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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/90

Regolamento (UE) 2019/90 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui residui di antiparassitari modificando gli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005. In base ai pareri dell’EFSA, alcuni LMR vengono mantenuti, altri ridotti al limite di determinazione, altri ancora soppressi o spostati tra gli allegati a seconda della sostanza attiva e del rischio per i consumatori. Il regolamento prevede inoltre una disciplina transitoria per i prodotti immessi sul mercato prima della data di applicazione e fissa l’entrata in vigore e l’applicazione differita al 13 agosto 2019.

Modifica dei limiti massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben in o su determinati prodotti alimentari e mangimi, mediante aggiornamento degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale contemplati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con riferimento specifico ai residui delle sostanze attive bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben. Incide sui livelli massimi di residui (LMR) per numerose categorie di prodotti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, sia per prodotti di origine vegetale sia per prodotti di origine animale terrestri; per il fenbutatin ossido interviene anche sui valori di base fissati nell’allegato V. Sono previste disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.

Modifica dei livelli massimi di residui di bromuconazolo, carbossina, fenbutatin ossido, fenpirazamina e piridaben

Il regolamento interviene sul quadro dei limiti massimi di residui di antiparassitari previsto dal regolamento (CE) n. 396/2005, in seguito ai riesami effettuati dall’EFSA ai sensi dell’articolo 12 di tale regolamento. La Commissione recepisce le valutazioni scientifiche e, tenendo conto anche dei fattori pertinenti e delle consultazioni con i partner commerciali tramite l’OMC, modifica gli allegati II, III e V per adeguare i valori applicabili ai diversi prodotti.

Base giuridica e logica dell’intervento

L’atto è adottato sulla base degli articoli 14, paragrafo 1, lettera a), 18, paragrafo 1, lettera b), e 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. I considerando evidenziano che, per alcune sostanze, l’EFSA ha rilevato lacune informative e ha richiesto ulteriori verifiche da parte dei gestori del rischio; in altri casi, la revoca dell’approvazione della sostanza attiva impone la soppressione degli LMR esistenti. La Commissione precisa inoltre che, quando non risultano rischi per i consumatori, i limiti possono essere mantenuti al livello esistente o al livello indicato dall’Autorità; quando invece il rischio non può essere escluso, i limiti vengono abbassati al LOD pertinente.

Bromuconazolo

Per il bromuconazolo l’EFSA ha rilevato informazioni mancanti con riferimento, tra l’altro, a segale, frumento, diversi tessuti di bovini, ovini, caprini ed equini, pollame, latte e uova. Nonostante tali lacune, la Commissione ha ritenuto che non vi siano rischi per i consumatori e ha collocato i relativi LMR nell’allegato II al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità. Il regolamento prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione, tenendo conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021.

Carbossina

Per la carbossina l’EFSA ha proposto di modificare la definizione del residuo, segnalando carenze informative per tutti i prodotti esaminati. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, i limiti per i prodotti di origine vegetale e animale vengono ridotti al pertinente limite di determinazione. Anche in questo caso è previsto un riesame entro due anni.

Fenbutatin ossido

Il regolamento dà atto che l’approvazione del fenbutatin ossido è stata revocata con il regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014, in conseguenza del mancato deposito delle informazioni di conferma richieste, e che tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza sono state revocate. In applicazione dell’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005, gli LMR precedentemente fissati negli allegati II e III sono soppressi. Poiché l’EFSA non ha raccomandato il mantenimento dei CXL del Codex per assenza di dati tossicologici sulla sostanza attiva e sul metabolita diidrossi fenbutatin ossido, i valori di base sono fissati nell’allegato V al livello del LOD.

Fenpirazamina

Per la fenpirazamina l’EFSA raccomanda di mantenere gli LMR esistenti per un ampio elenco di prodotti ortofrutticoli, tra cui albicocche, ciliegie, prugne, uve da tavola e da vino, fragole, more, lamponi, mirtilli, pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, cetriolini e zucchine, nonché di aumentare l’LMR per le pesche. Per le mandorle restano lacune informative e il relativo limite deve essere riesaminato entro due anni, anche alla luce di eventuali dati presentati entro il 24 gennaio 2021.

