Parere n. 779/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Società elettrica Trigno s.r.l. contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Paola per l’annullamento del provvedimento prot. n. 8541 del 31 ottobre 2023 di reiezione della richiesta di accesso al fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui all’art. 26, co. 4, lett. b) del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale prot. n. 8541 del 31 ottobre 2023, di reiezione della richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50/2022, nonché del decreto ministeriale n. 277 del 30 novembre 2023 di ripartizione delle risorse
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente, quale stazione appaltante di un contratto per la realizzazione di un impianto eolico, aveva chiesto l’accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi per ottenere un contributo di euro 606.790,96, calcolato mediante un incremento forfetario del 20 per cento rispetto ai prezzi contrattuali. Il Ministero, dopo avere richiesto la rideterminazione dell’importo, ha respinto l’istanza, ritenendo non applicabile il metodo di calcolo utilizzato. La ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione, sostenendo che il diniego non indicava la specifica disposizione violata e non richiamava adeguatamente la precedente nota ministeriale; dall’altro, la violazione dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 e dell’art. 97 Cost., nonché l’eccesso di potere, per non avere il Ministero considerato le osservazioni secondo cui l’incremento forfetario del 20 per cento sarebbe stato comunque inferiore all’adeguamento derivante dal prezzario regionale, ritenuto non aggiornato e incompleto. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso straordinario per difetto di giurisdizione, sostenendo che la posizione della stazione appaltante fosse di diritto soggettivo e che il decreto di ripartizione fosse stato notificato per errore materiale.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla motivazione del diniego e alla correttezza del metodo di calcolo. La Sezione ha ricostruito l’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, distinguendo l’adeguamento del corrispettivo spettante all’appaltatore dalla domanda della stazione appaltante per ottenere il contributo dal Fondo. Ha ritenuto che il contributo costituisca una modalità di finanziamento di un obbligo economico gravante sulla stazione appaltante verso l’appaltatore. Poiché l’an e il quantum dell’adeguamento sono determinati automaticamente sulla base dei prezzari regionali e, in caso di insufficienza delle risorse, la ripartizione avviene proporzionalmente fino al limite massimo di spesa, non residua una valutazione discrezionale del Ministero. La stazione appaltante, ove ricorrano i presupposti di legge, è pertanto titolare di un diritto soggettivo al contributo. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, del codice del processo amministrativo, tale situazione esclude l’esperibilità del ricorso straordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, qualora riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme restando le preclusioni e decadenze già intervenute.
Osservazioni
Primo motivo - Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e difetto di motivazione
Il motivo non è stato esaminato nel merito, poiché il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Secondo motivo - Violazione dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 e dell’art. 97 Cost.
Il motivo non è stato esaminato nel merito, poiché la controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Giurisdizione sulla domanda di accesso al Fondo
La domanda della stazione appaltante riguarda un contributo privo di margini di discrezionalità quanto all’an e al quantum, determinati secondo parametri legislativi automatici. La posizione soggettiva azionata è quindi di diritto soggettivo e non di interesse legittimo.
Ripartizione delle risorse
L’eventuale insufficienza delle risorse non attribuisce al Ministero un potere discrezionale di valutazione dell’an o del quantum del contributo, poiché l’art. 26, comma 4, lettera b), prevede una ripartizione proporzionale fino alla concorrenza del limite massimo di spesa.
Norme richiamate
art. 26, commi 1, 2, 3 e 4, decreto-legge n. 50/2022, convertito dalla legge n. 91/2022
al fine di “fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori”
La disciplina impone l’applicazione dei prezzari regionali aggiornati, o, nelle more dell’aggiornamento, dei medesimi prezzari aumentati del 20 per cento; in caso di insufficienza delle risorse della stazione appaltante, consente l’accesso a fondi distinti per interventi finanziati o meno con risorse PNRR.
art. 26, comma 4, lettera b), decreto-legge n. 50/2022
la ripartizione delle risorse tra le stazioni appaltanti richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa
La domanda della stazione appaltante riguarda un contributo dovuto in presenza dei presupposti di legge, senza discrezionalità ministeriale sull’an e sul quantum; l’eventuale incapienza determina una ripartizione proporzionale.
art. 1-septies, comma 8, decreto-legge n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021
Costituisce il fondo cui rinvia l’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50/2022, successivamente incrementato.
decreto ministeriale n. 241 del 28 luglio 2022
Stabilisce le modalità di accesso al fondo previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021.
art. 133, comma 1, numero 2, lettera e), codice del processo amministrativo
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di contratti pubblici non opera, secondo l’orientamento richiamato, quando la controversia riguarda l’adeguamento automatico del corrispettivo nella fase esecutiva del rapporto.
art. 7, comma 8, codice del processo amministrativo
Esclude l’ammissibilità del ricorso straordinario quando la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 3, legge n. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione al difetto di motivazione del provvedimento di diniego, ma non esaminato nel merito.
art. 26, comma 4, del decreto-legge n. 50/2022
La posizione della stazione appaltante al contributo è qualificata come diritto soggettivo, in quanto il contributo costituisce una modalità di finanziamento dell’adeguamento del corrispettivo spettante all’appaltatore.
Massime di principio
- Quando una prestazione economica pubblica è determinata automaticamente da parametri legislativi e l’amministrazione non dispone di margini valutativi sull’an e sul quantum, la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la relativa controversia appartiene, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario.
