Regolamento (UE) 2025/2359
Regolamento delegato (UE) 2025/2359 della Commissione, dell’8 luglio 2025, che integra la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando la metodologia di valutazione delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da combustibili a basse emissioni di carbonio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato definisce la metodologia armonizzata per misurare la riduzione delle emissioni di gas serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio, con esclusione dei carburanti da carbonio riciclato. La disciplina dettaglia formule di calcolo, criteri di imputazione delle emissioni lungo la filiera, trattamento dell’energia elettrica, regole su metano a monte, CCS e CCU, nonché valori standard per diversi input. È prevista una clausola di monitoraggio e riesame da parte della Commissione entro il 1° luglio 2028, in particolare per eventuali approcci alternativi relativi all’energia elettrica da centrali nucleari e ai metodi basati su medie.
Metodologia UE per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta con combustibili a basse emissioni di carbonio, esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Ambito di applicazione
Il regolamento delegato si applica alla determinazione della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato, nell’ambito della direttiva (UE) 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell’idrogeno. Riguarda in particolare la produzione, il trasporto, la distribuzione e l’uso di tali combustibili, nonché il calcolo delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita, inclusi approvvigionamento di input, lavorazione, combustione finale, cattura e stoccaggio/uso del carbonio. Sono esclusi dall’ambito i carburanti derivanti da carbonio riciclato; il regolamento si coordina inoltre con le regole UE su idrogeno rinnovabile, RFNBO, biocarburanti, CCS/CCU e monitoraggio delle emissioni di metano. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Metodologia per la riduzione delle emissioni dei combustibili a basse emissioni di carbonio
Il regolamento delegato (UE) 2025/2359 integra la direttiva (UE) 2024/1788 e stabilisce la metodologia armonizzata per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta tramite combustibili a basse emissioni di carbonio, con esclusione dei carburanti derivanti da carbonio riciclato. La disciplina è costruita per assicurare coerenza con la metodologia già prevista per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato, richiamando espressamente il regolamento delegato (UE) 2023/1185.
Ambito di applicazione e coordinamento con altri atti
Il regolamento si applica alla quantificazione dell’intensità emissiva e della riduzione percentuale lungo l’intero ciclo di vita dei combustibili a basse emissioni di carbonio: approvvigionamento degli input, lavorazione, trasporto e distribuzione, uso finale, cattura e stoccaggio del carbonio, nonché uso permanente del carbonio in prodotti. Restano esclusi i carburanti derivanti da carbonio riciclato, mentre per vari profili tecnici il regolamento si coordina con la direttiva (UE) 2018/2001, con la direttiva 2003/87/CE, con il regolamento (UE) 2024/1787 sul metano e con gli atti delegati in materia di CCS/CCU e prodotti di lunga durata.
Formula di calcolo delle emissioni
La parte A dell’allegato introduce la formula generale E = ei + ep + etd + eu – eccs – eccu. Le emissioni sono così ripartite tra approvvigionamento degli input, lavorazione, trasporto e distribuzione, combustione finale, al netto delle riduzioni conseguite tramite cattura e stoccaggio geologico del carbonio e tramite legame chimico permanente del carbonio in prodotti. Il testo precisa che non si considerano le emissioni legate alla produzione di macchinari e apparecchiature.
Riduzione di emissioni e combustibile fossile di riferimento
La riduzione di emissioni è calcolata con la formula (EF – E) / EF. Il combustibile fossile di riferimento è allineato a quello già usato per i carburanti rinnovabili di origine non biologica, garantendo uniformità metodologica tra i diversi vettori energetici regolati dal diritto UE.
Gestione degli input, dei co-prodotti e delle miscele
Il regolamento distingue tra input elastici e rigidi. Gli input elastici sono quelli la cui offerta può aumentare in risposta a domanda aggiuntiva; gli input rigidi sono quelli la cui offerta non può essere ampliata e la cui deviazione da usi alternativi genera emissioni di opportunità. La disciplina contiene regole specifiche per processi integrati, co-lavorazioni, miscele di combustibili e ripartizione delle emissioni tra co-prodotti: quando il rapporto tra output è variabile si applica un criterio di causalità fisica, mentre nei casi di rapporto fisso si usa il contenuto energetico o, per prodotti non energetici, il valore economico medio franco fabbrica degli ultimi tre anni.
