Cassazione Penale, Sentenza n. 7857/2024 del 22/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale (art. 75 d.lgs. 159/2011) con quattro motivi: 1) nullità della notifica dell'udienza del 10/03/2021 per mancata doppia PEC (una per il difensore domiciliatario e una per l'imputato) invocando la violazione dell'art. 83, commi 13-14, d.l. n. 18/2020; 2) vizio di motivazione e errata valutazione della pericolosità sociale (contestando le premesse fattuali su antecedenti misure di prevenzione, su chi abbia avviato la rivalutazione e sulla irrevocabilità di provvedimenti precedenti); 3) insufficiente motivazione circa la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. 159/2011; 4) omessa valutazione della visura camerale prodotta dalla difesa che, a suo dire, dimostrerebbe l'assenza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la notifica effettuata via PEC al difensore ai sensi della disciplina emergenziale (art. 83 d.l. 18/2020) e ha considerato il secondo motivo come mera rivalutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità. Quanto all'interpretazione degli artt. 14, 2-bis e 2-ter d.lgs. 159/2011, la Corte ha confermato l'orientamento giurisprudenziale che distingue la detenzione per espiazione (che può richiedere nuova verifica della pericolosità dopo due anni) dalla custodia cautelare (la quale sospende l'esecuzione della misura ma non esige la stessa procedura di rivalutazione). La censura sulla mancata valutazione del documento difensivo è stata ritenuta infondata alla luce delle dichiarazioni del teste Mezzapesa che indicavano una condotta volontaria dell'imputato; conseguentemente la sentenza di merito (condanna a dieci mesi di reclusione, valutata la recidiva e la riduzione per il rito abbreviato) è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
Riguarda la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la Corte ha ritenuto integrato il reato in presenza del dolo generico (consapevolezza e volontà di violare gli obblighi)
art. 83, commi 13 e 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito)
In regime emergenziale le notifiche all'imputato possono essere eseguite mediante invio dell'atto alla PEC del difensore di fiducia; non è necessaria una notifica ulteriore direttamente all'imputato se la comunicazione è riferibile anche a quest'ultimo
art. 14, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 159 del 2011
Distinzione tra detenzione per espiazione della pena (che, se superiore ai due anni, impone una verifica della attualità della pericolosità da parte del tribunale) e custodia cautelare (la cui durata sospende l'esecuzione della misura di prevenzione con effetti diversi); la norma è interpretata come chiarimento della prassi sulla rivalutazione della pericolosità
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di condannare la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile alle spese e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento alla Cassa delle ammende; applicata dalla Corte per fissare l'ammenda in euro 3.000,00
art. 9 legge n. 1423 del 1956 (richiamato in giurisprudenza sul dolo)
Secondo la giurisprudenza citata, per reati analoghi è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza degli obblighi imposti dalla condizione di sorvegliato speciale e la volontà di non osservarli
Massime di principio
- In regime emergenziale (D.L. 18/2020) la notifica via PEC al difensore di fiducia può essere considerata sufficiente anche per l'imputato; la mancata notifica separata all'imputato non determina automaticamente nullità assoluta dell'udienza
- La Cassazione non è competente a riesaminare valutazioni di fatto o la rinnovata valutazione della pericolosità sociale: tali censure, se solo rivalutative, sono inammissibili in sede di legittimità
- Occorre distinguere tra detenzione per espiazione della pena e custodia cautelare: la prima, se protratta per almeno due anni, richiede una nuova verifica giudiziale dell'attualità della pericolosità per l'applicazione della misura di prevenzione; la seconda sospende l'esecuzione della misura ma non attiva automaticamente la stessa procedura
- La mera produzione in giudizio di documenti difensivi non garantisce l'annullamento di una decisione se la motivazione di merito, adeguatamente fondata su altri elementi probatori (es. dichiarazioni testimoniali), ritiene comunque il comportamento come volontario e doloso
- Le questioni di legittimità costituzionale devono essere dedotte con argomentazioni specifiche e confrontarsi con la motivazione del giudice; le contestazioni generiche vengono rigettate
- Proporre ricorsi infondati o meramente rivalutativi comporta il rischio di condanna alle spese e di ammenda (art. 616 c.p.p.)
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