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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina dalla richiesta della Questura di Torino al Giudice di Pace di prorogare per la terza volta il trattenimento di un cittadino straniero presso il C.P.R. di Torino. Il Giudice di Pace ha accolto la richiesta con provvedimento depositato il 12 novembre 2021, prorogando di trenta giorni il trattenimento. Il soggetto interessato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, formalmente rubricato come violazione dell'art. 14, commi 1.1 e 5, del d.lgs. n. 286/1998 ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Tuttavia il ricorso è stato ritenuto tardivo, perché il provvedimento impugnato risultava depositato e comunicato via PEC il 12 novembre 2021 e la notificazione del ricorso per cassazione era avvenuta il 13 maggio 2022, quando il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. era già spirato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività dell'impugnazione. Ha ritenuto che il termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorresse dal deposito/comunicazione del provvedimento del Giudice di Pace del 12 novembre 2021 e che esso scadesse il 12 maggio 2022; poiché la notificazione del ricorso per cassazione è avvenuta il 13 maggio 2022, l'impugnazione era ormai tardiva. Non è stata pronunciata condanna alle spese, poiché le amministrazioni resistenti non hanno svolto difese sostanziali; inoltre è stato escluso l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2000, risultando il processo esente da contributo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge come motivo del ricorso

    La censura è stata prospettata come vizio di violazione di legge, ma non è stata esaminata nel merito perché assorbita dall'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.

  • art. 14, commi 1.1 e 5, d.lgs. n. 286/1998

    norma invocata dal ricorrente

    È stata richiamata dal ricorrente quale parametro sostanziale della doglianza contro la proroga del trattenimento, senza però incidere sull'esito, fondato sulla tardività del ricorso.

  • art. 327 c.p.c.

    Il termine lungo per impugnare decorre dal deposito del provvedimento ed è scaduto il giorno corrispondente del mese successivo/annuale secondo il computo civile; la notificazione effettuata oltre tale scadenza rende l'impugnazione tardiva.

  • art. 155, comma 2, c.p.c.

    computazione civile dei termini processuali mensili o annuali

    Per i termini a mese o ad anno si applica il calendario civile, con scadenza nel giorno corrispondente per denominazione a quello iniziale.

  • art. 2963, comma 4, c.c.

    Concorre, insieme all'art. 155 c.p.c., a giustificare il criterio di computo del termine annuale o mensile sulla base del calendario comune.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2000

    Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché dagli atti il processo risultava esente da contributo.

Massime di principio

  • L'impugnazione proposta oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. è inammissibile, anche se il motivo dedotto attiene alla violazione di norme sostanziali.
  • Nel computo dei termini processuali espressi in mesi o anni si segue il criterio del calendario civile, con scadenza nel giorno corrispondente per denominazione a quello del dies a quo, indipendentemente dal numero effettivo dei giorni compresi nel periodo.
  • La comunicazione del provvedimento al difensore tramite PEC, se risultante dagli atti, rileva ai fini del decorso del termine lungo di impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità può non comportare pronuncia sulle spese quando la parte resistente non abbia svolto difese sostanziali.
  • L'obbligo dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2000 non opera se il processo è esente da contributo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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