Energia elettrica: criteri di attribuzione delle emissioni
Un blocco centrale della metodologia riguarda l’energia elettrica, che è considerata a emissioni zero solo se pienamente conteggiabile come rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001. Per l’elettricità non pienamente rinnovabile sono previsti quattro metodi alternativi: medie annue nazionali o di zona di offerta, medie orarie del mix di offerta, metodo basato sulle ore a pieno carico con soglie di 0 o 183 g CO2eq/MJ, e metodo della tecnologia marginale con dati pubblici del gestore del sistema di trasmissione. Se si utilizza il metodo delle ore a pieno carico, esso si applica a tutta l’energia elettrica impiegata nel processo, compresa quella eventualmente computabile come rinnovabile.
Metano a monte e intensità degli input
Per gli input elastici di origine fossile il regolamento impone di considerare anche le emissioni di metano lungo la catena di approvvigionamento. La stima si fonda sulle informazioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787; in mancanza di dati, si possono usare i valori standard dell’allegato. Ogni fornitore di input elastico, salvo i casi coperti da valori standard già definiti, deve calcolare e trasmettere l’intensità emissiva dell’input alla fase successiva della catena.
Cattura, stoccaggio e uso permanente del carbonio
Le riduzioni riconoscibili tramite CCS e CCU sono definite in modo dettagliato. Per la CCS, il regolamento richiede siti di stoccaggio geologico autorizzati nell’Unione o, nei paesi terzi, regimi equivalenti che assicurino monitoraggio, comunicazione, verifica e riparazione delle perdite. Le perdite non possono essere accreditate come riduzioni e non è ammessa l’iniezione in siti con perdite ripetute. Per la CCU, sono ammesse solo le forme di uso permanente del carbonio in prodotti elencati nell’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE.
Regole temporali e riesame della Commissione
Il regolamento introduce una clausola temporale rilevante per l’attribuzione del CO2 catturato da attività ETS o da combustione di rifiuti urbani indifferenziati: tali quantità sono riconoscibili se incorporate nel combustibile prima del 1° gennaio 2036, con estensione al 1° gennaio 2041 per i casi diversi dal CO2 derivante dalla combustione di combustibili per la produzione di energia elettrica. Questa tempistica dovrà essere riesaminata alla luce dell’attuazione del traguardo climatico UE per il 2040. Inoltre, entro il 1° luglio 2028 la Commissione deve valutare l’eventuale introduzione di soluzioni alternative, soprattutto per l’energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari e per approcci basati su medie dell’intensità emissiva elettrica, considerando l’impatto sul sistema energetico, sulla riduzione delle emissioni e sulla parità con l’elettricità pienamente rinnovabile.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro metodologico
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento specifica la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie ai combustibili a basse emissioni di carbonio diversi dai carburanti derivanti da carbonio riciclato. L’articolo 2 rinvia integralmente all’allegato per il calcolo della riduzione.
Formula generale delle emissioni e criteri di imputazione
L’allegato, parte A, punto 1, definisce la formula E = ei + ep + etd + eu – eccs – eccu. Le emissioni comprendono approvvigionamento di input, lavorazione, trasporto e distribuzione, combustione finale e si sottraggono le riduzioni da cattura/stoccaggio geologico e da uso permanente del carbonio in prodotti di lunga durata. Sono escluse le emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.
Calcolo della riduzione di emissioni e combustibile fossile di riferimento
La riduzione è calcolata come (EF – E) / EF. Per tutti i combustibili a basse emissioni di carbonio, il combustibile fossile di riferimento coincide con quello previsto per i carburanti rinnovabili di origine non biologica nel regolamento delegato (UE) 2023/1185.
Gestione di miscele, co-produzione e quota di combustibile eleggibile
Quando il processo non produce interamente combustibili a basse emissioni di carbonio, la quota rilevante si determina in base agli input energetici pertinenti. Sono previste regole specifiche per processi integrati e co-lavorazioni, per l’assegnazione delle emissioni tra combustibili, biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, nonché per la distinzione tra input elastici e rigidi. I biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa sono conteggiati solo in specifiche condizioni e secondo l’articolo 31 della direttiva (UE) 2018/2001.
Energia elettrica: zero emissioni, metodi alternativi e soglie
L’energia elettrica pienamente conteggiabile come rinnovabile ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 6, della direttiva (UE) 2018/2001 ha intensità zero. Per l’energia elettrica non pienamente rinnovabile sono previsti quattro metodi alternativi di attribuzione delle emissioni: medie annue, medie orarie di zona di offerta, metodo basato sulle ore a pieno carico con soglia di 0 o 183 g CO2eq/MJ, oppure media oraria della tecnologia marginale. Il metodo scelto si applica a tutta l’energia elettrica usata nel processo, incluso l’eventuale input rinnovabile computato come tale, se si utilizza l’opzione delle ore a pieno carico.
