Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19455/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Coopservice era convenuta da Unipol Banca per la perdita di denaro contante (€ 3.228.785,00) sottratto da North East Service s.p.a., incaricata da Coopservice quale istituto terzo per servizi di trasporto e custodia valori in ambito extraterritoriale. Coopservice contestava la validità della clausola contrattuale con cui aveva assunto "il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi" (sostenendo la nullità per contrasto con le regole sul mandato senza rappresentanza e richiamando art.1715 e art.1938 c.c.) e chiamava in manleva le proprie assicurazioni; le compagnie assicurative eccepivano l'inoperatività delle polizze per esclusioni contrattuali. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come "duale" (appalto per l'ambito diretto + mandato senza rappresentanza per il reperimento di terzi fuori area), hanno ritenuto valida la clausola che attribuiva a Coopservice la piena e diretta responsabilità verso la banca per l'operato del subfornitore e hanno rigettato le domande di manleva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Coopservice. Ha confermato la qualificazione duale del rapporto contrattuale (appalto + mandato senza rappresentanza), la validità della clausola pattizia con cui Coopservice si era assunto la piena e diretta responsabilità per l'operato degli istituti terzi e, quindi, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 3.228.785,00 (già statuita in favore di Unipol Banca/oggi BPER), nonché il rigetto delle domande di manleva verso le assicurazioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (sulla nullità della clausola) e inammissibili gli altri motivi che in sostanza chiedevano rivalutazioni di fatto (interpretazione delle polizze, questioni istruttorie). Ha condannato Coopservice al rimborso delle spese di giudizio di legittimità a favore di ciascuna controricorrente, liquidando compensi (per ciascuna) in Euro 12.200,00 oltre oneri accessori, e ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1715 cod. civ.

    Regola dispositiva che esonera il mandatario che agisce in nome proprio dalla responsabilità verso il mandante per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo; la norma è derogabile per patto espresso ("patto contrario") o se l'insolvenza del terzo era nota o prevedibile. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto la clausola pattizia derogatoria sia valida e fondata sulla causa del mandato senza rappresentanza, non qualificabile automaticamente come negozio di garanzia.

  • art. 1705 cod. civ.

    Disciplina del mandato senza rappresentanza: il mandatario acquista diritti e assume obblighi verso il terzo mentre il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. La Corte richiamando la giurisprudenza ha confermato la limitazione dell'operatività della translatio ai soli diritti di credito e l'esclusione della responsabilità automatica del mandatario verso il mandante salvo patto contrario.

  • art. 1706 cod. civ.

    Norma correlata che riguarda i diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario: utile nel quadro interpretativo delle Sezioni Unite sulla traslazione parziale dei diritti al mandante (citata nella motivazione giurisprudenziale richiamata).

  • art. 1228 cod. civ.

    Principio generale della responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari; la Corte ha spiegato che il patto contrario ha la funzione di ripristinare, nei limiti del mandato, il principio generale dell'art.1228 imputando al mandatario la responsabilità per gli atti dei terzi.

  • art. 1938 cod. civ.

    Norma imperativa che richiede, nelle obbligazioni di garanzia, la delimitazione dell'importo massimo; la Corte ha ritenuto che la clausola in esame non fosse qualificabile come negozio di garanzia e quindi l'art.1938 non risultava applicabile per invalidarla.

  • Sentenza Sezioni Unite 8/10/2008 n. 24772 (Cass.)

    Giurisprudenza richiamata: chiarisce la natura eccezionale delle disposizioni che attribuiscono al mandante poteri diretti verso i terzi e delimita la portata della translatio limitata ai diritti di credito, fondamento interpretativo utilizzato dalla Corte per motivare l'applicabilità e la funzione del "patto contrario".

  • art. 134 e seguenti r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS)

    Norme sulla disciplina delle attività di vigilanza e autorizzazioni; citate nelle censure ma non decisive per l'annullamento della clausola contrattuale nel caso di specie.

  • r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), artt. 257 c.1 lett. c) e 257-ter c.2

    Richiamati nell'istanza di censura come riferimenti normativi relativi all'autorizzazione delle attività di vigilanza; la Corte non ha ritenuto che tali norme comportassero la nullità della clausola pattizia tra le parti.

  • D.M. 1 dicembre 2010 n. 269

    Norma regolamentare richiamata nelle censure relative ai requisiti delle imprese di vigilanza; non ha costituito, nella motivazione della Cassazione, motivo per invalidare la pattuizione contrattuale.

  • art. 269 cod. proc. civ.

    Richiamato in una censura (presunta violazione nella trattazione di questioni incise), ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito o inammissibile.

  • art. 91, art. 92 cod. proc. civ.

    Norme sulle spese processuali: la Corte ha confermato il principio che la regolazione delle spese segue la soccombenza (art.91) e che la compensazione (art.92) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; le doglianze di Coopservice su questo punto sono state ritenute inammissibili.

  • art. 13 DPR n. 115/2002 (come modificato dalla legge n.228/2012)

    Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'accertamento degli estremi per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando un rapporto contrattuale presenta caratteri "duali" (appalto per la prestazione diretta e mandato senza rappresentanza per il reperimento di terzi), va valutata la qualificazione concreta: l'art.1715 c.c. opera per il mandato senza rappresentanza salvo patto contrario espresso.
  • Le parti possono pattiziamente derogare all'irresponsabilità del mandatario prevista dall'art.1715 c.c.: tale "patto contrario" ha funzione primaria di tutela dell'interesse del mandante e non è necessariamente qualificabile come negozio di garanzia soggetto all'art.1938 c.c.
  • Per verificare la portata di una clausola che attribuisce responsabilità al mandatario per il fatto dei terzi occorre interpretare il testo contrattuale alla luce dell'interesse perseguito dalle parti; non è sufficiente una qualificazione astratta: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le prove e l'interpretazione delle polizze assicurative.
  • La disciplina delineata dalle Sezioni Unite (Cass. n.24772/2008) resta punto di riferimento: la translatio al mandante riguarda i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato e la legittimazione diretta del mandante verso il terzo, mentre la posizione contrattuale integrale resta del mandatario salvo patto diverso.
  • Nel contenzioso contro assicuratori, l'operatività della polizza è questione di fatto e interpretazione del contenuto contrattuale della polizza (esclusioni, limitazioni, ambito soggettivo/oggettivo) riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizio di interpretazione o mancato esame di fatti decisivi.
  • Se il mandatario assume espressamente la responsabilità per il fatto dei terzi, esso può essere tenuto a risarcire integralmente il danno subito dal mandante; le clausole che perseguono tale scopo non vanno automaticamente ritenute nulle per contrasto con le norme sulle garanzie, salvo che emergano profili precisi di incompatibilità normativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.