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Circolare

Circolare numero 129 del 21-6-2001

In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica agli Enti erogatori e ai pensionati le risultanze del Casellario Centrale per l’anno 2001 in materia di assoggettamento IRPEF, rivalutazione automatica e addizionali per i titolari di più trattamenti pensionistici. Vengono richiamate le norme applicabili, le aliquote di perequazione per il 1999, 2000 e 2001, i criteri di tassazione cumulata, l’applicazione del contributo di solidarietà e le modalità operative per i conguagli e le ricostituzioni delle pensioni INPS, inclusi i casi disabbinati e le comunicazioni agli interessati.

Ricalcolo IRPEF, perequazione automatica e contributo di solidarietà per titolari di più pensioni per l’anno 2001

Ricalcolo IRPEF, perequazione automatica e contributo di solidarietà per titolari di più pensioni per l’anno 2001

La circolare disciplina l’elaborazione effettuata dal Casellario Centrale dei pensionati per il 2001 in relazione ai titolari di più trattamenti pensionistici, con riferimento all’assoggettamento ad IRPEF, alla rivalutazione automatica delle pensioni e al contributo di solidarietà. Essa richiama inoltre le istruzioni operative per gli Enti erogatori, le modalità di ricostituzione delle pensioni INPS e le comunicazioni agli interessati.

Quadro normativo di riferimento

Vengono richiamati i principali interventi normativi che regolano la materia:

  • articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, vigente dal 1° gennaio 1998, per l’assoggettamento ad IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici;
  • articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, vigente dal 1° gennaio 1999, per la determinazione degli aumenti di perequazione automatica;
  • decreto ministeriale 7 agosto 2000, emanato in attuazione dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per il contributo di solidarietà.

Sono inoltre richiamate le precedenti circolari e note operative già emanate dall’INPS e dal Ministero delle Finanze per l’applicazione delle norme citate.

Dati trasmessi dagli Enti e attività del Casellario

Gli Enti erogatori di pensioni hanno trasmesso al Casellario Centrale i dati relativi ai trattamenti erogati nel 2000 e, in via previsionale, a quelli da erogare nel 2001. La comunicazione comprendeva:

  • gli elementi utili per l’assoggettamento all’IRPEF;
  • l’informazione sul diritto o meno alla rivalutazione automatica;
  • i dati necessari alla determinazione dell’importo complessivo rivalutabile.

L’INPS ha memorizzato le informazioni ricevute e il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici riconducibili al medesimo soggetto, sulla base del codice fiscale.

Perequazione automatica e criteri di attribuzione

Per i titolari di più pensioni, erogate dall’INPS e da Enti diversi, gli aumenti di perequazione sono stati attribuiti sulle pensioni INPS tenendo conto dei dati presenti nel Casellario centrale per l’anno 2000. Questo meccanismo ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito dei pensionati.

La circolare riepiloga anche le regole generali degli aumenti per costo della vita:

  • dal 1994 la perequazione automatica è legata all’adeguamento al costo della vita con cadenza annuale;
  • dal 1995 il termine di decorrenza è fissato al 1° gennaio di ciascun anno;
  • gli aumenti sono applicati per fasce di importo, con percentuali ridotte sulle quote più elevate del trattamento.

Per gli anni di riferimento risultano applicate le seguenti aliquote:

  • 1999: 1,8% definitivo;
  • 2000: 1,6% definitivo;
  • 2001: 2,4% provvisorio.

Sono inoltre riportate le fasce di rivalutazione per ciascun anno, con i relativi importi in lire e le percentuali applicabili alle varie quote di pensione.

Determinazione delle ritenute IRPEF

Le ritenute IRPEF sui titolari di più pensioni sono state determinate secondo le modalità già illustrate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998.

Per i soggetti residenti all’estero, la circolare precisa che la tassazione va effettuata sulle singole prestazioni, applicando le convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali vigenti con i diversi Stati.

Addizionali regionale e comunale IRPEF

La comunicazione del Casellario include anche l’indicazione dell’assoggettabilità alle addizionali IRPEF regionale e comunale. L’assoggettabilità viene stabilita quando l’IRPEF dovuta sul cumulo dei trattamenti pensionistici supera lire 20.000 annue.

