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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/1347

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1347 del Consiglio, dell’8 luglio 2025, che attua il regolamento (UE) 2015/735, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sud Sudan

Normativa europea32025R1347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione 2025/1347 attua il regolamento (UE) 2015/735 in materia di misure restrittive nei confronti del Sud Sudan. Il Consiglio, a seguito del riesame previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, ha deciso di mantenere le misure nei confronti di una persona già inserita nell’elenco e di aggiornarne la voce. L’intervento normativo è quindi puntuale e consiste nella sostituzione della voce n. 1 dell’allegato II con un testo aggiornato. Il regolamento si applica automaticamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Aggiornamento dell’elenco di una persona soggetta a misure restrittive nei confronti del Sud Sudan, mediante sostituzione della relativa voce nell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione adottate in considerazione della situazione in Sud Sudan. Incide esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) 2015/735, aggiornando la scheda nominativa di una persona inserita nell’elenco delle persone soggette a restrizioni. Ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento delle misure restrittive nei confronti del Sud Sudan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1347 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2015/735 sulle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Sud Sudan. Il provvedimento nasce dal riesame dell’elenco previsto dall’articolo 22, paragrafo 4, e si limita a confermare la permanenza di una persona nell’elenco, aggiornandone la voce identificativa e motivazionale.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) 2015/735, adottato il 7 maggio 2015, che disciplina il regime sanzionatorio nei confronti del Sud Sudan e ha abrogato il regolamento (UE) n. 748/2014. Il nuovo atto non introduce un autonomo regime di sanzioni, ma interviene in modo puntuale sull’allegato II, che contiene le persone sottoposte a misure restrittive, in seguito al riesame periodico dell’elenco.

Ambito dell’intervento

L’unica modifica sostanziale consiste nella sostituzione della voce n. 1 dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735. La misura riguarda Michael Makuei Lueth, del quale sono confermati i dati identificativi e aggiornati i motivi dell’inserimento nell’elenco. Non emergono modifiche al perimetro soggettivo o materiale del regime sanzionatorio nel suo complesso.

Posizione e condotte attribuite a Michael Makuei Lueth

La voce aggiornata segnala che Michael Makuei Lueth ricopre la carica di ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e che continua a esercitarla nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato del Sud Sudan. È inoltre indicato come portavoce della delegazione governativa nei colloqui di pace dell’Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) in due periodi: 2014-2015 e 2016-2018.

Secondo la motivazione aggiornata, egli avrebbe ostacolato:

  • l’attuazione dell’accordo sulla risoluzione del conflitto in Sud Sudan (ARCSS) dell’agosto 2015, sostituito nel settembre 2018 dall’accordo rivitalizzato (R-ARCSS);
  • i lavori della commissione congiunta di monitoraggio e valutazione dell’ARCSS, poi rinominata "JMEC ricostituita" nel quadro dell’R-ARCSS;
  • la creazione delle istituzioni di giustizia di transizione previste dagli accordi;
  • le operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Ulteriori elementi fattuali e qualificazione

Il testo aggiunge che Michael Makuei Lueth è coinvolto nella limitazione sistematica dello spazio politico e democratico e nella repressione dei mezzi di informazione, anche mediante minacce ai giornalisti e sostegno alla censura. Dall’inizio del 2025 egli avrebbe anche rifiutato pubblicamente gli inviti al dialogo, adottando una retorica conflittuale e incendiaria in un contesto teso, e avrebbe difeso gli arresti del primo vicepresidente Riek Machar e dei suoi alleati.

Sulla base di tali elementi, il Consiglio conclude che la persona ostacola il processo politico in Sud Sudan ed è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione.

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.

Disposizioni principali

Riesame e conferma delle misure restrittive

Ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/735, il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone soggette a misure restrittive contenuto nell’allegato II e ha concluso che le misure devono essere mantenute nei confronti di una persona già inserita nell’elenco.

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) 2015/735 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione integrale della voce n. 1 relativa a Michael Makuei Lueth.

Motivi dell’inserimento aggiornati per Michael Makuei Lueth

La nuova voce indica che Michael Makuei Lueth, nato nel 1947 a Bor (Sud Sudan; anche Bor, Sudan), di sesso maschile, è ministro dell’Informazione e delle telecomunicazioni dal 2013 e continua a ricoprire tale incarico nel governo transitorio di unità nazionale rivitalizzato. È inoltre stato portavoce della delegazione governativa nei colloqui di pace dell’IGAD dal 2014 al 2015 e dal 2016 al 2018. I motivi dell’inserimento richiamano il suo ostacolo all’attuazione dell’ARCSS dell’agosto 2015 e dell’R-ARCSS del settembre 2018, alle attività della JMEC/JMEC ricostituita, alla creazione delle istituzioni di giustizia di transizione e alle operazioni della forza di protezione regionale delle Nazioni Unite.

Condotte rilevanti e qualificazione sanzionatoria

La voce aggiornata descrive il coinvolgimento di Michael Makuei Lueth nella limitazione sistematica dello spazio politico e democratico e nella repressione dei mezzi di informazione, incluse minacce ai giornalisti e sostegno alla censura. Si evidenziano inoltre il rifiuto pubblico, dall’inizio del 2025, degli inviti al dialogo, l’uso di una retorica conflittuale e il sostegno agli arresti del primo vicepresidente Riek Machar e dei suoi alleati. La conclusione è che egli ostacola il processo politico in Sud Sudan ed è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, in particolare della libertà di espressione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunediritti umaniSud Sudan

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