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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12083/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

NON DETERMINABILE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva respinto il suo appello contro il rigetto del ricorso avverso un'intimazione di pagamento, fondata su una cartella relativa a controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi 1999 per euro 644,16. La CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella, eseguita il 2 novembre 2005, e non maturata la prescrizione, applicando il termine decennale. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 per mancanza di prova della rituale notifica della cartella; 2) violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e della sentenza Corte cost. n. 258/2012, sostenendo che, trattandosi di irreperibilità relativa, la notifica avrebbe dovuto seguire l'art. 140 c.p.c. e non la modalità ex art. 60 d.P.R. 600/1973; 3) violazione dell'art. 2946 c.c., assumendo che, se la notifica del 2005 o del 2003 era invalida, il credito era prescritto al momento dell'intimazione del 2015; 4) violazione degli artt. 25 d.P.R. 600/1973, 2948 c.c. e 20 d.lgs. 472/1997, deducendo che sanzioni e interessi sarebbero soggetti a prescrizione quinquennale; 5) violazione dell'art. 26 d.P.R. 600/1973, lamentando decadenza dalla notifica della cartella perché il ruolo era stato emesso nel 2002 e la cartella non sarebbe stata notificata nei termini.

La decisione

La Corte ha rilevato preliminarmente che, a seguito dello sgravio dell'unica cartella sottesa all'intimazione impugnata, era sopravvenuto il difetto di interesse a una pronuncia di merito sulla pretesa tributaria, residuando solo la regolazione delle spese. Nel merito, ha ritenuto fondato il secondo motivo, assorbendo gli altri, e ha affermato che la notifica della cartella era stata eseguita in ipotesi di irreperibilità relativa, sicché doveva applicarsi, alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 26 d.P.R. 602/1973, il regime dell'art. 140 c.p.c. con necessità di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l'effettiva ricezione della raccomandata informativa. Poiché la CTR aveva ritenuto valida la notifica senza verificare tali adempimenti, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha condannato in solido l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio. Non è stata pronunciata cassazione con rinvio perché la sopravvenuta cessazione della materia del contendere ha reso inutile la decisione sul merito.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    comma 1; comma 3; comma 4

    Per la notifica della cartella, nei casi di irreperibilità relativa va applicato il regime dell'art. 140 c.p.c.; dopo la pronuncia della Corte costituzionale, non è sufficiente la sola affissione all'albo comunale o il semplice deposito, ma occorre il complesso degli adempimenti previsti per l'irreperibilità relativa.

  • art. 140 c.p.c.

    Nei casi di irreperibilità relativa la notifica richiede il deposito dell'atto in casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione e l'invio della raccomandata informativa, con perfezionamento per il destinatario solo al ricevimento della raccomandata o al decorso della compiuta giacenza.

  • art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    È richiamato come norma di coordinamento per la notifica della cartella, ma la Corte precisa che, nei casi di irreperibilità relativa, il riferimento corretto è quello alle modalità dell'art. 140 c.p.c. secondo la lettura costituzionalmente orientata.

  • art. 2946 c.c.

    È il termine di prescrizione ordinaria invocato dalla ricorrente per sostenere che, in difetto di valida notifica interruttiva della cartella, il credito era prescritto al momento dell'intimazione di pagamento.

  • art. 2948 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi.

  • art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    È invocato dalla ricorrente per la dedotta decadenza dalla notifica della cartella, in rapporto alla data di formazione/consegna del ruolo.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    È richiamato dalla ricorrente in relazione alla prescrizione delle sanzioni amministrative tributarie.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha dato atto dello sgravio delle somme della cartella in applicazione della disposizione richiamata.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale utilizzato per denunciare violazioni di legge nei cinque motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In caso di irreperibilità relativa del destinatario della cartella, la notifica deve seguire il modello dell'art. 140 c.p.c. come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012; non è sufficiente il solo deposito dell'atto in casa comunale e l'affissione all'albo pretorio, ma occorre anche l'invio e il perfezionamento della raccomandata informativa secondo le regole applicabili.
  • Quando la validità della notifica è ancora sub iudice, la questione non rientra nei rapporti esauriti e deve essere valutata secondo la disciplina risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, anche se l'atto è stato compiuto prima della pronuncia della Consulta.
  • Se il credito posto a base dell'intimazione è stato sgravato nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione sul merito della pretesa, residuando la sola regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
  • L'accertamento della ritualità della notifica della cartella è decisivo ai fini dell'efficacia interruttiva della prescrizione e, in mancanza di prova della regolare notifica, non può ritenersi validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale invocato dal debitore.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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