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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1408

Regolamento (UE) 2025/1408 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l’introduzione dell’euro in Bulgaria

Normativa europea32025R1408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro normativo sull’introduzione dell’euro inserendo la Bulgaria nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98. La modifica dà attuazione alla decisione del Consiglio che abroga la deroga della Bulgaria e conferma il 1° gennaio 2026 come data di adozione dell’euro e di sostituzione del contante. Viene inoltre esclusa l’applicazione del periodo di “abbandono graduale”.

Modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per estendere alla Bulgaria le disposizioni sull’introduzione dell’euro dal 1° gennaio 2026.

Ambito di applicazione

Si applica alla Bulgaria, in quanto Stato membro dell’Unione europea che, a seguito della decisione (UE) 2025/1407, adotta l’euro con decorrenza dal 1° gennaio 2026. Produce effetti sull’introduzione della moneta unica, sulla sostituzione del contante nazionale e sul regime del corso legale delle banconote e monete in euro in Bulgaria. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma la modifica sostanziale riguarda specificamente l’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 con riferimento alla Bulgaria.

Introduzione dell’euro in Bulgaria

Il regolamento (UE) 2025/1408 del Consiglio modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per estendere alla Bulgaria le disposizioni dell’Unione relative all’introduzione dell’euro. L’intervento segue la decisione (UE) 2025/1407, con cui il Consiglio ha accertato che la Bulgaria soddisfa le condizioni necessarie per adottare la moneta unica e ha abrogato la deroga con effetto dal 1° gennaio 2026.

Contesto normativo

I considerando chiariscono che il regolamento (CE) n. 974/98 disciplina la sostituzione con l’euro delle monete degli Stati membri che adottano la moneta unica. Poiché la Bulgaria partecipa all’Unione economica e monetaria come Stato membro con deroga ai sensi dell’articolo 139, paragrafo 1, TFUE, l’adeguamento del regolamento è necessario per renderne applicabili le disposizioni al nuovo Stato aderente all’euro.

Data di adozione dell’euro e sostituzione del contante

Il regolamento prende atto del piano di passaggio bulgaro, secondo il quale banconote e monete in euro avranno corso legale in Bulgaria dal giorno dell’introduzione dell’euro come moneta nazionale. Per questo motivo sono fissate al 1° gennaio 2026 sia la data di adozione dell’euro sia la data di sostituzione del denaro liquido. Il testo precisa inoltre che il periodo di "abbandono graduale" non si applica.

Modifica tecnica del regolamento (CE) n. 974/98

Sul piano operativo, l’unica modifica sostanziale consiste nell’inserimento della Bulgaria nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98, con l’indicazione delle relative date e dell’assenza del periodo di abbandono graduale. La tecnica normativa è quindi di aggiornamento dell’allegato, senza introdurre ulteriori regole procedurali o deroghe specifiche.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in conformità alla sua natura di regolamento UE. La sua efficacia è dunque immediata e coordinata temporalmente con l’adozione dell’euro da parte della Bulgaria.

Disposizioni principali

Inserimento della Bulgaria nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98

L’articolo 1 inserisce nell’allegato del regolamento (CE) n. 974/98 la voce relativa alla Bulgaria, collocandola tra Belgio e Germania. Per la Bulgaria sono indicati come data di adozione dell’euro e data di sostituzione del denaro liquido il 1° gennaio 2026, con indicazione "No" per il periodo di abbandono graduale.

Decorrenza e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Presupposti normativi e coordinamento con altri atti

Il regolamento si fonda sull’articolo 140, paragrafo 3, TFUE e si coordina con la decisione (UE) 2025/1407, che constata il soddisfacimento delle condizioni per l’adozione dell’euro da parte della Bulgaria e abroga la deroga dal 1° gennaio 2026. Viene inoltre richiamato il regolamento (CE) n. 974/98 come testo modificato.

Come è indicizzato

Materieunione economica e monetariamoneta unicacircolazione monetariadiritto istituzionale dell’unione europea

Testo integrale

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