Sentenza n. 1316/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'ottemperanza, della sentenza di accoglimento n. 821/2024 pubblicata il 27.11.2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Livorno - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 821/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Livorno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente e ai relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 821/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, divenuta irrevocabile, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la Carta docente per l'importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici indicati nella sentenza, oltre rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, nonché il pagamento delle spese di giudizio. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dimostrato di avere dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure attuative del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuta corresponsione di quanto dovuto e che non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all'organo competente ed essendo decorso il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di eseguire entro 30 giorni la sentenza del Tribunale di Livorno, riconoscendo alla ricorrente la Carta docente secondo le modalità stabilite dal giudicato e disponendo la corresponsione di interessi e rivalutazione. Per l'eventuale inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere, anche mediante il pagamento in conto sospeso. Ha inoltre applicato una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al pagamento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato e di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 112 c.p.a.
È stato posto a fondamento della condanna dell'amministrazione al pagamento degli interessi e della rivalutazione dovuti in esecuzione della sentenza del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine di 120 giorni per l'adempimento delle amministrazioni è decorso senza che fosse data esecuzione alla sentenza; il comma 2 è richiamato quale base per l'eventuale pagamento in conto sospeso da parte del commissario ad acta.
art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724
Stabilisce i limiti applicabili a rivalutazione e interessi sulle somme dovute, richiamati dal giudicato e dalla sentenza di ottemperanza.
art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione novellatrice dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in tema di penalità di mora.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia eseguito l'obbligo conformativo o patrimoniale imposto dalla pronuncia.
- Quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuta esecuzione del giudicato e sia decorso il termine previsto per il pagamento dei debiti pecuniari delle pubbliche amministrazioni, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto con ordine di adempimento entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandone i compiti e assegnando un termine per l'esecuzione sostitutiva, anche mediante gli strumenti contabili previsti dalla legge.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere disposta per incentivare l'esecuzione del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall'ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino all'adempimento.
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