Cassazione Civile, Sentenza n. 19576/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Contestazione delle detrazioni IVA operate dalla contribuente per l'anno d'imposta 2001, relative all'acquisto di un terreno edificabile e a un contratto di appalto. L'Agenzia ha ritenuto che la società avesse effettuato, di fatto, esclusivamente operazioni esenti (finanziamenti a società controllate) e quindi, ai fini del calcolo del pro-rata, la percentuale di detraibilità dovesse risultare nulla, con conseguente recupero dell'IVA (complessivamente richiesta € 624.081,61, di cui € 251.829,55 a titolo di IVA). La questione centrale è se le operazioni di finanziamento esenti debbano essere incluse nel denominatore del pro-rata o possano essere escluse come occasionali o accessorie (art. 19-bis, comma 2 d.P.R. n. 633/1972).
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della SCALA s.r.l. Confermando il principio già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla giurisprudenza comunitaria, la Corte ha ritenuto che per il calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata) rileva l'attività concretamente svolta e il volume d'affari effettivo, non il mero oggetto sociale. Essendo accertato che la società, per un decennio e per quasi tutto il 2001, aveva svolto esclusivamente attività di finanziamento (operazioni esenti ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 633/1972), tali operazioni vanno comunque computate nel denominatore del pro-rata; di conseguenza il denominatore risultava pari a zero e alcuna detrazione IVA poteva essere riconosciuta per il 2001. La Corte, dunque, ha respinto il ricorso e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in € 14.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 10
citato come fonte delle operazioni esenti (in particolare nn. 1 e 4)
individua le operazioni esenti (tra cui i finanziamenti indicati dalla contribuente) che rilevano ai fini del calcolo del pro-rata
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19
"4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni ... 5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo a operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis."
stabilisce il principio della detrazione proporzionale e rinvia al calcolo tramite la percentuale di detrazione (art. 19-bis); le operazioni esenti concorrono al calcolo salvo le esclusioni previste dal comma 2 dell'art.19-bis
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 19-bis, comma 2
riferito nel testo come norma che esclude dal calcolo del pro-rata le operazioni occasionali o accessorie
prevede l'esclusione dal denominatore del pro-rata di operazioni non rientranti nell'attività propria (occasionali) o accessorie/strumentali; l'applicazione richiede una valutazione concreta dell'effettiva natura e dell'impiego di beni/servizi
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 36
"Nei confronti dei soggetti che esercitano più attività l'imposta si applica unitariamente e cumulativamente per tutte le attività, con riferimento al volume di affari complessivo..."
prevede l'applicazione unitaria dell'imposta sul volume d'affari complessivo, con possibilità, in determinate condizioni, di opzione per contabilità separata per settori
Sesta Direttiva (n. 388/1977) - art. 17
"5. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell'imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni. ... d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate; e) prevedere che non si tenga conto dell'imposta ... quando essa sia insignificante."
norma comunitaria che consente agli Stati membri criteri di calcolo del pro-rata sul complesso delle operazioni e legittima forme di deroga o regole nazionali coerenti con la direttiva
Direttiva 2006/112/CE - art. 173
"1. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione ... la detrazione è ammessa soltanto per il prorata ... 2. Gli Stati membri possono adottare le misure seguenti: ... d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la detrazione secondo la norma di cui al paragrafo 1 ... e) prevedere che non si tenga conto dell'IVA che non può essere detratta ... quando essa sia insignificante."
consolida i principi della Sesta Direttiva e riconosce agli Stati membri margini per disciplinare il calcolo del pro-rata
Giurisprudenza UE - Corte di Giustizia, causa C-378/15 (Mercedes-Benz)
richiamata nel testo per i principi secondo cui la composizione della cifra d'affari è elemento rilevante per qualificare operazioni come 'accessorie', ma non esclusivo; occorre considerare anche il rapporto con le attività imponibili e l'impiego di beni/servizi per i quali l'IVA è dovuta
stabilisce che, nella valutazione delle operazioni accessorie/occasionali, va considerata la composizione della cifra d'affari insieme all'incidenza delle operazioni rispetto alle attività imponibili e all'uso di beni/servizi soggetti a IVA
Massime di principio
- Per il calcolo del pro-rata IVA rileva l'attività concretamente svolta e il volume d'affari effettivo, non il mero oggetto sociale indicato nello statuto
- Le operazioni esenti devono essere incluse nel denominatore del pro-rata salvo che siano effettivamente occasionali o accessorie secondo il test di natura: non essere il prolungamento diretto, permanente e necessario dell'attività imponibile e non implicare un impiego significativo di beni o servizi soggetti a IVA
- La composizione della cifra d'affari è un elemento chiave per valutare se operazioni finanziarie o immobiliari siano accessorie, ma va valutata congiuntamente al rapporto con le attività imponibili e all'impiego di beni/servizi
- Se l'attività concretamente svolta è costituita in prevalenza o esclusivamente da operazioni esenti, il pro-rata può azzerarsi e non spetta detrazione IVA per quell'anno
- Accertamenti di fatto (organizzazione, ricavi, continuità dell'attività) sono decisivi e, in sede di legittimità, non sono sindacabili se conclusi dai giudici di merito salvo vizi di diritto
- Esiste la possibilità, prevista dalla norma, di opzionare contabilità separata per settori (art. 36) per limitare gli effetti del pro-rata, ma ciò richiede adempimenti e regole formali da rispettare
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