi da concordare e con l’indicazione dei settori e delle aree territoriali interessate.
L’esame ha la finalità di:
- rendere compatibili i singoli programmi;
- individuare le attività da svolgere congiuntamente;
- valutare, in relazione alle risorse disponibili, l’opportunità di intervenire autonomamente;
- evitare duplicazioni o sovrapposizioni di interventi.
Le decisioni assunte nello staff, soprattutto in merito alle attività da espletare in forma congiunta o integrata, vengono poi trasmesse alle sedi periferiche, che curano la parte operativa.
Attuazione provinciale e rapporti con le Direzioni del lavoro
Una volta definite le linee di intervento a livello regionale, l’individuazione delle aziende da controllare e la definizione delle modalità operative avvengono in sede provinciale. La circolare richiama, in particolare, l’esigenza di intese con le Direzioni del Lavoro circa:
- l’individuazione delle aziende;
- le tipologie operative;
- le modalità di informazione.
Per quanto riguarda la comunicazione tra enti, la circolare raccomanda sistemi che non ostacolino la tempestività e l’efficacia dell’azione ispettiva e che, in ogni caso, evitino la duplicazione delle indagini.
Ispezioni a vista e comunicazione dell’accesso
Le ispezioni "a vista" vengono indicate come uno strumento fondamentale nella strategia di contrasto al lavoro sommerso e, quindi, per il raggiungimento degli obiettivi del 2001. Per tali controlli l’informazione di inizio ispezione viene resa successivamente all’accesso, nei termini stabiliti.
La circolare precisa inoltre che, qualora in sede di Commissione provinciale siano concordate ispezioni a vista circoscritte a:
- uno specifico settore di attività,
- una determinata zona,
- un periodo di tempo definito,
l’obbligo di comunicazione da parte degli istituti previdenziali si intende assolto nelle 48 ore successive all’accesso ispettivo.
Novità sulla comunicazione preventiva e sull’art. 5 della legge n. 628/1961
La circolare evidenzia alcune novità introdotte in materia di approvazione preventiva prevista dall’art. 5 della legge n. 628/1961. Tale approvazione può non essere concessa solo nei casi in cui:
- siano in corso interventi di polizia giudiziaria;
- siano già in atto ispezioni da parte della Direzione Provinciale del Lavoro.
Se l’ispezione è stata programmata o è in corso di programmazione da parte delle Direzioni del Lavoro o di altro organismo, le sedi devono rappresentare le esigenze dell’Istituto sia con riferimento ai tempi sia alle motivazioni dell’accertamento, manifestando la disponibilità a interventi congiunti, sempre che i tempi di definizione siano coerenti con gli obiettivi da realizzare.
Flusso documentale e contenuto dei verbali ispettivi
La circolare impone alle sedi di assicurare il normale flusso della documentazione da trasmettere alle Direzioni Provinciali del Lavoro per gli adempimenti di competenza, secondo le consuete modalità.
Viene inoltre raccomandato che, sia nello staff di coordinamento sia in sede di Commissione provinciale, sia rappresentata l’esigenza che i verbali redatti dagli ispettori del lavoro e inviati all’Istituto contengano tutti gli elementi utili alla quantificazione degli addebiti da notificare alle aziende. Si sottolinea infatti che non deve avvenire una ripetizione dell’ispezione solo per determinare gli importi evasi, poiché ciò contrasterebbe con la logica di evitare accertamenti plurimi e di utilizzare in modo ottimale le risorse.
Commissioni provinciali di coordinamento e uniformità interpretativa
Le Commissioni provinciali di coordinamento, già previste dalla circolare n. 113/1973 e riunite almeno trimestralmente, devono continuare a svolgere i compiti di programmazione condivisa e di selezione delle aziende da sottoporre a controllo. Devono inoltre operare per garantire un’interpretazione uniforme della normativa in materia di legislazione sociale.
Qualora emergano difformità di valutazione non risolvibili a livello locale, le Commissioni devono informare il Ministero, affinché sia possibile intervenire in modo coerente sul piano interpretativo e operativo.
