Sentenza n. 2356/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) del silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 28.11.2025 inoltrata al Comune di Napoli; b) di ogni atto presupposto, connesso o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente; e per l’accertamento del diritto di accesso della ricorrente alla documentazione richiesta con istanza inoltrata in data 28.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso documentale relativa ai titoli edilizi e alla documentazione dei lavori eseguiti nell'immobile della controinteressata
Esito
Favorevole al ricorrente (utilizzatrice immobiliare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, utilizzatrice in forza di un contratto di locazione finanziaria con servizi, di un appartamento situato nello stesso stabile dell'immobile della controinteressata, chiedeva al Comune di Napoli l'accesso agli atti relativi ai lavori di ristrutturazione, alla realizzazione di un soppalco e di una scala interna eseguiti nell'arco temporale 2019-2024, inclusi eventuali permessi di costruire, SCIA, CILA e relativi allegati. L'istanza era motivata dall'incidenza dei lavori su parti strutturali comuni e di proprietà esclusiva, dai rumori e dalle vibrazioni prodotti dalla scala e dalla preoccupazione per la staticità del solaio, nonché dalla necessità di verificare la legittimità urbanistico-edilizia e la sicurezza delle opere ai fini della tutela delle proprie situazioni giuridiche, anche in sede giurisdizionale. Il Comune non forniva un riscontro definitivo: il S.U.E. trasmetteva l'istanza all'U.R.P. per l'evasione. La controinteressata eccepiva il difetto di legittimazione, sostenendo che la ricorrente fosse una mera detentrice e non proprietaria, nonché l'assenza di un interesse diretto, concreto e attuale, la natura esplorativa e pretestuosa dell'istanza e il suo carattere di controllo generalizzato sull'attività amministrativa. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 3, 22, 24 e 25 l. 241/1990, degli artt. 1 e 2 d.P.R. 184/2006, del regolamento comunale sull'accesso, dell'art. 97 Cost., dei principi sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per falsità dei presupposti, illogicità, irrazionalità e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto entrambe le eccezioni preliminari della controinteressata. Quanto alla legittimazione, ha ritenuto che il leasing traslativo attribuisca all'utilizzatore poteri assimilabili a un 'dominio utile', con ampi poteri di amministrazione e pieno godimento del bene, sufficienti a legittimare l'accesso e la relativa tutela giurisdizionale, anche se la proprietà formale resta in capo alla concedente. Quanto all'interesse all'accesso, ha escluso la natura esplorativa e il controllo generalizzato, poiché la richiesta era circoscritta alla documentazione edilizia di opere strutturali eseguite nell'immobile confinante e risultava collegata alla verifica della loro legittimità e alla tutela della posizione della ricorrente, esposta a rumori, vibrazioni e possibili effetti sulla staticità delle parti comuni. Ha riconosciuto il nesso di strumentalità necessaria, inteso in senso ampio, tra documenti richiesti e interesse giuridicamente rilevante, anche in assenza della lesione già compiuta di una posizione giuridica. Il mancato definitivo riscontro del Comune, nonostante la trasmissione dell'istanza all'U.R.P., ha determinato la formazione del silenzio-rigetto, impugnabile ai sensi dell'art. 116 c.p.a. Il ricorso è stato accolto: il silenzio-rigetto è stato dichiarato illegittimo e annullato, con ordine al Comune di consentire entro trenta giorni la visione e l'estrazione di copia degli atti richiesti, previo pagamento dei diritti di copia. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22, 24 e 25 l. 241/1990
Il diritto di accesso documentale spetta a chi dimostri un interesse diretto, concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente rilevante; la documentazione deve presentare un nesso di strumentalità, inteso in senso ampio, con la tutela della posizione dell'istante. Non è necessario che sia già intervenuta una lesione della posizione giuridica.
art. 116 c.p.a.
Il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso è impugnabile davanti al giudice amministrativo, che può ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti.
art. 3 l. 241/1990
La norma è richiamata tra quelle dedotte come violate in relazione all'obbligo di motivazione e alla disciplina dell'accesso, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.
artt. 1 e 2 d.P.R. 184/2006
Le norme sono richiamate tra quelle dedotte come violate nell'ambito della disciplina del procedimento di accesso, senza una distinta applicazione nella motivazione decisoria.
art. 93 c.p.c.
Le spese sono distratte in favore dei difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L'utilizzatore di un bene in forza di un contratto di leasing traslativo, pur non essendone proprietario formale, può essere legittimato all'accesso documentale quando i poteri di godimento e amministrazione attribuitigli dal contratto configurano una posizione sostanziale assimilabile al dominio utile e gli atti richiesti sono idonei a incidere sui suoi interessi.
- La vicinitas rispetto a un intervento edilizio, unitamente alla deduzione di possibili effetti su parti comuni, rumori, vibrazioni o sicurezza strutturale, può integrare un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso ai titoli abilitativi e alla documentazione edilizia dell'opera.
- Il nesso di strumentalità tra documenti richiesti e tutela della posizione giuridica dell'istante deve essere valutato in senso ampio: è sufficiente che la documentazione costituisca un mezzo utile alla difesa di un interesse giuridicamente rilevante, anche prima della concreta lesione della posizione e senza l'indicazione di un giudizio già pendente.
- La richiesta di accesso agli atti edilizi del confinante non è esplorativa né diretta a un controllo generalizzato sull'amministrazione quando individua una specifica opera edilizia e indica l'esigenza di verificarne la legittimità in relazione a effetti concretamente prospettati sul richiedente.
- La mera trasmissione interna dell'istanza tra uffici comunali non equivale a una definizione del procedimento di accesso: in mancanza di un riscontro definitivo, il silenzio-rigetto resta formato e può essere impugnato ai sensi dell'art. 116 c.p.a.
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