Cassazione Civile, Sentenza n. 19585/2025 del 15/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riconosciuto a Sandro Lattuca (e agli eredi di Romeo Lattuca) i benefici previsti dalla legge n.302/1990 per vittime della criminalità organizzata. Questione centrale: quale norma ratione temporis applicare (testo originario della legge n.302/1990 o testo successivamente modificato dal d.l. 151/2008), e se il requisito dell'essere ‘‘del tutto estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali’’ debba esistere solo al momento dell'evento o anche al momento della concessione del beneficio. Il Ministero contestava la decisione per erronea applicazione della disciplina temporale e per violazione del principio tempus regit actum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero dell'Interno, cassato la sentenza d'appello e disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per un nuovo esame. La Corte ha enunciato il principio secondo cui il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali costituisce un elemento costitutivo negativo della fattispecie legale che dà diritto all'elargizione e deve sussistere al momento della concessione del beneficio (non solo "al tempo dell'evento"). Ha inoltre affermato che la modificazione introdotta dall'art. 2-quater d.l. 151/2008 è di natura ricognitiva e non innovativa, e che l'onere di provare la condotta di vita compatibile con l'estraneità grava sul richiedente; la carenza probatoria comporta il rigetto della domanda. La Corte ha inoltre ritenuto manifestamente infondate le questioni di illegittimità costituzionale sollevate e ha rinviato la valutazione di merito (accertamento dei fatti) alla Corte territoriale in conformità ai principi indicati. Infine, il giudice del rinvio dovrà pronunciarsi anche sulle spese di questo grado.
Norme richiamate
legge n. 302 del 1990 (art. 1, art. 4, art. 12, art. 9-bis)
prevede l'elargizione a favore delle vittime e la condizione che il soggetto sia "del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali"
Il requisito dell'estraneità è elemento costitutivo negativo della fattispecie che dà diritto all'elargizione e deve sussistere al momento della concessione del beneficio; non è sufficiente che l'estraneità sussistesse solo al momento dell'evento.
decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151 (art. 2-quater e art. 2-quinquies)
art. 2-quater ha soppresso la locuzione "al tempo dell'evento"; art. 2-quinquies, comma 2 prevede l'interruzione delle erogazioni e la ripetizione delle somme in caso di sopravvenuto mutamento
La modifica è stata ritenuta di natura ricognitiva (non innovativa): ha esplicitato l'obbligo che l'estraneità permanga al momento della concessione; l'art. 2-quinquies disciplina gli effetti in caso di sopravvenienza di condizioni ostative (revoca e ripetizione).
legge di conversione n. 186 del 2008
Ha convertito il d.l. 151/2008; la giurisprudenza valuta gli effetti delle disposizioni così come convertite.
Corte costituzionale, sentenza n. 122 del 2024
Conferma che la verifica della radicale estraneità al contesto criminale è necessaria al momento della concessione e che la finalità di tutela delle risorse pubbliche è perseguibile attraverso requisiti di meritevolezza piuttosto che mediante esclusioni preventive ingiustificate; sostiene la necessità di una verifica rigorosa dell'estraneità.
Cassazione (giurisprudenza consolidata: es. Cass. n. 28627/2023, n.12146/2024, n.6007/2024, n.6962/2025, nn.17987 e 18360/2025)
Orientamento costante secondo cui l'estraneità ad ambienti mafiosi costituisce elemento costitutivo della fattispecie che dà diritto alle provvidenze e che le modifiche normative successive spesso hanno funzione ricognitiva; ribadito l'onere probatorio a carico del richiedente.
art. 118 disposizioni attuative c.p.c.; art. 132 c.p.c.; art. 11 disposizioni prel. c.c.; artt. 336 e 369 cod. proc. civ.; art. 385 cod. proc. civ.
Norme processuali richiamate in relazione all'adeguatezza della motivazione della sentenza, all'onere di impugnazione e ai rimedi processuali: la Corte ha valutato la motivazione d'appello e l'ammissibilità delle eccezioni procedurali, precisando limiti e oneri probatori e processuali.
Massime di principio
- Il requisito dell'estraneità ad ambienti e rapporti delinquenziali è elemento costitutivo del diritto alle elargizioni per vittime di mafia/terrorismo: deve sussistere al momento della concessione del beneficio e permanere nel tempo.
- Le modifiche normative che eliminano espressioni temporali possono avere natura ricognitiva; non sempre introducono effetti innovativi retroattivi: occorre valutare funzione e portata della disposizione.
- L'onere di prova circa la condotta di vita incompatibile con il codice mafioso grava sul richiedente: la prova deve essere persuasiva e, se carente, la domanda può essere rigettata.
- La sopravvenienza di una situazione che comprometta l'estraneità (procedimenti penali, misure di prevenzione) può legittimare la revoca delle erogazioni e la ripetizione delle somme, secondo le norme pertinenti (es. art. 2-quinquies).
- Nel sindacare la legittimità di provvedimenti amministrativi di diniego o di concessione, il giudice deve motivare esplicitamente quale normativa temporale applica e perché, tenendo conto del principio tempus regit actum salvo che la disposizione sia interpretativa.
- Le questioni di merito sulla sussistenza o meno dei presupposti di fatto restano di competenza del giudice del rinvio: la cassazione può solo enunciare i principi di diritto e disporre il nuovo esame conforme a tali principi.
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