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Circolare

Circolare numero 130 del 22-6-2001

Iscrizione al Registro Prefettizio delle Società Cooperative

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica parzialmente le indicazioni precedenti sulla decorrenza della riduzione contributiva per il finanziamento dell’assegno al nucleo familiare (ex CUAF) per le cooperative. In seguito a nuovi pareri ministeriali, l’agevolazione viene riconosciuta dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio, e non più dalla data della delibera prefettizia, purché risultino adempiute le formalità previste dal codice civile e la documentazione sia completa. La nuova disciplina si applica anche alle situazioni pregresse, nei limiti della prescrizione.

Decorrenza dell’agevolazione contributiva per le cooperative dalla domanda di iscrizione al Registro Prefettizio

Decorrenza dell’agevolazione contributiva per le cooperative

La circolare interviene sulla decorrenza della riduzione del contributo destinato al finanziamento dell’assegno al nucleo familiare (ex CUAF) per le cooperative, modificando parzialmente quanto stabilito in precedenza. L’obiettivo è allineare la disciplina alle più recenti indicazioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Quadro normativo e precedenti orientamenti

La circolare richiama due precedenti disposizioni:

  • la circolare n. 90 del 28 aprile 1998, che per le cooperative sociali aveva riconosciuto l’agevolazione dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio;
  • la circolare n. 39 del 16 febbraio 2001, che aveva invece confermato, per le cooperative operanti in regime di DPR 602/70 e in generale per le cooperative non sociali, la decorrenza dell’agevolazione dalla data della delibera prefettizia di iscrizione.

Nuova regola sulla decorrenza

In parziale modifica della circolare n. 39/2001, la nuova istruzione stabilisce che l’agevolazione debba essere concessa dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio. Il cambio di orientamento è motivato da sopravvenuti pareri ministeriali favorevoli a tale soluzione.

Condizioni da verificare

Il riconoscimento dell’agevolazione dalla data della domanda resta subordinato alla verifica di due profili essenziali:

  • l’adempimento, da parte della generalità delle cooperative, delle formalità previste dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile;
  • la completezza della documentazione allegata alla domanda di iscrizione al Registro Prefettizio.

Applicazione ai casi già definiti

La circolare prevede inoltre che le nuove disposizioni valgano anche per le situazioni pregresse, ma solo entro i limiti della prescrizione. Ne deriva che le posizioni antecedenti possono essere riesaminate secondo il nuovo criterio, senza superare i termini prescrizionali applicabili.

Punti principali

Premessa e precedenti disposizioni

La circolare richiama due precedenti interventi: la circolare n. 90 del 28 aprile 1998, che per le cooperative sociali consentiva l’agevolazione contributiva dalla data di presentazione della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio, e la circolare n. 39 del 16 febbraio 2001, che per le cooperative operanti in regime di DPR 602/70 prevedeva invece la decorrenza solo dalla data della delibera prefettizia di iscrizione. La circolare precisa che tale impostazione aveva portata generale anche per le cooperative non sociali.

Nuova decorrenza dell’agevolazione

A parziale modifica della circolare n. 39/2001, l’agevolazione per la riduzione del contributo per il finanziamento dell’assegno al nucleo familiare (ex CUAF) è riconosciuta dalla data della domanda di iscrizione al Registro Prefettizio. La modifica deriva da sopravvenuti pareri del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Condizioni per il riconoscimento

La concessione dell’agevolazione dalla data della domanda è subordinata alla verifica di due elementi: l’avvenuto adempimento, da parte della generalità delle cooperative, delle formalità previste dagli articoli 2519 e 2537 del codice civile, e la completezza della documentazione allegata alla domanda di iscrizione al Registro Prefettizio.

Applicazione alle situazioni pregresse

La circolare dispone che le nuove indicazioni si applichino anche alle situazioni pregresse, ma soltanto nei limiti consentiti dalla prescrizione.

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