Cassazione Penale, Ordinanza n. 33593/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 10/12/2024. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha rilevato che la doglianza non è consentita in sede di legittimità, perché tende a sollecitare una rivalutazione del merito; ha inoltre ritenuto la motivazione del diniego esente da evidenti illogicità, valorizzando la gravità del fatto, commesso in piena notte con danno non minimo alla persona offesa, e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali e connotato da pervicacia delinquenziale e disinteresse per le prescrizioni dell'autorità giudiziaria.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
La decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il diniego è ritenuto legittimo quando sorretto da motivazione non illogica e ancorata a elementi decisivi come gravità del fatto e personalità dell'imputato.
art. 606 c.p.p.
Il motivo fondato su violazione di legge e vizio di motivazione, ove diretto a contestare una valutazione di merito adeguatamente motivata, non è scrutinabile in cassazione nei termini prospettati.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- In sede di legittimità non è ammessa una richiesta di rivalutazione del merito travestita da deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione, quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non manifestamente illogica.
- Ai fini del giudizio sulle attenuanti generiche possono essere valorizzati, in particolare, la gravità concreta del fatto e i precedenti penali dell'imputato, se evocativi di pervicacia nel delinquere e di maggiore pericolosità sociale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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