In tale ipotesi, ciascun Ente deve:

  • applicare comunque la ritenuta per l’addizionale regionale IRPEF prevista dall’articolo 50 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
  • valutare se applicare o meno la ritenuta per l’addizionale comunale, in relazione al Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno;
  • effettuare le trattenute secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 4, lettera r), del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 506.

La circolare ricorda inoltre che, dal 2000, l’aliquota dell’addizionale regionale è stata elevata dallo 0,5% allo 0,9%.

Contributo di solidarietà

Per il 2001 viene comunicato anche l’importo del contributo di solidarietà, in applicazione del decreto ministeriale 7 agosto 2000.

La trattenuta:

  • è pari al 2% della quota eccedente il massimale annuo previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
  • è deducibile dall’imponibile fiscale, in quanto contributo obbligatorio;
  • viene applicata in via preventiva su ciascun rateo mensile, salvo conguaglio a fine anno.

Nell’allegato sono riportati i massimali annui di riferimento:

  • 2000: lire 144.263.000;
  • 2001: lire 147.725.000.

Comunicazioni agli Enti erogatori

Il Casellario ha inviato agli Enti erogatori il flusso dei dati determinati e una specifica comunicazione operativa, con le istruzioni da utilizzare per:

  • applicare la rivalutazione;
  • applicare la tassazione cumulata;
  • gestire i conguagli a debito o a credito del pensionato;
  • riferire tali conguagli al periodo dal 1° gennaio fino alla data di inizio dell’applicazione della rivalutazione e della tassazione determinata considerando il cumulo dei trattamenti.

Ricostituzione delle pensioni INPS e conguagli fiscali

Le pensioni INPS, comprese le pensioni di ruolo S, che presentano conguagli a credito o a debito in seguito al ricalcolo del Casellario, vengono ricostituite con procedura centrale automatizzata, che determina i soli conguagli fiscali.

La ricostituzione riguarda le pensioni per le quali il conguaglio complessivo, positivo o negativo, sia di almeno lire 10.000 annue di IRPEF. In concreto:

  • sono state ricostituite circa 107.000 pensioni;
  • i conguagli sono stati memorizzati sull’archivio CONGUAGLI come validati;
  • il pagamento dei conguagli a credito avviene con la prima rata utile successiva alla memorizzazione, indicativamente luglio o agosto 2001;
  • il recupero dei conguagli a debito avviene ratealmente a partire dalla prima rata utile ed entro l’anno in corso.

Ai pensionati interessati viene inviata una comunicazione tramite POSTEL, secondo i modelli allegati alla circolare.

La circolare precisa infine che i conguagli a debito o a credito di importo complessivo inferiore a lire 10.000 annue saranno operati in sede di rinnovo 2002.

Pensioni disabbinate

A seguito dell’elaborazione generale sono state disabbinate 1.551 pensioni INPS, che verranno inserite nella procedura DIARIO.

Le cause del disabbinamento indicate sono:

  • pensionati residenti all’estero;
  • mancanza dei dati dell’Ente erogatore delle pensioni abbinate relativi all’anno 2001;
  • discordanze anagrafiche.

Le Sedi devono verificare i casi di disabbinamento per motivi anagrafici e, se necessario, sistemare la posizione in ARCA prima di procedere alla ricostituzione.

Istruzioni applicative e allegati

Gli allegati alla circolare contengono:

  • le disposizioni legislative sugli aumenti per costo vita e le fasce di perequazione;
  • i massimali annui per il contributo di solidarietà;
  • i modelli di comunicazione ai pensionati per il ricalcolo delle ritenute IRPEF, sia in aumento sia in diminuzione.

I modelli illustrano, in particolare, la comunicazione del nuovo importo mensile delle ritenute, la decorrenza dell’adeguamento e le modalità di corresponsione o recupero degli arretrati.

Contatti per chiarimenti

Per eventuali chiarimenti sono indicati i numeri telefonici 06/59054499 e 06/59054511, mentre le comunicazioni via fax possono essere inviate ai numeri 06/59054475 e 06/59054485.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della comunicazione

La circolare richiama l’entrata in vigore dell’articolo 8 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314 dal 1° gennaio 1998, relativo all’assoggettamento a IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici, e dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 dal 1° gennaio 1999, relativo alla perequazione automatica. Per l’anno 2001 il Casellario, sulla base dei dati degli Enti erogatori, ha determinato gli importi da comunicare per rivalutazione e ritenute fiscali.

