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Circolare

Circolare numero 127 del 20-6-2001

Riconoscimento del beneficio della rivalutazione del periodo di attività di sottosuolo, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche, per lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è venuta a cessare a causa della definitiva chiusura delle stesse.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 78, comma 23, della legge n. 388/2000 ai lavoratori addetti al sottosuolo in miniere, cave e torbiere chiuse definitivamente entro il 31 dicembre 2000. Vengono precisati i requisiti soggettivi e oggettivi, i coefficienti di rivalutazione delle settimane contributive, l’utilizzo del beneficio ai fini delle pensioni a carico della Gestione speciale minatori e, in alternativa, dell’AGO, nonché le modalità di acquisizione dei dati e la copertura degli oneri a carico dello Stato.

Maggiorazione contributiva per lavoratori di miniere, cave e torbiere cessate definitivamente

Maggiorazione contributiva per lavoratori di miniere, cave e torbiere cessate definitivamente

La circolare fornisce le istruzioni applicative dell’art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo alla rivalutazione dei periodi di contribuzione dei lavoratori già impiegati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività sia cessata per definitiva chiusura. Il chiarimento si inserisce nel quadro della disciplina previdenziale speciale già vigente per tali lavoratori e definisce ambito soggettivo, oggettivo, modalità di calcolo e utilizzo del beneficio.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama in premessa la normativa storica di settore. La legge 3 gennaio 1960, n. 5 prevede per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia, subordinato al possesso dei requisiti assicurativi e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria, al compimento del 55° anno di età, a almeno 15 anni complessivi di lavoro di sottosuolo, alla cessazione definitiva del lavoro e all’assenza di occupazione continuativa e normale presso terzi in altri settori.

L’art. 2 della medesima legge istituisce presso l’INPS una Gestione speciale di previdenza integrativa dell’AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti, alla quale sono obbligatoriamente iscritti i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione anche parziale in sotterraneo. L’art. 3 stabilisce che la pensione anticipata di vecchiaia è calcolata sulla base dell’anzianità contributiva maturata nell’AGO, maggiorata del periodo intercorrente tra la decorrenza della pensione e il compimento del 60° anno di età.

Successivamente, il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ha introdotto un innalzamento graduale dei requisiti di età e contribuzione per la pensione di vecchiaia nell’AGO; con circolare n. 23 del 22 gennaio 1994 erano stati già forniti chiarimenti sugli effetti di tali modifiche per il settore dei minatori. La circolare ricorda anche che, con riferimento alla pensione di anzianità, la legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 18, consente agli iscritti alla Gestione speciale di perfezionare il requisito contributivo di 35 anni con una maggiorazione di anzianità fino a 5 anni, purché alla data di presentazione della domanda risultino addetti complessivamente per almeno 15 anni a lavori di sottosuolo. Inoltre, a seguito della legge 27 dicembre 1997, n. 449, erano già state confermate con circolare n. 101 dell’11 maggio 1998 le disposizioni speciali applicabili ai lavoratori del settore.

Destinatari del beneficio: requisiti oggettivi e soggettivi

Il beneficio della rivalutazione contributiva spetta ai lavoratori che abbiano svolto attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere cessate definitivamente. Poiché la legge n. 388/2000 è entrata in vigore il 1° gennaio 2001, la cessazione dell’attività deve risultare avvenuta entro il 31 dicembre 2000.

Per verificare il requisito, l’INPS deve controllare, al momento della domanda, la matricola aziendale di appartenenza dell’interessato. La cessazione può essere accertata anche tramite le denunce mensili della contribuzione, qualora non siano ancora stati apposti i codici di cessazione 1 e 2. La verifica serve a garantire che, anche nel caso in cui l’azienda risulti ancora attiva successivamente al 31 dicembre 2000 per altre attività o per la gestione della dismissione, essa abbia effettivamente cessato l’attività che dà titolo al beneficio e non occupi più lavoratori addetti al sottosuolo dopo tale data.

Sotto il profilo soggettivo, non devono risultare maturati i benefici previsti dall’art. 18 della legge n. 153/1969. In sostanza, rientrano nella previsione solo i lavoratori che non possano già far valere, autonomamente, i requisiti per la pensione di anzianità nella Gestione speciale dei minatori.

Natura del beneficio e coefficienti di maggiorazione

La disposizione introduce un meccanismo di rivalutazione dei periodi di contribuzione obbligatoria riferiti ai lavori di sottosuolo, da utilizzare ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche. I coefficienti previsti sono i seguenti:

  • 1,2 per attività protratta per meno di 5 anni;
  • 1,225 per attività protratta per meno di 10 anni;
  • 1,25 per attività protratta per più di 10 anni.

La circolare precisa che il periodo di attività di sottosuolo va considerato per intero e che si applica un solo coefficiente in base alla fascia temporale ricorrente. Ad esempio, se l’attività di sottosuolo è durata oltre dieci anni, l’intero periodo di sottosuolo va rivalutato con il coefficiente 1,25.

La maggiorazione riguarda esclusivamente i periodi di attività di sottosuolo e non si estende ai periodi di lavoro svolti in attività diverse. I coefficienti possono essere utilizzati anche per il raggiungimento del requisito dei 15 anni di sottosuolo richiesto per le pensioni a carico della Gestione speciale minatori.

