Regolamento (UE) 2025/1393
Regolamento delegato (UE) 2025/1393 della Commissione, dell'8 luglio 2025, che modifica il regolamento delegato (UE) 2025/1184 al fine di introdurre una clausola di riesame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato introduce nel regolamento delegato (UE) 2025/1184 una clausola di riesame. La Commissione deve concludere entro il 31 dicembre 2025 una valutazione autonoma di alcuni paesi terzi con adesione al GAFI sospesa, per verificare se sia necessario modificare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. La misura mira a rafforzare la tutela dell’integrità del sistema finanziario dell’Unione in un contesto geopolitico ritenuto delicato.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2025/1184 introducendo un obbligo di riesame entro il 31 dicembre 2025 per verificare se alcuni paesi terzi con adesione al GAFI sospesa debbano essere inclusi nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio.
Ambito di applicazione
Si applica alla Commissione europea, in quanto autorità incaricata del riesame, e incide indirettamente sull’elenco dei paesi terzi ad alto rischio disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2016/1675, adottato ai fini della direttiva (UE) 2015/849 in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo. Il riesame riguarda i paesi terzi che non sono attualmente individuati dal GAFI come paesi esortati ad agire o soggetti a controllo rafforzato, ma la cui adesione al GAFI è sospesa. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Modifica del regolamento delegato (UE) 2025/1184 per introdurre una clausola di riesame
Il regolamento delegato (UE) 2025/1393 interviene sul regolamento delegato (UE) 2025/1184, adottato il 10 giugno 2025 per aggiornare l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio ai fini della normativa antiriciclaggio. La Commissione motiva l’intervento con l’esigenza di preservare l’integrità del sistema finanziario dell’Unione, alla luce della possibilità che alcuni paesi, pur non essendo formalmente indicati dal GAFI come soggetti a misure rafforzate, presentino comunque un rischio elevato, specie quando la loro adesione al GAFI è sospesa.
Contesto normativo
Il regolamento si colloca nell’ambito della direttiva (UE) 2015/849, e in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, che consente l’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio. Il considerando evidenzia che il regolamento delegato (UE) 2025/1184 aveva già modificato l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio recependo le raccomandazioni del GAFI; il nuovo intervento non sostituisce tale assetto, ma lo integra con un obbligo specifico di riesame su una categoria ulteriore di paesi.
Ambito del riesame imposto alla Commissione
Il nuovo articolo 1 bis introdotto nel regolamento delegato (UE) 2025/1184 riguarda i paesi terzi che:
- non sono individuati come paesi esortati ad agire dal GAFI;
- non sono soggetti a controllo rafforzato da parte del GAFI;
- hanno tuttavia l’adesione al GAFI sospesa.
Per tali paesi, la Commissione deve concludere il riesame entro il 31 dicembre 2025, al fine di verificare se occorra modificare l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, che contiene l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.
Effetti pratici e collegamento con l’elenco dei paesi terzi ad alto rischio
La clausola di riesame non inserisce direttamente nuovi paesi nell’elenco, ma impone una valutazione autonoma della Commissione che può sfociare in un successivo aggiornamento dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675. Per gli operatori soggetti agli obblighi antiriciclaggio, il regolamento segnala quindi una possibile evoluzione dell’elenco dei paesi ad alto rischio a seguito della verifica commissionata alla Commissione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Introduzione dell’articolo 1 bis nel regolamento delegato (UE) 2025/1184
Viene inserito un nuovo articolo 1 bis che impone alla Commissione di concludere entro il 31 dicembre 2025 il riesame dei paesi terzi non individuati come paesi esortati ad agire o soggetti a controllo rafforzato dal GAFI, ma la cui adesione a tale ente è sospesa. Il riesame è finalizzato a valutare se modificare di conseguenza l’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.
Finalità della misura
La clausola di riesame risponde all’esigenza di preservare l’integrità del sistema finanziario dell’UE e di consentire alla Commissione una valutazione autonoma dei rischi, anche oltre le raccomandazioni del GAFI, in presenza di paesi che potrebbero rappresentare una minaccia pur non essendo formalmente inseriti nelle categorie GAFI richiamate.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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