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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1350

Regolamento (UE) 2025/1350 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32025R1350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro delle possibilità di pesca fissato dal regolamento (UE) 2025/202 per il 2025-2026, recependo gli esiti di consultazioni con Norvegia, Regno Unito, Islanda e organismi regionali di gestione della pesca, nonché nuovi pareri scientifici. Vengono modificati TAC e contingenti per diverse specie, tra cui acciuga, gamberetto boreale, spratto, occhialone, merluzzo bianco, tonno rosso e sgombro occhione. Il testo introduce inoltre una deroga temporanea per la pesca dell’anguilla argentata durante la migrazione a valle e specifiche misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak.

Modifica del regolamento (UE) 2025/202 in materia di possibilità di pesca per il 2025-2026, con aggiornamento di TAC, contingenti e misure tecniche per alcuni stock ittici.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione, ai pescherecci dell’Unione e, per le specie e zone interessate, alle attività di pesca nelle acque dell’Unione, in acque internazionali e in talune acque non dell’Unione (in particolare nel quadro di consultazioni o organizzazioni regionali quali Norvegia, Regno Unito, NAFO e NPFC). Incide esclusivamente sugli stock e sulle zone elencati nel regolamento modificativo e nei relativi allegati del regolamento (UE) 2025/202. Le disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2025, salvo specifiche misure con decorrenza diversa (ad esempio l’articolo 18 bis dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026 o fino all’applicazione di un atto delegato modificativo).

Modifica del regolamento (UE) 2025/202 sulle possibilità di pesca per il 2025-2026

Il regolamento modifica il quadro dei TAC e dei contingenti già fissato per il 2025 e il 2026, sulla base di nuovi pareri scientifici, degli esiti delle consultazioni con paesi terzi e delle decisioni di organizzazioni regionali di gestione della pesca. La finalità dichiarata è garantire continuità alle attività di pesca e recepire nel diritto dell’Unione gli accordi intervenuti su specifici stock e misure collegate.

Ambito e logica dell’intervento

L’intervento si innesta sul regolamento (UE) 2025/202, che fissava in via provvisoria o definitiva diverse possibilità di pesca. Qui il Consiglio aggiorna i limiti per alcuni stock in aree CIEM, NAFO e NPFC, oltre a introdurre una deroga mirata per l’anguilla argentata e misure tecniche transitorie per il gamberetto boreale nello Skagerrak. Il regolamento è direttamente applicabile e produce effetti dal 1o gennaio 2025, con alcune norme speciali che decorrono da date successive o sono limitate temporalmente.

Aggiornamento delle possibilità di pesca e dei TAC

L’allegato del regolamento (UE) 2025/202 è riscritto per più stock, recependo i risultati delle consultazioni e le nuove basi scientifiche. In particolare:

  • l’acciuga nella sottozona CIEM 9W e 10 riceve un TAC provvisorio/definitivo pari a 7 182 tonnellate, ripartito tra Spagna e Portogallo, con applicazione limitata dal 1o luglio 2025 al 30 settembre 2025;
  • il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a è fissato a 2 807 tonnellate complessive, con 1 499 tonnellate assegnate all’Unione e ripartizione tra Danimarca e Svezia;
  • lo spratto è aggiornato nelle zone CIEM 3a, 4/2a e 7d/7e, con TAC distinti e condizioni su catture accessorie, trasferimenti e periodo di applicazione dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026;
  • l’occhialone nella zona CIEM 10 passa a un TAC complessivo di 395 tonnellate;
  • il merluzzo bianco nella zona NAFO 2J3KL è fissato a 40 000 tonnellate, con una quota UE di 1 552 tonnellate e un divieto di pesca diretta nel periodo 15 aprile-30 giugno 2026, salvo catture accessorie limitate;
  • il tonno rosso nell’Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo incorpora il trasferimento di 200 tonnellate dall’Islanda all’Unione, con corrispondente aumento del contingente UE a 22 778,15 tonnellate e specifiche condizioni speciali per categorie di tonno e pescherecci;
  • lo sgombro occhione nella zona NPFC è disciplinato con TAC/limiti di cattura, limiti di sforzo e condizioni particolari per pescherecci da traino e a cianciolo, nonché obblighi di chiusura al raggiungimento del 95 % del limite notificato.

Deroga sulla pesca dell’anguilla argentata

Il regolamento interviene sull’articolo 13 del regolamento (UE) 2025/202 introducendo un nuovo paragrafo 4 bis. Gli Stati membri interessati possono autorizzare, per 50 giorni complessivi, la pesca dell’anguilla di almeno 12 cm durante la migrazione a valle verso il Mare dei Sargassi, ma solo in presenza di condizioni molto stringenti. La deroga è subordinata al fatto che l’unico accesso alle acque marine passi necessariamente attraverso acque salmastre non UE, che le catture rispettino la taglia minima di 35 cm nelle sottodivisioni CIEM 22-32, che le anguille mature siano trasportate e rilasciate senza ritardo in un sito designato vicino a acque marine dell’Unione, che le anguille immature catturate accidentalmente siano immediatamente rilasciate e che l’attività avvenga con la partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

Obblighi informativi verso la Commissione

È sostituito anche il paragrafo 8 dell’articolo 13, con obblighi di notifica articolati in tre momenti principali:

  • entro il 1o maggio 2025, comunicazione del periodo o dei periodi di chiusura e delle relative giustificazioni;
  • entro due settimane dall’adozione, comunicazione delle misure nazionali sulle chiusure;
  • almeno otto settimane prima dell’inizio delle attività autorizzate in deroga per l’anguilla, trasmissione di dati su luogo, date, operatori, organismo scientifico e luoghi di rilascio;
  • entro otto settimane dalla fine delle attività, invio dei dati finali su operatori, anguille mature e immature catturate e anguille mature marcate.