- La domanda della stazione appaltante di accesso a un fondo destinato a finanziare l’adeguamento prezzi spettante all’appaltatore costituisce una modalità di finanziamento di un obbligo economico derivante dal contratto pubblico; la sua natura pubblicistica non comporta, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo.
- L’insufficienza delle risorse finanziarie disponibili non attribuisce un potere discrezionale sull’an o sul quantum del contributo quando la legge stabilisce una ripartizione proporzionale fino al limite massimo di spesa.
- La controversia relativa all’adeguamento automatico del corrispettivo dell’appaltatore, determinato sulla base dei prezzari regionali e riferito alla fase esecutiva del contratto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario anche in presenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista in materia di contratti pubblici.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è inammissibile quando la controversia non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; in tal caso la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario entro tre mesi dalla notificazione della decisione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali, ferme le preclusioni e decadenze già intervenute.
Accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi e difetto di giurisdizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società privata, quale stazione appaltante, contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Comune di Paola. La controversia concerne il diniego di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi previsto dall’art. 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 50/2022, in relazione a un appalto per la realizzazione di un impianto eolico.
Fatti e provvedimenti impugnati
La stazione appaltante aveva richiesto un contributo di euro 606.790,96, calcolato applicando un incremento forfetario del 20 per cento ai prezzi originariamente pattuiti con l’appaltatore. Il Ministero aveva ritenuto non ammissibile tale metodologia e, dopo avere invitato la società a rideterminare l’importo, aveva respinto l’istanza con provvedimento del 31 ottobre 2023. Successivamente, con decreto del 30 novembre 2023, aveva ripartito le risorse disponibili tra le stazioni appaltanti ammesse, senza includere la ricorrente.
Motivi del ricorso
La società ha dedotto due motivi. Con il primo ha contestato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse privo di motivazione adeguata e non indicasse la specifica disposizione normativa asseritamente violata. Ha inoltre escluso che la motivazione potesse essere integrata per relationem mediante il richiamo alla precedente nota ministeriale.
Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022, dell’art. 97 Cost. e l’eccesso di potere. Secondo la ricorrente, l’incremento del 20 per cento applicato ai prezzi contrattuali sarebbe stato comunque inferiore all’aumento risultante dal prezzario regionale, ritenuto non aggiornato e non comprensivo di tutte le lavorazioni rilevanti.
Disciplina dell’adeguamento prezzi
L’art. 26 del decreto-legge n. 50/2022 è volto a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici negli appalti pubblici di lavori. La norma prevede che gli stati di avanzamento siano adeguati applicando i prezzari regionali aggiornati. Nelle more dell’aggiornamento, possono essere applicati i prezzari precedenti con un incremento del 20 per cento.
I maggiori importi sono riconosciuti all’appaltatore dalla stazione appaltante mediante le risorse indicate dal comma 1 dell’art. 26. In caso di insufficienza di tali risorse, il comma 4 consente alla stazione appaltante di chiedere un contributo a uno dei fondi previsti dalla disposizione, distinguendo tra interventi finanziati con risorse PNRR e interventi non finanziati con tali risorse.
Nel caso esaminato trovava applicazione la lettera b) del comma 4, con riferimento al fondo previsto dall’art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73/2021, le cui modalità di accesso sono state disciplinate dal decreto ministeriale n. 241 del 28 luglio 2022.
Orientamenti sulla natura dell’adeguamento
La Sezione richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 dicembre 2025, n. 9568, secondo cui l’adeguamento previsto dall’art. 26, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022 ha carattere automatico, perché determinato sulla base dei prezzari regionali e di parametri fissati dalla legge. La controversia relativa alla sua spettanza appartiene quindi alla giurisdizione ordinaria, trattandosi di una questione relativa a un diritto soggettivo nella fase esecutiva del contratto.
La Sezione richiama inoltre l’ordinanza delle Sezioni unite della Corte di cassazione 12 febbraio 2026, n. 3177, relativa all’adeguamento previsto dal comma 6-bis dell’art. 26, che ha dato continuità al medesimo orientamento.
Qualificazione della domanda di accesso al Fondo
Secondo il Consiglio di Stato, la domanda presentata ai sensi del comma 4, lettera b), si distingue formalmente dalla domanda di adeguamento proposta dall’appaltatore, poiché è la stazione appaltante a chiedere il contributo al Ministero. Tuttavia, il contributo non costituisce un beneficio rimesso a valutazioni discrezionali dell’amministrazione, ma una modalità di finanziamento dell’obbligo della stazione appaltante di corrispondere all’appaltatore l’adeguamento del corrispettivo.
L’an e il quantum dell’adeguamento sono determinati automaticamente sulla base dei prezzari regionali. Anche l’eventuale insufficienza delle risorse non attribuisce al Ministero un potere discrezionale, poiché l’art. 26, comma 4, lettera b), prevede la ripartizione proporzionale delle risorse fino alla concorrenza del limite massimo di spesa.
Ne consegue che la stazione appaltante, in presenza dei presupposti di legge, è titolare di un diritto soggettivo al conseguimento del contributo. La controversia non riguarda dunque l’esercizio di un potere amministrativo discrezionale, ma l’accertamento della spettanza di una prestazione economica vincolata.
Decisione sulla giurisdizione e sul ricorso straordinario
La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore del giudice ordinario. Per tale ragione non sono stati esaminati i motivi relativi al difetto di motivazione del diniego e alla correttezza del criterio di calcolo utilizzato dalla società.
Sono stati fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, con facoltà per la ricorrente di riproporla davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione, ferme restando le preclusioni e le decadenze già intervenute.
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