Cassazione Civile, Sentenza n. 19455/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Coopservice era convenuta da Unipol Banca per la perdita di denaro contante (€ 3.228.785,00) sottratto da North East Service s.p.a., incaricata da Coopservice quale istituto terzo per servizi di trasporto e custodia valori in ambito extraterritoriale. Coopservice contestava la validità della clausola contrattuale con cui aveva assunto "il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi" (sostenendo la nullità per contrasto con le regole sul mandato senza rappresentanza e richiamando art.1715 e art.1938 c.c.) e chiamava in manleva le proprie assicurazioni; le compagnie assicurative eccepivano l'inoperatività delle polizze per esclusioni contrattuali. I giudici di merito hanno qualificato il rapporto come "duale" (appalto per l'ambito diretto + mandato senza rappresentanza per il reperimento di terzi fuori area), hanno ritenuto valida la clausola che attribuiva a Coopservice la piena e diretta responsabilità verso la banca per l'operato del subfornitore e hanno rigettato le domande di manleva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Coopservice. Ha confermato la qualificazione duale del rapporto contrattuale (appalto + mandato senza rappresentanza), la validità della clausola pattizia con cui Coopservice si era assunto la piena e diretta responsabilità per l'operato degli istituti terzi e, quindi, la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 3.228.785,00 (già statuita in favore di Unipol Banca/oggi BPER), nonché il rigetto delle domande di manleva verso le assicurazioni. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo (sulla nullità della clausola) e inammissibili gli altri motivi che in sostanza chiedevano rivalutazioni di fatto (interpretazione delle polizze, questioni istruttorie). Ha condannato Coopservice al rimborso delle spese di giudizio di legittimità a favore di ciascuna controricorrente, liquidando compensi (per ciascuna) in Euro 12.200,00 oltre oneri accessori, e ha disposto l'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.
Norme richiamate
art. 1715 cod. civ.
Regola dispositiva che esonera il mandatario che agisce in nome proprio dalla responsabilità verso il mandante per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal terzo; la norma è derogabile per patto espresso ("patto contrario") o se l'insolvenza del terzo era nota o prevedibile. La Corte ha ritenuto che nel caso concreto la clausola pattizia derogatoria sia valida e fondata sulla causa del mandato senza rappresentanza, non qualificabile automaticamente come negozio di garanzia.
art. 1705 cod. civ.
Disciplina del mandato senza rappresentanza: il mandatario acquista diritti e assume obblighi verso il terzo mentre il mandante può esercitare i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato. La Corte richiamando la giurisprudenza ha confermato la limitazione dell'operatività della translatio ai soli diritti di credito e l'esclusione della responsabilità automatica del mandatario verso il mandante salvo patto contrario.
art. 1706 cod. civ.
Norma correlata che riguarda i diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario: utile nel quadro interpretativo delle Sezioni Unite sulla traslazione parziale dei diritti al mandante (citata nella motivazione giurisprudenziale richiamata).
art. 1228 cod. civ.
Principio generale della responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari; la Corte ha spiegato che il patto contrario ha la funzione di ripristinare, nei limiti del mandato, il principio generale dell'art.1228 imputando al mandatario la responsabilità per gli atti dei terzi.
art. 1938 cod. civ.
Norma imperativa che richiede, nelle obbligazioni di garanzia, la delimitazione dell'importo massimo; la Corte ha ritenuto che la clausola in esame non fosse qualificabile come negozio di garanzia e quindi l'art.1938 non risultava applicabile per invalidarla.
Sentenza Sezioni Unite 8/10/2008 n. 24772 (Cass.)
Giurisprudenza richiamata: chiarisce la natura eccezionale delle disposizioni che attribuiscono al mandante poteri diretti verso i terzi e delimita la portata della translatio limitata ai diritti di credito, fondamento interpretativo utilizzato dalla Corte per motivare l'applicabilità e la funzione del "patto contrario".
art. 134 e seguenti r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS)
Norme sulla disciplina delle attività di vigilanza e autorizzazioni; citate nelle censure ma non decisive per l'annullamento della clausola contrattuale nel caso di specie.
r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS), artt. 257 c.1 lett. c) e 257-ter c.2
Richiamati nell'istanza di censura come riferimenti normativi relativi all'autorizzazione delle attività di vigilanza; la Corte non ha ritenuto che tali norme comportassero la nullità della clausola pattizia tra le parti.
D.M. 1 dicembre 2010 n. 269
Norma regolamentare richiamata nelle censure relative ai requisiti delle imprese di vigilanza; non ha costituito, nella motivazione della Cassazione, motivo per invalidare la pattuizione contrattuale.
art. 269 cod. proc. civ.
Richiamato in una censura (presunta violazione nella trattazione di questioni incise), ma la Corte ha ritenuto il motivo assorbito o inammissibile.
art. 91, art. 92 cod. proc. civ.
Norme sulle spese processuali: la Corte ha confermato il principio che la regolazione delle spese segue la soccombenza (art.91) e che la compensazione (art.92) è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; le doglianze di Coopservice su questo punto sono state ritenute inammissibili.
art. 13 DPR n. 115/2002 (come modificato dalla legge n.228/2012)
Norma procedurale sul contributo unificato: la Corte ha disposto l'accertamento degli estremi per l'eventuale versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando un rapporto contrattuale presenta caratteri "duali" (appalto per la prestazione diretta e mandato senza rappresentanza per il reperimento di terzi), va valutata la qualificazione concreta: l'art.1715 c.c. opera per il mandato senza rappresentanza salvo patto contrario espresso.
- Le parti possono pattiziamente derogare all'irresponsabilità del mandatario prevista dall'art.1715 c.c.: tale "patto contrario" ha funzione primaria di tutela dell'interesse del mandante e non è necessariamente qualificabile come negozio di garanzia soggetto all'art.1938 c.c.
- Per verificare la portata di una clausola che attribuisce responsabilità al mandatario per il fatto dei terzi occorre interpretare il testo contrattuale alla luce dell'interesse perseguito dalle parti; non è sufficiente una qualificazione astratta: il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare le prove e l'interpretazione delle polizze assicurative.
- La disciplina delineata dalle Sezioni Unite (Cass. n.24772/2008) resta punto di riferimento: la translatio al mandante riguarda i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato e la legittimazione diretta del mandante verso il terzo, mentre la posizione contrattuale integrale resta del mandatario salvo patto diverso.
- Nel contenzioso contro assicuratori, l'operatività della polizza è questione di fatto e interpretazione del contenuto contrattuale della polizza (esclusioni, limitazioni, ambito soggettivo/oggettivo) riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizio di interpretazione o mancato esame di fatti decisivi.
- Se il mandatario assume espressamente la responsabilità per il fatto dei terzi, esso può essere tenuto a risarcire integralmente il danno subito dal mandante; le clausole che perseguono tale scopo non vanno automaticamente ritenute nulle per contrasto con le norme sulle garanzie, salvo che emergano profili precisi di incompatibilità normativa.
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