Salta al contenuto
Parere

Parere n. 127/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dal signor -OMISSIS-, avverso l’esclusione dalla graduatoria dell’Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa degli aventi diritto all'assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi realizzati in Siracusa, via -OMISSIS- e altri atti. Istanza di sospensiva.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del parere relativo all’istanza cautelare proposta contro l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi

Esito

ACCOGLIMENTO

Prevale il privato

La questione giuridica

Il precedente parere del 26 marzo 2026 aveva espresso nella motivazione il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare, ma nel dispositivo aveva indicato, in modo difforme, che veniva sospesa l’espressione del parere. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha quindi chiesto di chiarire il contenuto del dispositivo ai fini della predisposizione del decreto presidenziale di accoglimento dell’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio ha rilevato la sussistenza di un errore materiale, in quanto la motivazione del precedente parere conteneva una formulazione chiara e incompatibile con quella riportata nel dispositivo. Ha pertanto disposto la correzione del dispositivo del parere del 26 marzo 2026, sostituendo le parole «Sospende l’espressione del parere in oggetto» con le parole «Esprime il parere che l’istanza cautelare debba essere accolta». Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione.

Osservazioni

Correzione dell’errore materiale nel dispositivo

Poiché la motivazione del precedente parere indicava chiaramente l’accoglimento dell’istanza cautelare, mentre il dispositivo riportava una formula difforme, il dispositivo deve essere corretto sostituendo la sospensione dell’espressione del parere con l’espressione del parere favorevole all’accoglimento dell’istanza cautelare.

Oscuramento dei dati personali e sanitari

In applicazione dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, dell’art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, la Segreteria deve oscurare, in ogni ipotesi di diffusione del parere, le generalità e qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del parere.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679

    Rilevante per la tutela e la diffusione dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies, d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018

    Fondamento nazionale per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento in caso di diffusione.

Massime di principio

  • Quando la motivazione di un parere esprime in modo chiaro una determinazione e il dispositivo contiene una formula incompatibile per mera omissione o svista, l’errore può essere corretto mediante sostituzione della formula dispositiva, senza modificare la decisione sostanziale già espressa.
  • La correzione del dispositivo deve rendere quest’ultimo coerente con la motivazione quando il contrasto dipende da un errore materiale immediatamente riconoscibile e la motivazione individua con chiarezza la volontà dell’organo consultivo.
  • In caso di diffusione di un parere contenente dati personali relativi alla salute, devono essere oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute, nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla disciplina sulla protezione dei dati personali.

Correzione del dispositivo di un parere cautelare in materia di edilizia residenziale pubblica

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato una richiesta di chiarimenti relativa a un precedente parere reso nell’ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana. Il ricorso riguarda l’esclusione di un privato dalla graduatoria degli aventi diritto all’assegnazione in locazione a canone sostenibile di 20 alloggi realizzati dall’Istituto autonomo per le case popolari di Siracusa.

Premesse e richiesta dell’Ufficio legislativo e legale

Nel precedente parere del 26 marzo 2026, il Consiglio aveva espresso nella motivazione il parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di sospensione cautelare, demandando all’Ufficio legislativo e legale gli adempimenti conseguenti. Tuttavia, il dispositivo non conteneva il riferimento all’accoglimento dell’istanza cautelare e riportava invece la formula «Sospende l’espressione del parere in oggetto».

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha chiesto quindi un chiarimento, necessario per la predisposizione del decreto presidenziale di accoglimento della misura cautelare.

Valutazione del Consiglio

Il Collegio ha ritenuto che la motivazione del precedente parere fosse «preclara» e rendesse immediatamente riconoscibile la volontà dell’organo consultivo. Il contrasto tra motivazione e dispositivo è stato quindi qualificato come errore materiale consistito nell’omessa specificazione, nel dispositivo, dell’accoglimento dell’istanza cautelare.

La correzione non incide sulla decisione sostanziale già assunta, ma rende il dispositivo coerente con quanto affermato nella motivazione.

Dispositivo corretto

Il Consiglio ha disposto che nel dispositivo del precedente parere le parole:

  • «Sospende l’espressione del parere in oggetto»;

siano sostituite dalle seguenti:

  • «Esprime il parere che l’istanza cautelare debba essere accolta».

La Segreteria è stata incaricata di procedere materialmente alla correzione.

Protezione dei dati personali

Il parere stabilisce inoltre che, in qualsiasi ipotesi di diffusione, siano oscurate le generalità e ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate. Il riferimento normativo è costituito dall’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003, dall’art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dall’art. 2-septies del d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEdilizia residenziale pubblica
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiVizi formali non invalidantiTutela cautelareTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.