Cassazione Penale, Sentenza n. 29377/2025 del 08/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Brescia del 25/03/2025 che, in funzione di giudice dell'appello cautelare, aveva respinto l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. I fatti contestati: reati di bancarotta per distrazione e false comunicazioni sociali. La difesa ha dedotto: 1) sopravvenienza di elementi che avrebbero attenuato le esigenze cautelari (sequestro giudiziario delle quote della capogruppo, ormai divenuto definitivo secondo il ricorrente; interrogatorio ammissivo con presunto riconoscimento), 2) omissione di esame dei documenti allegati e mancata motivazione sul perché non applicare misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi per i seguenti punti principali: l'appello ex art. 310 c.p.p. ha un ambito limitato e non comporta un nuovo esame pieno delle condizioni che legittimano la misura, salvo fatti sopravvenuti o preesistenti non valutati dal giudice che ha disposto la misura; il sequestro giudiziario delle quote in sede civile è provvisorio (art. 670 c.p.c.) e non idoneo di per sé a far venire meno le esigenze cautelari; le dichiarazioni rese dall'indagato non costituiscono confessione né ravvedimento idoneo a modificare la prognosi del pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio; il tempo trascorso tra le condotte distrattive e l'applicazione della misura non è, di per sé, sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari: occorre valutare il comportamento complessivo e la persistenza di elementi sintomatici di pericolosità. È stata confermata la fondatezza della valutazione prognostica sui rischi di reiterazione e di inquinamento probatorio (anche alla luce della biografia criminale e di condotte intimidatorie). Condanna alle spese processuali e trasmissione del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 co.1-ter D.Lgs. 271/1989.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello contro le ordinanze cautelari e delimita l'ambito del riesame: controllo limitato alla correttezza giuridica e alla motivazione in relazione a fatti nuovi o non valutati dal giudice di primo grado.
art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Motivi di ricorso relativi a vizio di motivazione e mancata disamina di documenti; la Corte valuta tali censure entro i limiti dell'appello cautelare e le ritiene infondate nel caso concreto.
art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.
Criteri per la misura cautelare (pericolo di inquinamento probatorio e probabilità di reiterazione di reati della stessa specie). La Corte precisa che "stessa specie" riguarda reati che offendono lo stesso bene giuridico o sono della medesima natura, non solo la riapertura degli stessi specifici fatti.
art. 670 cod. proc. civ.
Norma sul sequestro giudiziario in sede civile; la Corte ha richiamato la sua natura provvisoria per rilevare l'inidoneità del sequestro civile a far venire meno le esigenze cautelari penali.
art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Prevede la valutazione del "tempo silente" nella fase di applicazione della misura; la Corte distingue fra le esigenze valutabili all'atto dell'applicazione e quelle valutabili in sede di revoca.
art. 299 cod. proc. pen.
Regole sulla revoca e sostituzione delle misure: ai fini della revoca conta il tempo trascorso dall'applicazione o esecuzione della misura e gli elementi sopravvenuti che incidono sul quadro cautelare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la responsabilità per le spese del procedimento in caso di reiezione del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94 co. 1-ter del D. Lgs. n. 271 del 1989
Obbligo di trasmettere copia del provvedimento alla direzione dell'istituto penitenziario in cui il detenuto è ristretto; ordine eseguito dalla Corte.
Massime di principio
- L'appello ex art. 310 c.p.p. contro il rigetto di una istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare ha campo limitato: non consente un nuovo e pieno esame delle condizioni della misura, ma verifica la correttezza giuridica e la motivazione rispetto ad eventuali fatti nuovi o non esaminati dal primo giudice.
- Provvedimenti cautelari di natura civile (es. sequestro ex art. 670 c.p.c.) hanno natura tipicamente provvisoria e, di norma, non sono sufficienti da soli a far cessare esigenze cautelari penali; va dimostrato il loro effetto concreto e durevole sulla situazione di pericolo.
- Dichiarazioni rese dall'indagato in sede di interrogatorio non sono automaticamente assimilabili a confessione o a ravvedimento idoneo a escludere il pericolo di reiterazione: occorre valutare contenuto, contesto e se aggiungono elementi nuovi non già noti alle indagini.
- Il tempo trascorso tra la condotta illecita e l'applicazione della misura ("tempo silente") è valutato diversamente in sede di applicazione rispetto alla sede di revoca: per la revoca conta il tempo dall'applicazione della misura e l'eventuale sopravvenienza di elementi che modifichino il quadro cautelare.
- La motivazione del giudice che ha applicato la misura può integrare e completare la motivazione del giudice d'appello cautelare; le ordinanze sono considerate unitariamente per valutare la sussistenza dei presupposti cautelari.
- Spetta alla difesa apportare argomentazioni specifiche e documentazione che dimostrino un effettivo mutamento delle esigenze cautelari; censure generiche o elementari allegazioni non mutano la prognosi cautelare.
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