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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24371/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che lo aveva condannato per fatti qualificati come estorsione in concorso con altro capo di imputazione indicato in sentenza come capo 2. Con i primi due motivi ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fatto dovesse essere qualificato non come estorsione ma come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e che mancasse un adeguato riscontro del dolo specifico del delitto contestato. Con il terzo e il quarto motivo ha censurato il giudizio di responsabilità sul capo 2 e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha rilevato che i primi due motivi erano mera riproposizione di questioni già esaminate e respinte in appello, con motivazione logica e giuridicamente corretta, poiché dall'istruttoria emergeva che l'imputato pretendeva una somma superiore a quella effettivamente spettante, con finalità di profitto ingiusto. Ha inoltre osservato che i motivi sul capo 2 e sulle attenuanti generiche non erano stati dedotti in appello, con conseguente rottura della catena devolutiva e preclusione alla loro proposizione per la prima volta in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio secondo cui il discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione risiede nell'elemento psicologico: nel primo caso l'agente agisce nella convinzione ragionevole, pur se infondata, di esercitare un diritto; nel secondo agisce consapevolmente per ottenere un profitto ingiusto. Quanto ai motivi nuovi non devoluti in appello, ha affermato che non possono essere proposti per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    espressamente disposto da(l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.)

    vieta la proposizione per la prima volta in cassazione di questioni non dedotte nei motivi di appello, comprese le violazioni di legge, per evitare una decisione su punti non vagliati dal giudice di merito.

  • art. 629 c.p.

    è la norma di riferimento del reato di estorsione, evocato nella qualificazione giuridica del fatto oggetto di ricorso.

  • art. 393 c.p.

    è la norma di riferimento dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, utilizzata come termine di raffronto nella distinzione rispetto all'estorsione.

Massime di principio

  • Il discrimine tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia ed estorsione non dipende dalla sola materialità della condotta, ma soprattutto dall'elemento psicologico: ricorre il primo reato quando l'agente persegue il soddisfacimento di una pretesa ritenuta, non arbitrariamente, ragionevolmente esistente; ricorre l'estorsione quando l'agente agisce nella consapevolezza dell'ingiustizia del profitto richiesto.
  • Quando il soggetto pretende somme eccedenti in modo evidente quanto ritiene dovutogli, e tale eccedenza risulta non giustificata dai fatti, può configurarsi la consapevolezza del profitto ingiusto rilevante ai fini dell'estorsione.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni non devolute al giudice di appello; la mancata devoluzione determina preclusione processuale della censura.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già esaminate e congruamente disattese dal giudice di appello senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneImputazioniImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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