Sentenza del 14/06/2016 n. 1634 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento analitico induttivo - art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73 - presunzioni gravi, precise e concordanti - diritto al contraddittorio endoprocedimentale - sussiste - mancato invito del contribuente - nullità dell'accertamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto nullo perché l'Ufficio, prima di emettere l'atto, avrebbe dovuto consentire al contribuente di esporre le proprie osservazioni, contestare gli elementi presuntivi o fornire chiarimenti e documentazione. L'omissione dell'invito al contraddittorio determina l'illegittimità dell'atto anche quando l'Amministrazione disponga di elementi probatori sufficienti a sostenere la pretesa tributaria.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità di un accertamento analitico-induttivo emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600/1973. Sebbene l'accertamento fosse fondato su presunzioni ritenute gravi, precise e concordanti e risultasse, sotto il profilo sostanziale, adeguatamente motivato, l'Ufficio non aveva previamente invitato il contribuente a partecipare al contraddittorio endoprocedimentale. La doglianza riguardava quindi la violazione del diritto di difesa e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti.
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire induttivamente il reddito quando gli elementi disponibili giustificano presunzioni gravi, precise e concordanti, ma l'esercizio del potere accertativo deve comunque rispettare le garanzie procedimentali del contribuente.
Art. 12, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Diritto del contribuente a interloquire con l'Amministrazione finanziaria nell'ambito delle attività di verifica e accertamento.
La partecipazione del contribuente e il contraddittorio costituiscono strumenti di tutela del diritto di difesa e possono essere necessari prima dell'emissione dell'atto, secondo la natura e le modalità dell'accertamento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 26635/2009
La sentenza valorizza il contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia essenziale nei procedimenti tributari e riconosce conseguenze invalidanti alla sua omissione nei casi in cui esso sia previsto o necessario.
Cassazione, sentenza n. 13289/2011
La pronuncia ribadisce che il contribuente deve avere la possibilità di partecipare al procedimento e di fornire elementi utili prima dell'adozione dell'atto impositivo, anche quando l'Ufficio ritenga già sufficientemente provata la pretesa.
Massime di principio
- La fondatezza sostanziale della pretesa fiscale non esclude il rispetto delle garanzie procedimentali: un accertamento ben motivato può comunque essere annullato se adottato senza il contraddittorio obbligatorio o necessario.
- Quando la legge o i principi giurisprudenziali impongono un previo confronto, l'Ufficio deve invitare il contribuente prima di emettere l'avviso e valutare le sue osservazioni.
- Il contribuente può utilizzare il contraddittorio per contestare le presunzioni, spiegare anomalie contabili o produrre documenti; l'omissione dell'invito può incidere sulla validità dell'atto.
- In situazioni analoghe occorre verificare la tipologia di accertamento, la norma applicabile, l'eventuale obbligo di contraddittorio e se l'Amministrazione abbia consentito un'effettiva partecipazione prima dell'emissione dell'atto.
- L'assenza del contraddittorio non determina automaticamente l'annullamento in ogni procedimento tributario: la conseguenza dipende dall'esistenza di uno specifico obbligo normativo o dai principi applicabili alla fattispecie concreta.
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