Segnalazione delle criticità territoriali
Le Sedi regionali hanno infine l’obbligo di comunicare alla Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa tutte le situazioni territoriali che si pongano in contrasto con le indicazioni della circolare, soprattutto quando tali criticità possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi o incidere sull’efficacia e sull’economicità dell’attività ispettiva.
Punti principali
Finalità del coordinamento ispettivo
La circolare mira a rendere più efficace ed экономica l’azione di vigilanza, evitando pluralità di accertamenti sulla stessa azienda, trattamenti difformi e ostacoli all’attività produttiva. Il coordinamento deve consentire di compatibilizzare i programmi dei diversi organismi e di individuare le linee di intervento più coerenti con i criteri di efficacia ed economicità.
Ruolo dello staff di coordinamento regionale
Lo staff di coordinamento regionale, istituito con la circolare n. 35/99, è individuato come sede idonea a svolgere la funzione di raccordo tra tutti gli enti e le amministrazioni competenti in materia contributiva. In tale sede vengono esaminati i programmi annuali di vigilanza di ciascun ente, articolati per periodi e per aree territoriali, al fine di renderli compatibili e stabilire quali attività svolgere in forma congiunta, integrata o autonoma.
Programmazione e budget delle attività ispettive
Il percorso delineato si collega alla circolare INPS n. 24 del 1° febbraio 2001, che prevede la formulazione del budget delle attività da parte della Sede regionale, con articolazione trimestrale e per Sede provinciale e sub provinciale. In questa fase vengono individuati i settori prioritari dell’azione ispettiva, le modalità di intervento, le indagini da regia regionale e la quota di iniziative promosse dalla Direzione Generale.
Intese a livello provinciale e modalità operative
Le decisioni assunte a livello regionale vengono ribaltate alle sedi operative. A livello provinciale devono essere definite con le Direzioni del Lavoro le aziende da controllare, le tipologie operative e le modalità di informazione, privilegiando sistemi di comunicazione che non rallentino l’ispezione e che evitino duplicazioni di indagine.
Ispezioni a vista e comunicazioni successive
Per le ispezioni a vista, considerate particolarmente rilevanti nella strategia di contrasto al lavoro sommerso, la comunicazione di inizio ispezione viene effettuata successivamente all’accesso nei termini stabiliti. La circolare richiama inoltre la possibilità di interventi concordati senza preventive rilevazioni, circoscritti a settori, zone e periodi determinati, con comunicazione entro 48 ore dall’accesso ispettivo.
Comunicazione preventiva e art. 5 della legge n. 628/1961
La circolare segnala novità sull’approvazione prevista dall’art. 5 della legge n. 628/1961, limitando i casi in cui essa può essere negata alle situazioni in cui siano in corso interventi di polizia giudiziaria o ispezioni già avviate dalla Direzione Provinciale del Lavoro. Se l’accertamento è già programmato o in programmazione, le sedi devono rappresentare le esigenze dell’Istituto e dichiarare la disponibilità a interventi congiunti, purché compatibili con gli obiettivi temporali.
Flusso documentale e contenuto dei verbali
Le sedi devono assicurare il regolare invio della documentazione alle Direzioni Provinciali del Lavoro secondo le modalità ordinarie. Viene raccomandato che i verbali ispettivi contengano tutti gli elementi utili alla quantificazione degli addebiti, così da evitare la ripetizione dell’ispezione per il solo calcolo degli importi evasi.
Compiti delle Commissioni provinciali di coordinamento
Le Commissioni provinciali, che si riuniscono almeno trimestralmente, devono assicurare la programmazione coordinata degli interventi, la selezione condivisa delle aziende da controllare e l’uniformità di interpretazione delle norme di legislazione sociale. Devono inoltre segnalare al Ministero eventuali difformità di valutazione non risolte a livello locale.
Obbligo di segnalazione delle criticità
Le Sedi regionali devono comunicare alla Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa tutte le situazioni territoriali che contrastino con le disposizioni impartite, in particolare quando possano incidere sugli obiettivi o sull’efficacia ed economicità dell’azione ispettiva.
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