Piridaben

Per il piridaben la Commissione recepisce un approccio differenziato: alcuni LMR vengono ridotti, altri mantenuti, altri ancora fissati al livello indicato dall’EFSA o allo specifico LOD. In particolare, sono ridotti i limiti per pompelmi, arance dolci, limoni, limette/lime, mandarini e fragole; restano invariati quelli per cetrioli, cetriolini e zucchine. Per mele, pere, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, pesche, pomodori, melanzane, fagioli con baccello, diversi tessuti di animali terrestri e latte, la Commissione fissa i valori al livello indicato dall’Autorità in attesa del riesame; per prugne, uve, ribes a grappoli, uva spina/grossularia e peperoni i limiti sono portati allo specifico LOD. Anche questi valori saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione.

Aggiornamento dei limiti di determinazione e prodotti senza autorizzazione

Il regolamento richiama il confronto con i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, che ha evidenziato la necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione in ragione dell’evoluzione tecnica. Inoltre, per i prodotti sui quali l’impiego della sostanza non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, i limiti devono essere fissati allo specifico LOD o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni transitorie, entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 mantiene applicabile la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti aventi origine nell’Unione o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 13 agosto 2019. Questa disciplina transitoria è giustificata dall’esigenza di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo e di concedere a Stati membri, paesi terzi e operatori un tempo ragionevole per adeguarsi alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato al regolamento. Nell’allegato II vengono inserite nuove colonne per bromuconazolo, carbossina, fenpirazamina e piridaben; nell’allegato III sono soppresse le corrispondenti colonne; nell’allegato V è aggiunta la colonna relativa al fenbutatin ossido.

Bromuconazolo

Per il bromuconazolo l’EFSA ha rilevato alcune lacune informative per vari prodotti, ma ha concluso che non sussistono rischi per i consumatori. I relativi LMR per segale, frumento e diversi prodotti di origine animale restano fissati nell’allegato II al livello esistente o a quello indicato dall’Autorità e saranno riesaminati entro due anni dalla pubblicazione del regolamento; il riesame terrà conto delle informazioni eventualmente presentate entro il 24 gennaio 2021.

Carbossina

Per la carbossina l’EFSA ha proposto la modifica della definizione del residuo e ha rilevato che per tutti i prodotti mancavano alcune informazioni, ritenendo necessario un ulteriore esame da parte dei gestori del rischio. Poiché non è possibile escludere un rischio per i consumatori, gli LMR per i prodotti di origine vegetale e animale sono ridotti al pertinente limite di determinazione (LOD) e saranno riesaminati entro due anni.

Fenbutatin ossido

Poiché l’approvazione della sostanza attiva è stata revocata dal regolamento di esecuzione (UE) n. 486/2014 e tutte le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti fenbutatin ossido sono state revocate, gli LMR fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono soppressi. L’EFSA non ha raccomandato di mantenere i CXL del Codex per mancanza di dati tossicologici; i valori di base sono fissati nell’allegato V al livello del LOD.

Fenpirazamina

Per la fenpirazamina l’EFSA raccomanda di mantenere gli LMR esistenti per numerosi frutti e ortaggi, e di aumentare l’LMR per le pesche. Per le mandorle mancano informazioni sufficienti e il relativo LMR sarà riesaminato entro due anni, con eventuale considerazione delle informazioni presentate entro il 24 gennaio 2021.

Piridaben

Per il piridaben l’EFSA raccomanda di ridurre gli LMR per alcuni agrumi e per le fragole, di mantenere quelli per cetrioli, cetriolini e zucchine, e di fissare al livello indicato o al LOD numerosi altri LMR per prodotti vegetali e animali per i quali mancano informazioni sufficienti. Per prugne, uve, ribes, uva spina/grossularia e peperoni gli LMR sono fissati allo specifico LOD. Anche questi valori saranno riesaminati entro due anni.

Adeguamento dei limiti di determinazione analitica

La Commissione, consultati i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari, ha ritenuto necessario adeguare alcuni limiti di determinazione in ragione dell’evoluzione tecnica. Per varie sostanze, alcuni prodotti sono quindi assoggettati a specifici LOD.

Disposizioni transitorie e applicazione differita

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente alle modifiche, continua ad applicarsi ai prodotti aventi origine nell’Unione o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019. L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 13 agosto 2019.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariprodotti fitosanitaricommercio dei prodotti alimentarimangimi

Testo integrale

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