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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33593/2025 del 10/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/12/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità, perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto la motivazione del diniego esente da evidenti illogicità, valorizzando la gravità del fatto, commesso in piena notte con danno non minimo alla persona offesa, e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e connotato da pervicacia delinquenziale e disinteresse per le prescrizioni dell'autorità giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    La decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo quando sorretto da motivazione non illogica e ancorata a elementi decisivi come gravità del fatto e personalità dell'imputato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il motivo fondato su violazione di legge e vizio di motivazione, ove diretto a contestare una valutazione di merito adeguatamente motivata, non è scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
  • In sede di legittimità non è ammessa una richiesta di rivalutazione del merito travestita da deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica.
  • Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche possono essere valorizzati, in particolare, la gravità concreta del fatto e i precedenti penali dell'imputato, se evocativi di pervicacia nel delinquere e di maggiore pericolosità sociale.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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