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Sentenza

Sentenza del 18/05/2017 n. 792 - Comm. Trib. Prov. Genova

IMPOSTA DI REGISTRO - Vendite con riserva di proprietà - Risoluzione senza Corrispettivo per mancato pagamento del prezzo - Imposta proporzionale - Inapplicabilità - Imposta fissa - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione della risoluzione, per mancato pagamento del prezzo, di una vendita con riserva di proprietà. Poiché il trasferimento della proprietà si sarebbe verificato soltanto con il pagamento dell'ultima rata e nessuna rata era stata corrisposta, la proprietà dell'azienda o dell'immobile non era mai passata all'acquirente. La risoluzione, priva di corrispettivo, comportava quindi soltanto la restituzione del bene all'originario proprietario e non un nuovo trasferimento imponibile in misura proporzionale.

La decisione

La risoluzione della vendita con riserva di proprietà è soggetta all'imposta di registro in misura fissa. Non si applica l'imposta proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari, perché l'atto di risoluzione elimina gli effetti del contratto e la restituzione del bene non costituisce un autonomo trasferimento imponibile. Restano tassabili, secondo l'articolo 28, comma 2, del TUR, le eventuali prestazioni derivanti dalla risoluzione e l'eventuale corrispettivo pattuito, ma nel caso descritto non era previsto alcun corrispettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 28, comma 2, del Testo unico dell'imposta di registro (TUR)

    La norma assoggetta a tassazione le prestazioni derivanti dalla risoluzione del contratto, oltre all'eventuale corrispettivo previsto per la risoluzione.

    La disposizione non comporta automaticamente l'applicazione dell'imposta proporzionale sul valore del bene: devono essere tassate le prestazioni o gli eventuali corrispettivi effettivamente derivanti dalla risoluzione.

  • Articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR

    La disciplina proporzionale prevista per i trasferimenti immobiliari non si applica quando, in una vendita con riserva di proprietà mai perfezionatasi per mancato pagamento del prezzo, la risoluzione elimina gli effetti del contratto senza determinare un nuovo trasferimento.

Massime di principio

  • Nella vendita con riserva di proprietà, il trasferimento si perfeziona soltanto con il pagamento integrale del prezzo, salvo diversa disciplina applicabile al caso concreto.
  • Se il prezzo non è stato pagato e la proprietà non è mai passata all'acquirente, la restituzione del bene conseguente alla risoluzione non costituisce normalmente un nuovo trasferimento imponibile in misura proporzionale.
  • La risoluzione consensuale senza corrispettivo è generalmente soggetta a imposta fissa, mentre eventuali prestazioni o somme pattuite a favore di una parte possono essere tassate ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del TUR.
  • Per stabilire il trattamento fiscale occorre verificare se il contratto originario abbia prodotto il trasferimento della proprietà e se la risoluzione preveda corrispettivi, conguagli o altre prestazioni economicamente rilevanti.

Testo integrale

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