Cassazione Civile, Sentenza n. 19503/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava un avviso di pagamento per maggiori accise, addizionali, interessi e sanzioni riferiti ai periodi di imposta 2007 e 2008, dovuti al disconoscimento di crediti per presunta decadenza biennale ex art.14 TUA. L'Amministrazione riteneva che il termine biennale decorresse dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di ciascun periodo d'imposta e non dall'ultima dichiarazione effettivamente presentata a seguito della rideterminazione del credito tramite il meccanismo del riporto ai sensi degli artt.26 c.13 e 56 c.1 TUA.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo fondato il principio secondo cui i crediti derivanti da eccedenze di versamento per accise hanno natura "revolving" e si rigenerano annualmente mediante riporto; fino alla chiusura del rapporto tributario non è ammesso il rimborso e il termine biennale di decadenza per proporre istanza di rimborso decorre dall'ultima e definitiva dichiarazione annuale di consumo (momento di cristallizzazione del credito/indebito). Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è cassata e la controversia decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della società contribuente. La Corte ha inoltre chiarito che il trasferimento contabile del credito è possibile nel corso del rapporto e che la mera indicazione del credito in dichiarazione non equivale ad istanza di rimborso.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 14 comma 2
Stabilisce il termine di decadenza per il rimborso dell'accisa; la Corte interpreta che il dies a quo del termine biennale vada individuato nella data in cui il relativo diritto può essere esercitato, ossia dall'ultima dichiarazione annuale che cristallizza il credito, non dalla data del singolo pagamento
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 26 comma 13
"Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovute sono detratte dai successivi versamenti di acconto"
Disciplina il meccanismo di riporto/compensazione interna delle eccedenze: le eccedenze si riportano alle rate successive e pertanto non costituiscono automaticamente un indebito azionabile a rimborso fintanto che il rapporto tributario non si chiude
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA), art. 56 comma 1
Norma connessa al regime di gestione dei crediti d'imposta per talune categorie di prodotti energetici; richiamata per il meccanismo di determinazione e riporto del credito, contribuendo alla conclusione che il credito è rideterminato annualmente
D.M. 12 dicembre 1996, n. 689, art. 6 comma 3
Prevede il "rimborso per accredito" e la possibilità di trasferire contabili crediti ad altra posizione; la Corte ritiene che il trasferimento contabile abbia la stessa funzione del riporto e sia compatibile con il mantenimento del rapporto tributario
D.L. n. 193 del 2016, art. 4-ter (conv. L. n. 225/2016), modifica art.14 TUA
"il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto può essere esercitato"
La modifica legislativa formalizza il principio interpretativo seguito dalla Corte: il termine biennale può decorrere anche dalla data in cui il diritto può essere esercitato (es. dall'ultima dichiarazione che cristallizza il credito), superando l'orientamento che faceva decorrere il termine solo dalla data del pagamento
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 8
Ribadisce che la compensazione tributaria è ammessa secondo le previsioni di legge; la Corte afferma che non è possibile derogare a dette norme generali per operare compensazioni autonome non previste dal regime specifico delle accise
Codice Civile, art. 1823
La Corte utilizza la metafora del conto corrente (art.1823 c.c.) per descrivere il rapporto 'revolving' tra contribuente ed Erario, rinnovato anno dopo anno, da cui si deduce la decorrenza del termine biennale alla chiusura del conto
Massime di principio
- I crediti per eccedenze di accise che vengono riportati nelle successive dichiarazioni hanno natura "revolving": si rigenerano e si rideterminano annualmente, perciò non sono soggetti a decadenza durante il mantenimento del rapporto tributario.
- Il rimborso è ammissibile solo quando il rapporto tributario si chiude (o quando l'imposta viene soppressa) e da quel momento decorre il termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso.
- Il dies a quo della decadenza biennale non è necessariamente la data del pagamento: è la data in cui il diritto può essere esercitato (es. data dell'ultima dichiarazione che cristallizza il credito).
- La semplice indicazione del credito nella dichiarazione annuale non equivale ad una istanza di rimborso: la richiesta di rimborso è un atto distinto e non sostitutivo del meccanismo ordinario di riporto.
- Il trasferimento contabile del credito tra posizioni del medesimo contribuente è ammesso e si considera compatibile con la logica del riporto; tuttavia la compensazione "esterna" è ammessa solo se espressamente prevista e autorizzata.
- In assenza di disposizioni a livello UE che armonizzino la materia del rimborso di tributi diversi dall'IVA, gli Stati possono disciplinare le procedure interne purché rispettino i principi di equivalenza ed effettività del diritto dell'Unione.
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