Circolare numero 15 del 15-06-2001 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’adeguamento del tasso di interesse di differimento e dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, conseguente alla fissazione del tasso ufficiale di riferimento della Banca d’Italia al 4,50% con decorrenza 15 maggio 2001. Da tale data l’interesse per la rateazione è pari al 10,50% annuo e si applica a tutte le istanze presentate dal 15 maggio 2001. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili collegate al nuovo tasso e richiamate le regole di efficacia temporale del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000, con distinzione tra crediti già pagati e crediti ancora insoluti al 30 settembre 2000.
Interesse di differimento e di dilazione fissato al 10,50% dal 15 maggio 2001
Interesse di differimento e di dilazione
La circolare comunica l’aggiornamento del tasso di interesse applicabile alla regolarizzazione dei debiti contributivi e dei relativi accessori di legge, conseguente alla determinazione della Banca d’Italia del 10 maggio 2001. Il provvedimento assume rilievo per la gestione delle istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 15 maggio 2001 in avanti.
Nuovo tasso ufficiale di riferimento
La Banca d’Italia, visto l’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e la delibera del Consiglio direttivo della BCE del 10 maggio 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,50% con decorrenza 15 maggio 2001. Tale dato costituisce la base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione.
Interesse per la regolarizzazione rateale
A partire dal 15 maggio 2001, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nella misura del 10,50% annuo. Il valore deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/96, convertito nella legge 402/96.
La nuova misura deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 15.5.2001. La circolare richiama inoltre un prontuario allegato per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,50%.
Sanzioni civili e nuovo regime sanzionatorio
La circolare evidenzia che l’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’aggiornamento della misura di calcolo delle sanzioni civili, in coerenza con il regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le sanzioni civili sono così ricondotte:
- al 10% annuo, quando il mancato o ritardato pagamento riguarda contributi il cui importo è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, oppure quando vi sia denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia;
- al 30% annuo, nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia oltre un anno dalla scadenza, oppure di denuncia entro dodici mesi ma senza pagamento entro i 30 giorni successivi;
- al 10% annuo anche nei casi di ritardo o omissione dovuti a oggettive incertezze interpretative connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, successivamente riconosciuti, purché il versamento sia eseguito nel termine fissato dall’Ente.
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali la circolare precisa che il riferimento al "prime rate" deve essere sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, pari al 4,50%.
Decorrenza e disciplina transitoria
Viene infine ribadita l’efficacia temporale del nuovo regime sanzionatorio, in continuità con quanto già indicato nella circolare n. 14 del 1° giugno 2001. In particolare:
- per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano quelle previste dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano le misure e modalità previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento e decorrenza
La Banca d’Italia, con provvedimento del 10 maggio 2001 pubblicato in G.U. n. 111 del 15 maggio 2001, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 4,50% con decorrenza 15 maggio 2001. Tale valore costituisce il parametro di base per il calcolo degli interessi di differimento e di dilazione sui debiti contributivi.
Interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale
A decorrere dal 15 maggio 2001, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nel 10,50% annuo, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. 318/96 convertito nella legge 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 15.5.2001.
Prontuario per la rata di ammortamento mensile
In allegato alla circolare è richiamato un prontuario per la determinazione della rata di ammortamento mensile al tasso annuo del 10,50%, utilizzabile per il calcolo delle rate nelle regolarizzazioni contributive.
Adeguamento delle sanzioni civili
L’adeguamento del tasso di differimento e dilazione comporta anche l’aggiornamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in attuazione del nuovo regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Misura delle sanzioni civili nei diversi casi
Le sanzioni civili sono determinate come segue: - 10% annuo, pari al tasso ufficiale di riferimento del 4,50% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lett. a) e nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia (art. 116, comma 8, lett. b), secondo periodo); - 30% annuo, nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia oltre un anno dalla scadenza, oppure di denuncia entro dodici mesi ma senza pagamento entro i 30 giorni successivi (art. 116, comma 8, lett. b); - 10% annuo, pari al tasso ufficiale di riferimento del 4,50% maggiorato di 5,5 punti, anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative di natura giurisprudenziale o amministrativa successivamente risolte, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente (art. 116, comma 10).
Procedure concorsuali
Per le procedure concorsuali viene ribadito che il riferimento al 'prime rate' deve intendersi sostituito dal tasso di riferimento, cioè dal 4,50%.
Efficacia temporale del nuovo regime sanzionatorio
La circolare conferma le indicazioni già fornite con la circolare n. 14 del 1° giugno 2001 in merito all’efficacia temporale delle norme della legge n. 388/2000: - per i crediti contributivi già pagati alla data del 30 settembre 2000, le sanzioni civili restano disciplinate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; - per i crediti contributivi non ancora pagati alla data del 30 settembre 2000, anche se riferiti a periodi precedenti, si applicano le misure e modalità previste dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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