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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1356

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1356 della Commissione, del 8 luglio 2025, recante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana

Normativa europea32025R1356

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente la zonizzazione UE relativa alla peste suina africana, sostituendo gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. Le modifiche riflettono i nuovi focolai notificati in diversi Stati membri e comportano la ridefinizione di zone soggette a restrizioni I, II e III, nonché l’inserimento o la soppressione di talune aree infette. L’obiettivo è contenere la diffusione della malattia e adeguare le restrizioni al rischio epidemiologico effettivo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 sulle misure speciali di controllo della peste suina africana, con aggiornamento delle zone soggette a restrizioni e delle zone infette nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri interessati elencati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in particolare alle autorità competenti nazionali e agli operatori del settore suinicolo e della fauna selvatica nelle aree soggette a restrizioni per peste suina africana. Il regolamento aggiorna, sulla base dell’evoluzione epidemiologica, le zone soggette a restrizioni di tipo I, II e III e le zone infette istituite a seguito di focolai in suini selvatici o detenuti. Non introduce un regime generale nuovo, ma sostituisce integralmente gli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594 per gli Stati membri e le aree territoriali interessate, con applicazione diretta e immediata dopo la pubblicazione.

Modifica delle misure speciali di controllo della peste suina africana

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1356 della Commissione aggiorna la disciplina di contenimento della peste suina africana contenuta nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/594. L’intervento si colloca nel quadro della normativa UE in materia di sanità animale, in particolare del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/687, e risponde ai nuovi focolai notificati in più Stati membri.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che la peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce suini detenuti e selvatici, con gravi effetti sulla popolazione animale, sulla redditività degli allevamenti e sulla circolazione delle partite di animali e prodotti. Le misure speciali di controllo vengono quindi aggiornate per riflettere l’evoluzione epidemiologica e mantenere un livello coerente di protezione sanitaria nell’Unione.

Base giuridica e rapporto con gli altri atti

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (UE) 2016/429, in particolare dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 259, paragrafo 2. I considerando richiamano il regolamento delegato (UE) 2020/687, che disciplina le misure generali per le malattie di categoria A, e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, che contiene le misure speciali per la peste suina africana e viene modificato dal presente atto. È richiamato anche il precedente aggiornamento operato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1242.

Logica della zonizzazione e criteri di aggiornamento

Le modifiche agli allegati si basano sulla situazione epidemiologica nelle aree interessate, sulla situazione complessiva nello Stato membro e sul rischio di ulteriore diffusione. La Commissione dichiara di aver tenuto conto anche degli orientamenti UE sulla prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana, delle norme WOAH e delle giustificazioni fornite dalle autorità nazionali. La situazione è definita dinamica, per cui le nuove delimitazioni considerano anche le aree circostanti.

Modifiche territoriali principali

Il regolamento ridefinisce le zone soggette a restrizioni I, II e III in diversi Stati membri, con descrizioni estremamente dettagliate per singole regioni, province, comuni o porzioni di territorio. In particolare:

  • in Germania sono aggiornate le aree nel Brandeburgo, nella Sassonia, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, nell’Assia, in Renania-Palatinato, in altri Länder e sono ricalibrate varie zone I e II;
  • in Italia sono aggiornate numerose aree in Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Calabria, Campania e altre regioni, con spostamenti di comuni e porzioni di territorio tra zone I, II e III;
  • in Polonia, Estonia, Lettonia, Ungheria, Slovacchia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania vengono inserite o ridenominate aree secondo la classificazione a rischio prevista dagli allegati.

Zone infette e focolai in suini selvatici

L’allegato II continua a disciplinare le aree istituite come zone infette a seguito di focolai in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne. Il testo recepisce l’esigenza di inserire, confermare o sopprimere aree in funzione dei nuovi focolai, in particolare nei casi menzionati nei considerando per Germania, Italia, Polonia, Estonia, Grecia e Lettonia.

Effetti pratici per operatori e autorità

Per gli operatori del settore suinicolo e per le autorità veterinarie nazionali, la conseguenza immediata è l’obbligo di applicare le restrizioni territoriali corrispondenti alla nuova classificazione. Le aree riclassificate possono vedere intensificati i vincoli su movimentazione di suini, prodotti e materiali connessi, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/594 e dal regolamento delegato (UE) 2020/687.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a conferma dell’urgenza sanitaria indicata nei considerando. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati I e II del regolamento (UE) 2023/594

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. Ciò determina l’aggiornamento immediato delle zone soggette a restrizioni I, II e III e delle aree infette a livello dell’Unione.

Ridefinizione delle zone soggette a restrizioni per peste suina africana

Gli allegati aggiornano in modo puntuale le aree territoriali in Germania, Estonia, Lettonia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Italia, Cechia, Grecia, Croazia e Lituania, distinguendo tra zone I, II e III in base al livello di rischio. Per molte aree sono riportati confini dettagliati per comuni, distretti, province o porzioni di territorio, con passaggi di classificazione da una zona all’altra in ragione dei nuovi focolai.

Aggiornamento delle aree infette in caso di focolai in suini selvatici

L’allegato II, parte A, è riferito alle aree istituite come zone infette a seguito di focolai di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenne. Il regolamento recepisce quindi le modifiche alle aree infette conseguenti alla situazione epidemiologica recente, in coerenza con il regolamento delegato (UE) 2020/687.

Entrata in vigore e applicabilità immediata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e urgenza sanitaria

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sull’articolo 71, paragrafo 3, e sull’articolo 259, paragrafo 2. Nei considerando si sottolinea l’urgenza legata alla rapida evoluzione epidemiologica e la necessità di adottare le modifiche il prima possibile per prevenire l’ulteriore diffusione della malattia.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleagricolturamisure di controllo delle malattiecommercio intracomunitariofauna selvatica

Testo integrale

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