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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32140/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitrice)

La controversia

Una società creditrice aveva ottenuto in primo grado la dichiarazione di fallimento di una società debitrice, sulla base di un credito risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In appello, nel reclamo ex art. 18 l. fall., la Corte territoriale ha però revocato il fallimento, rilevando che la debitrice non versava in stato di insolvenza e che i debiti scaduti erano di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 15, ultimo comma, l. fall., oltre a osservare che il credito azionato dalla ricorrente era contestato e non era stato insinuato al passivo. Con il ricorso per cassazione, la creditrice ha dedotto violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 5 l. fall. e, in sostanza, ha contestato la valutazione compiuta dalla Corte d’appello sulla situazione debitoria e sulla mancanza del presupposto dell’insolvenza, chiedendo una diversa lettura dei dati di bilancio e delle risultanze di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero solo apparentemente formulate come violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, ma in realtà mirassero a ottenere una rivalutazione del merito e dei dati di bilancio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre affermato che il motivo difettava di specificità e tassatività, non individuando un effettivo errore di sussunzione o un vero vizio motivazionale nei limiti consentiti. Ha quindi confermato la decisione di appello che aveva revocato il fallimento della debitrice. La ricorrente è stata condannata alle spese, alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    Norma richiamata come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 15, ultimo comma, l. fall.

    È la soglia di debiti scaduti rilevante per la fallibilità; la Corte d'appello l'aveva ritenuta non superata e la Cassazione non ha rimesso in discussione tale accertamento di merito.

  • art. 5 l. fall.

    Definisce lo stato di insolvenza; il ricorso mirava a contestare l'accertamento della sua insussistenza, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché meramente rivalutativa.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Nel rito accelerato il ricorrente, con l'istanza di decisione, non può introdurre contenuti estranei allo scopo; la Corte non tiene conto delle nuove deduzioni inserite nell'istanza.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di decisione accelerata.

  • art. 159 c.p.c.

    Il principio di conservazione degli atti impedisce che un errore nell'indicazione della sentenza impugnata nella procura speciale comporti inammissibilità, se l'atto consente di identificarla senza incertezze.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della norma astratta, mentre l'omesso esame è denunciabile solo nei limiti stretti previsti dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata, ritenendo il ricorso manifestamente inammissibile.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Ulteriore condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende, applicata perché prevista per i giudizi definiti ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è ammessa una nuova valutazione del merito, né una diversa lettura delle risultanze contabili o documentali, quando la censura sia formalmente veicolata come violazione di legge ma sostanzialmente miri a sostituire l'apprezzamento del giudice di merito.
  • La denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della fattispecie astratta; se, invece, contestata è la ricostruzione del fatto concreto compiuta dal giudice di merito, la censura è inammissibile o comunque non riconducibile al vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto/documento trascurato, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbe imposto una decisione diversa, privando di fondamento la ratio decidendi.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., l'istanza di decisione non può essere utilizzata per introdurre nuove censure o contenuti estranei al ricorso originario.
  • L'errore materiale nell'indicazione della sentenza impugnata nella procura speciale non determina inammissibilità del ricorso quando, per il principio di conservazione degli atti, sia comunque certa l'identificazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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