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Sentenza

Sentenza n. 7735/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - del provvedimento di sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande adottato con Determinazione Dirigenziale numero repertorio CM/536/2023 del 21/03/2023 e numero protocollo CM/27165/2023 del 21/03/2023 di Roma Capitale - Municipio Roma VIII, Direzione Tecnica, P.O. Gestione e coordinamento Sportello Unico Attività Produttive - Servizio Gestione e coordinamento Attività Produttive - Ufficio Licenze, - nonché di ogni eventuale altro atto prodromico, presupposto, preparatorio, contestuale, connesso o consequenziale, e, per l'effetto disporne l'annullamento.

Giustizia amministrativa202305115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione per quindici giorni dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, richiamando due verbali della Polizia Locale relativi a disturbi della quiete pubblica accertati nelle adiacenze del locale e contestati ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 33, comma 1, del Regolamento di Polizia Urbana, ha qualificato la seconda violazione, commessa entro 180 giorni dalla prima, come reiterazione ai sensi dell'art. 33, comma 5, del regolamento e ha disposto la sospensione dell'attività per quindici giorni ai sensi dell'art. 33, comma 4. Dal testo non risultano specificamente esposti i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. L'istanza cautelare è stata respinta dal TAR e il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibile, a un primo esame, la corretta applicazione degli artt. 33, commi 4 e 5, del regolamento. Successivamente, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo ottemperato alla sospensione dell'attività per quindici giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La decisione non contiene una pronuncia definitiva sulla legittimità del provvedimento di sospensione: il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente, resa prima della trattenuta della causa in decisione, secondo cui non sussisteva più interesse alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, il giudice ha ritenuto di dover conformare la pronuncia alla dichiarazione, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire e non essendo configurabile una giurisdizione oggettiva finalizzata all'accertamento astratto dell'illegittimità dell'atto. Le spese sono state compensate per l'attività difensiva svolta dalle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte prima della decisione, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 17, comma 2, Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43/2019

    La disposizione è richiamata quale base delle contestazioni relative alla mancata adozione delle cautele necessarie a evitare disturbi della quiete pubblica nelle adiacenze dell'esercizio.

  • art. 33, commi 4 e 5, Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 43/2019

    la sospensione dell'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (...) per un periodo di 15 (quindici) giorni

    Il regolamento consente di disporre la sospensione dell'attività in caso di reiterazione della medesima violazione entro 180 giorni dalla precedente violazione.

  • art. 18 l. 689/1981

    È richiamato quale disposizione in base alla quale i due verbali di accertamento erano stati impugnati.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte mantiene la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell'interesse alla decisione.
  • Quando il ricorrente dichiara tempestivamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice deve prendere atto di tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter proseguire d'ufficio il giudizio.
  • Il giudice amministrativo non può trasformare il giudizio in un accertamento oggettivo e astratto dell'illegittimità dell'atto quando manca uno specifico interesse attuale della parte alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPubblici esercizi e somministrazione
RamiProcesso amministrativoCommercio e attività produttive
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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