Dati trasmessi dagli Enti ed individuazione delle pensioni cumulate

Gli Enti erogatori hanno comunicato al Casellario i trattamenti pensionistici erogati nel 2000 e, in via previsionale, quelli da erogare nel 2001, indicando sia gli imponibili utili ai fini IRPEF sia il diritto o meno alla rivalutazione automatica. Il Casellario ha memorizzato le informazioni e ha individuato i trattamenti riferibili allo stesso soggetto secondo le modalità già descritte nella circolare n. 150 del 16 luglio 1999, con abbinamento basato sul codice fiscale.

Perequazione automatica e conguagli

Per i titolari di più trattamenti, anche se erogati da INPS e da Enti diversi, gli aumenti di perequazione sono stati attribuiti sulle pensioni INPS tenendo conto dei dati presenti nel Casellario centrale per l’anno 2000, così da minimizzare i conguagli a debito o a credito. La comunicazione agli Enti indica le modalità operative per applicare rivalutazione, tassazione cumulata e conguagli relativi al periodo dal 1° gennaio fino alla decorrenza dell’applicazione determinata dal cumulo.

Ritenuta IRPEF sui titolari di più pensioni

Le ritenute IRPEF dei titolari di più trattamenti sono state determinate secondo le istruzioni già richiamate nella circolare n. 128 del 16 giugno 1998. Per i soggetti residenti all’estero la tassazione deve avvenire sulle singole prestazioni, in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni vigenti con i diversi Stati.

Addizionali IRPEF regionali e comunali

Viene comunicata anche l’assoggettabilità alle addizionali regionale e comunale IRPEF. L’assoggettamento è previsto quando l’IRPEF dovuta sul cumulo dei trattamenti supera lire 20.000 annue. In tal caso gli Enti devono applicare la ritenuta per l’addizionale regionale; per quella comunale occorre considerare il Comune di residenza del pensionato al 31 dicembre dell’anno e applicare le trattenute secondo le regole del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 506. Si ricorda inoltre che dal 2000 l’aliquota dell’addizionale regionale è stata elevata dallo 0,5% allo 0,9%.

Contributo di solidarietà

In applicazione del decreto ministeriale 7 agosto 2000, emanato ai sensi dell’articolo 37 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, viene comunicato anche il contributo di solidarietà per il 2001. La trattenuta è pari al 2% sulla quota eccedente il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, è deducibile fiscalmente ed è applicata in via preventiva su ciascun rateo mensile, salvo conguaglio a fine anno.

Ricostituzione delle pensioni INPS e conguagli fiscali

Le pensioni INPS, comprese le pensioni di ruolo S, con conguaglio a credito o a debito a seguito del ricalcolo del Casellario sono ricostituite con procedura centrale automatizzata, che determina i soli conguagli fiscali. La ricostituzione riguarda le pensioni con conguaglio complessivo positivo o negativo di almeno lire 10.000 annue di IRPEF. I conguagli a credito sono pagati con la prima rata utile successiva alla memorizzazione; quelli a debito sono recuperati ratealmente a partire dalla prima rata utile ed entro l’anno 2001. Le ricostituzioni sono comunicate ai pensionati tramite POSTEL.

Pensioni disabbinate

A seguito dell’elaborazione generale sono state disabbinate 1.551 pensioni INPS. Le cause indicate sono: pensionati residenti all’estero, mancanza dei dati dell’Ente erogatore delle pensioni abbinate per il 2001 e discordanze anagrafiche. Le Sedi devono verificare i casi di disabbinamento per motivi anagrafici e, se necessario, sistemare la posizione in ARCA prima di procedere alla ricostituzione.

Aliquote di perequazione automatica per il 1999, 2000 e 2001

Per il 1999 è stata utilizzata l’aliquota definitiva dell’1,8%, per il 2000 l’aliquota definitiva dell’1,6% e per il 2001 l’aliquota provvisoria del 2,4%. L’aliquota comunicata dal Casellario deve essere applicata a tutti i trattamenti. Sono inoltre riepilogate le fasce di rivalutazione previste dalla normativa, con le percentuali differenziate per scaglioni di importo e i limiti espressi in lire per ciascun anno.

Massimale annuo per il contributo di solidarietà

Nell’allegato è indicato il massimale annuo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995: lire 144.263.000 per il 2000 e lire 147.725.000 per il 2001, importi determinati tenendo conto della perequazione automatica definitiva del 1,6% per il 2000 e previsionale del 2,4% per il 2001.

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