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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13020/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando la non esclusione di profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del GUP che, su richiesta concorde delle parti, ha applicato la pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto un vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe dovuto rilevare una causa di proscioglimento. Con il secondo motivo ha contestato l'erronea qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, nel ricorso avverso la sentenza di patteggiamento, sono deducibili solo i motivi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché l'erronea qualificazione è censurabile solo in caso di errore manifesto, mentre nella specie la motivazione della sentenza era coerente con gli atti di indagine e con il tenore dell'imputazione, e la censura era generica.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso deciso dal GUP.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento.

  • art. 129 c.p.p.

    la sua deduzione è stata ritenuta non consentita nel perimetro del ricorso avverso il patteggiamento, se non nei limiti ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    fondamento della declaratoria di inammissibilità con condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    norma incriminatrice oggetto dell'imputazione e della pena applicata.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
  • L'errore nella qualificazione giuridica del fatto è censurabile in sede di legittimità solo quando sia manifesto ed evidente dal testo del provvedimento, non quando la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità.
  • Non è consentito utilizzare il ricorso per patteggiamento per introdurre contestazioni generiche o valutative che non emergano ictu oculi dal provvedimento impugnato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non si escludono profili di colpa nella sua proposizione, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
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