Prestazioni pensionistiche interessate e limiti di utilizzo

La rivalutazione è espressamente finalizzata al conseguimento delle prestazioni pensionistiche. Poiché il legislatore ha escluso dal beneficio i lavoratori che hanno già maturato i requisiti dell’art. 18 della legge n. 153/1969, i coefficienti di maggiorazione sono utili, in primo luogo, per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per le pensioni di vecchiaia e di anzianità a carico della Gestione speciale minatori.

La circolare evidenzia inoltre che il meccanismo produce effetti anche sull’entità della maggiorazione prevista dalla disciplina vigente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni pensionistiche del settore. Inoltre, poiché la formula legislativa fa riferimento in modo generico al “conseguimento delle prestazioni pensionistiche”, il criterio di rivalutazione è applicabile anche per il raggiungimento del requisito contributivo minimo richiesto per le pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto della rivalutazione, i destinatari non maturino comunque i requisiti per la liquidazione della pensione nella Gestione speciale.

I coefficienti esplicano efficacia ai fini sia del diritto sia della misura della pensione, entro e non oltre i limiti minimi indicati, sia per le prestazioni a carico della Gestione speciale sia per quelle a carico dell’AGO, nel rispetto degli ulteriori limiti o condizioni previsti dalla legge.

Applicazione al soppresso Fondo Elettrici

La circolare precisa che le norme dell’art. 78, comma 23, della legge n. 388/2000 si applicano anche nell’ambito del soppresso Fondo Elettrici, con evidenza contabile separata nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria, sempre ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i lavoratori già addetti al sottosuolo in miniere, cave e torbiere cessate definitivamente, purché non abbiano maturato i benefici dell’art. 18 della legge n. 153/1969.

Oneri finanziari e gestione operativa

Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 23 dell’art. 78 sono posti a carico dello Stato, in base a quanto stabilito dal successivo comma 30.

Sul piano operativo, per le pensioni da liquidare nella Gestione speciale minatori le settimane di incremento derivanti dalla rivalutazione devono essere acquisite in aggiunta alle settimane già presenti nella Gestione minatori. Lo stesso criterio vale per le pensioni liquidate a carico dell’AGO, nei casi in cui il lavoratore non raggiunga i requisiti per il pensionamento nella Gestione speciale. Le pratiche già liquidate e calcolate devono essere tenute in apposita evidenza, così da consentire l’inserimento del numero di settimane incrementate in un campo dedicato.

La circolare annuncia infine che con un successivo messaggio saranno rese disponibili le procedure aggiornate per la nuova liquidazione e per la ricostituzione delle pensioni interessate, mentre i chiarimenti di natura contabile saranno forniti separatamente.

Punti principali

Ambito normativo e quadro previdenziale pregresso

La circolare richiama la disciplina già vigente per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere: pensione anticipata di vecchiaia ex legge n. 5/1960, Gestione speciale presso l’INPS, maggiorazione dell’anzianità contributiva ai sensi dell’art. 18 della legge n. 153/1969 e chiarimenti già forniti con precedenti circolari e messaggi in seguito alle modifiche introdotte dalle riforme successive.

Soggetti destinatari del beneficio

Il beneficio spetta ai lavoratori che abbiano svolto attività di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere la cui attività sia cessata per definitiva chiusura entro il 31 dicembre 2000. Sotto il profilo soggettivo, sono inclusi solo coloro che non abbiano già maturato i benefici pensionistici previsti dall’art. 18 della legge n. 153/1969, cioè non possano già far valere autonomamente i requisiti per la pensione di anzianità nella Gestione speciale minatori.

Coefficiente di rivalutazione delle settimane contributive

Le settimane di contribuzione obbligatoria relative ai periodi di lavoro nel sottosuolo sono moltiplicate, ai fini pensionistici, per un coefficiente pari a 1,2 se l’attività è durata meno di 5 anni, 1,225 se è durata meno di 10 anni, 1,25 se è durata oltre 10 anni. La durata dell’attività di sottosuolo va considerata nella sua interezza e la maggiorazione si applica solo ai periodi di sottosuolo, escludendo il lavoro svolto in attività diverse.

Prestazioni pensionistiche interessate

La rivalutazione è finalizzata al conseguimento delle prestazioni pensionistiche e vale per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per la pensione di vecchiaia e di anzianità a carico della Gestione speciale minatori. Se, per effetto della maggiorazione, non risultano comunque maturati i requisiti per la Gestione speciale, il beneficio è utilizzabile anche per il conseguimento delle pensioni a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. I coefficienti incidono sia sul diritto sia sulla misura della pensione, entro i limiti previsti dalla normativa.

Applicazione alle pratiche, oneri e gestione dei dati

Per le pensioni della Gestione speciale e per quelle liquidate in AGO, le settimane di incremento devono essere acquisite separatamente, in aggiunta alle altre settimane utili. Le pratiche già liquidate devono essere mantenute in apposita evidenza per consentire l’inserimento del numero di settimane incrementate. Gli oneri derivanti dall’applicazione della norma sono posti a carico dello Stato, ai sensi del comma 30 dell’art. 78. La circolare annuncia inoltre successivi messaggi per le procedure di nuova liquidazione e di ricostituzione, oltre a chiarimenti contabili separati.

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