Metano a monte e fornitori di input
Le emissioni di metano upstream devono essere considerate per gli input elastici a base fossile, sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1787 o, in mancanza di dati, tramite valori standard dell’allegato. Ogni fornitore di input elastico, salvo quelli con valori standard già in allegato, calcola l’intensità delle emissioni dell’input e la comunica alla fase successiva della catena di approvvigionamento.
Input rigidi e cambio di destinazione d’uso
Gli input rigidi sono quelli la cui offerta non può essere ampliata. Le emissioni associate includono la perdita di produzione alternativa di elettricità, calore o altri prodotti, con regole diverse per i primi 20 anni di produzione e dopo tale periodo, basate su prestazioni BAT o tecnologie comparabili. Sono previste modalità specifiche per flussi intermedi industriali e per input rigidi da nuovi impianti.
CO2 catturata, utilizzo del carbonio e limiti temporali
Le emissioni evitate dall’attuale uso o destinazione dell’input possono essere accreditate se il CO2 è catturato da attività ETS, dall’aria, da biomasse sostenibili, da RFNBO/combustibili a basse emissioni di carbonio conformi, da fonti geologiche, o da carbonio destinato a carburanti da carbonio riciclato. È escluso il CO2 ottenuto bruciando deliberatamente combustibile solo per produrre CO2 e il CO2 che genera già un credito di emissione altrove. Per il CO2 catturato da attività ETS o da combustione di rifiuti urbani indifferenziati si applicano termini di riconoscimento fino al 1° gennaio 2036, estesi al 1° gennaio 2041 in casi diversi dal CO2 derivante dalla combustione di combustibili per produrre elettricità; tale tempistica sarà riesaminata in relazione al traguardo climatico 2040.
Lavorazione, combustione finale e gas considerati
Le emissioni di lavorazione includono emissioni dirette, trattamento rifiuti e perdite, oltre al CO2 fossile emesso alla fine della vita dei co-prodotti salvo prova di cattura/stoccaggio permanente o legame chimico permanente nei prodotti ammessi. Le emissioni di combustione finale comprendono anche il carbonio di origine biologica. I gas considerati e i relativi equivalenti CO2 sono quelli della direttiva (UE) 2018/2001.
Assegnazione delle emissioni ai co-prodotti
Se il processo genera più prodotti, le emissioni sono assegnate al termine del processo e includono le emissioni del processo e degli input fino alla fase di produzione dei co-prodotti. Se il rapporto tra co-prodotti è variabile, l’assegnazione avviene in base a un criterio di causalità fisica; se è fisso e tutti i co-prodotti sono combustibili/energia/calore, si usa il contenuto energetico; se vi sono co-prodotti materiali senza contenuto energetico, si usa il valore economico medio franco fabbrica degli ultimi tre anni o una stima sostitutiva.
CCS: criteri, formule e permanenza dello stoccaggio
Le riduzioni da cattura e stoccaggio geologico permanente del carbonio si calcolano come differenza tra CO2 catturata e emissioni di cattura, trasporto e iniezione. Il regolamento ammette lo stoccaggio in siti autorizzati UE o, nei paesi terzi, sulla base di diritto nazionale equivalente che assicuri monitoraggio, verifica, riparazione delle perdite e divieto di iniezione in siti con perdite ripetute. Le perdite non possono essere accreditate come riduzioni.
CCU: uso del carbonio in prodotti di lunga durata
Le riduzioni da legame chimico permanente del CO2 in prodotti si calcolano come CO2 catturata meno emissioni di cattura, trasporto e uso del CO2 per il legame permanente. Sono ammessi solo i prodotti elencati nell’atto delegato adottato in applicazione dell’articolo 12, paragrafo 3 ter, della direttiva 2003/87/CE. Anche in questo caso si applicano regole specifiche per impianti entrati in funzione prima dell’11 dicembre 2025.
Valori standard per input materiali ed energetici
La parte B contiene tabelle di valori standard per le intensità di emissione di vari input energetici e materiali, espressi in g CO2eq per MJ o per kg. Per alcuni combustibili e materie prime sono indicati valori specifici di CO2, CH4 e N2O; per i combustibili da biomassa la CO2 combustiva è considerata zero nella tabella dei fattori di combustione stazionaria.
Riesame della metodologia e data di applicazione
L’articolo 3 impone alla Commissione di valutare entro il 1° luglio 2028 l’impatto di soluzioni alternative, in particolare per l’energia elettrica a basse emissioni di carbonio da centrali nucleari e per approcci basati su medie dell’intensità di emissione elettrica, considerando anche la tutela dei progetti esistenti e la parità con l’energia pienamente rinnovabile. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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