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

Viene inserito l’articolo 18 bis, che stabilisce misure tecniche temporanee e funzionali al regime di chiusure in tempo reale previsto dal regolamento delegato (UE) 2019/2201. Le autorità di controllo possono raccomandare la chiusura in tempo reale se il novellame supera il 30 % delle catture; i pescherecci da traino con griglia Nordmøre sono soggetti alla zona di divieto prevista; la zona di divieto non può superare 100 miglia nautiche quadrate; la chiusura della zona dura 21 giorni e si estingue automaticamente alle 24:00 UTC; alcune reti a strascico destinate alla pesca del gambero settentrionale con griglia Nordmøre specificata ricadono nella medesima zona di divieto.

Durata delle misure tecniche e coordinamento con altri atti

L’articolo 63 è integrato per prevedere che l’articolo 18 bis si applichi dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, oppure fino a quando diventi applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201. Il regolamento richiama quindi un coordinamento dinamico con la normativa delegata, limitando la portata temporale della disciplina transitoria.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2025. Il Consiglio giustifica l’effetto retroattivo con l’esigenza di evitare interruzioni delle attività di pesca e di mantenere la continuità del quadro giuridico, precisando che la retroattività non pregiudica certezza del diritto né legittimo affidamento perché i contingenti risultano nel complesso aumentati o, nel caso dell’anguilla, è introdotta una deroga aggiuntiva.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei TAC e dei contingenti

L’allegato del regolamento (UE) 2025/202 è modificato per aggiornare le tabelle relative a diversi stock: acciuga nella sottozona CIEM 9W e 10, gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a e nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14, spratto nelle zone CIEM 3a, 4/2a e 7d/7e, occhialone nella zona CIEM 10, merluzzo bianco nelle divisioni NAFO 2J3KL, tonno rosso nell’Atlantico a est di 45° O e nel Mediterraneo, e sgombro occhione nella zona della convenzione NPFC. Sono precisati importi complessivi, ripartizioni tra Stati membri, condizioni speciali, limiti di catture accessorie, trasferimenti e periodi di pesca autorizzati.

Deroga temporanea per l’anguilla argentata

L’articolo 13 del regolamento (UE) 202 è integrato con un nuovo paragrafo 4 bis che consente, in ulteriore deroga al divieto/assetto ordinario del paragrafo 3, l’autorizzazione della pesca dell’anguilla di lunghezza complessiva pari o superiore a 12 cm durante la migrazione a valle per un totale di 50 giorni consecutivi o non consecutivi. La deroga è subordinata a condizioni cumulative: accesso alle acque marine solo attraverso acque salmastre non UE, rispetto della taglia minima di 35 cm nelle sottodivisioni CIEM 22-32, trasporto e rilascio immediato delle anguille mature in luogo designato, rilascio immediato delle catture accessorie immature, e partecipazione di un organismo scientifico nazionale.

Obblighi di notifica alla Commissione sulle chiusure e sulla deroga anguilla

È sostituito l’articolo 13, paragrafo 8, che impone agli Stati membri interessati di informare la Commissione: entro il 1o maggio 2025, del periodo o dei periodi di chiusura stabiliti ai sensi dei paragrafi da 3 a 6; entro due settimane dall’adozione, delle misure nazionali di chiusura; almeno otto settimane prima dell’inizio delle attività autorizzate ai sensi del nuovo paragrafo 4 bis, dei luoghi, date, operatori, organismo scientifico coinvolto e luoghi di rilascio; entro otto settimane dalla fine di tali attività, del numero e tipo di operatori, del numero di anguille mature e immature catturate e del numero di anguille mature marcate.

Misure tecniche per il gamberetto boreale nello Skagerrak

È inserito l’articolo 18 bis, che disciplina una serie di misure temporanee collegate al regolamento delegato (UE) 2019/2201: chiusure in tempo reale raccomandabili se il novellame supera il 30 % delle catture totali; assoggettamento dei pescherecci da traino con griglia Nordmøre selettiva alla zona di divieto prevista; limite massimo di 100 miglia nautiche quadrate per la zona di divieto; durata di 21 giorni per la chiusura della zona di cui all’articolo 8, paragrafo 2, con cessazione automatica alle 24:00 UTC; estensione della zona di divieto anche alle reti a strascico con maglie di almeno 32 mm destinate alla pesca del gambero settentrionale dotate di griglia Nordmøre specificata.

Durata applicativa dell’articolo 18 bis

All’articolo 63 è inserita la lettera d bis), che limita l’applicazione dell’articolo 18 bis al periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026, oppure fino alla data anteriore in cui diventa applicabile un regolamento delegato della Commissione che modifichi il regolamento delegato (UE) 2019/2201.

Decorrenza retroattiva e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2025. Il considerando sottolinea la necessità di evitare vuoti normativi e di garantire continuità nelle attività di pesca; la retroattività è giustificata dall’aumento delle possibilità di pesca e, per l’anguilla, dall’introduzione di una deroga aggiuntiva al periodo di chiusura.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescaconservazione delle risorse itticherapporti con paesi terzimisure tecniche

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