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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21455/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La società correntista aveva agito in primo grado contro la banca deducendo l'illegittimità di addebiti annotati su un conto corrente aperto dal 1975, in particolare per interessi ultralegali non validamente pattuiti, capitalizzazione anatocistica, commissioni di massimo scoperto, spese non dovute e interessi usurari, chiedendo la restituzione delle somme addebitate in modo illegittimo e/o l'accertamento negativo del saldo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda di ripetizione dell'indebito e rigettato le altre domande; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: che la ripetizione fosse inammissibile perché il conto era ancora aperto e quindi mancava un pagamento solutorio; che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto anteriori al 30.9.1999 non potesse essere accolto; e che la parte attrice non avesse assolto l'onere di produrre tutti gli estratti conto necessari alla ricostruzione integrale del rapporto. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia e violazione degli artt. 111 Cost., 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare anche la domanda di accertamento negativo, autonoma rispetto alla ripetizione, e interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale; con il secondo motivo ha denunciato nullità del procedimento e violazione degli artt. 99, 100, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., censurando il mancato accoglimento dell'esibizione documentale e l'affermazione che la mancata produzione degli estratti conto sin dall'origine impedisse qualsiasi ricostruzione, anche per il periodo coperto dai documenti prodotti. La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ribadendo che finché il conto è aperto non è proponibile la ripetizione dell'indebito per mancanza di un pagamento solutorio, ma è comunque esperibile l'azione di accertamento negativo delle clausole illegittime; ha invece accolto il secondo motivo nei limiti indicati in motivazione, affermando che, anche se mancano parte degli estratti conto iniziali, il giudice deve comunque procedere alla ricostruzione del dare-avere a partire dal primo saldo documentalmente riscontrato, depurando i movimenti successivi dalle poste illegittime, senza arrestare l'accertamento per l'incompletezza della documentazione iniziale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso e ha accolto il secondo motivo solo nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Cagliari in diversa composizione. La Corte ha chiarito che la domanda di ripetizione dell'indebito non è proponibile finché il conto corrente resta aperto, ma che ciò non esclude l'azione di accertamento negativo delle clausole e del saldo; ha inoltre precisato che, in presenza di estratti conto mancanti per la fase iniziale del rapporto, il giudice può e deve ricostruire il rapporto a partire dal primo saldo documentato, senza respingere integralmente la domanda per la sola incompletezza della serie documentale. Il giudice di rinvio dovrà attenersi a tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    richiamato come norma relativa al divieto di anatocismo e alla contestazione delle clausole che prevedevano capitalizzazione trimestrale degli interessi

  • l. n. 108 del 1996

    richiamata in relazione alla dedotta usurarietà degli interessi addebitati

  • art. 2033 c.c.

    evocato dalla ricorrente in relazione alla ripetizione dell'indebito, che però la Corte ritiene non esperibile finché il conto è aperto

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza di violazione del giusto processo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia e asserita deviazione rispetto al contenuto della domanda

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione della domanda e delle risultanze istruttorie

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in tema di ordine di esibizione documentale; la Corte ribadisce la natura residuale dell'istanza

  • artt. 99, 100 c.p.c.

    richiamati dalla ricorrente in relazione a legittimazione e interesse ad agire

  • artt. 1362 ss. c.c.

    richiamati dalla ricorrente come criteri di interpretazione del contenuto sostanziale della domanda

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova, posto a carico del correntista che agisce in accertamento

  • artt. 1418, 1419, 1421 c.c.

    richiamati dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità delle clausole contrattuali

Massime di principio

  • Nel rapporto di conto corrente bancario, la domanda di ripetizione dell'indebito presuppone la chiusura del conto, perché prima di tale momento le annotazioni in conto non integrano un pagamento solutorio in favore della banca.
  • La pendenza del conto non impedisce al correntista di agire per l'accertamento negativo della nullità delle clausole contrattuali e della conseguente rideterminazione del saldo, poiché tale azione mira a un'utilità concreta e attuale.
  • Quando mancano alcuni estratti conto iniziali, il giudice non deve arrestare l'accertamento dell'intero rapporto, ma può ricostruire il dare-avere a partire dal primo saldo documentalmente disponibile, depurando i movimenti successivi dalle poste illegittime.
  • L'onere probatorio del correntista che agisce per la rideterminazione del saldo non implica necessariamente la produzione integrale di tutta la serie degli estratti conto per l'intero rapporto, se esistono dati documentali idonei a consentire una ricostruzione attendibile dal primo saldo riscontrabile.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e non sostituisce il dovere della parte di procurarsi e produrre la documentazione di cui può autonomamente ottenere copia.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

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