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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/91

Regolamento (UE) 2019/91 della Commissione, del 18 gennaio 2019, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina europea sui limiti massimi di residui di alcuni pesticidi e metaboliti, eliminando vecchi LMR non più giustificati dall’assetto autorizzativo delle sostanze attive. Per diverse sostanze, i limiti vengono portati al limite di determinazione analitica e, per ioxynil, viene anche semplificata la definizione del residuo. Sono inoltre previste misure transitorie per i prodotti ottenuti o importati prima del 13 agosto 2019, al fine di consentire una commercializzazione ordinata.

Modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 adeguando i livelli massimi di residui (LMR) di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori della filiera agroalimentare e dei mangimi, agli Stati membri e ai controlli ufficiali sui prodotti di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005. Riguarda in particolare i residui delle sostanze attive buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim in o su specifiche categorie di prodotti elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005. Per etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim continua ad applicarsi la disciplina previgente ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dei limiti massimi di residui per alcune sostanze attive

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La modifica è adottata alla luce delle variazioni intervenute nello status autorizzativo delle sostanze attive coinvolte, nonché delle indicazioni tecniche fornite dai laboratori di riferimento dell’Unione europea.

Contesto e finalità dell’intervento

I considerando chiariscono che i LMR di buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim erano già fissati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005. Tuttavia, per buprofezin e diflubenzuron l’approvazione è stata limitata agli usi su colture non commestibili, mentre per etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim l’approvazione è scaduta; per picoxystrobin l’approvazione non è stata rinnovata. In conseguenza della revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze per gli usi interessati, la Commissione ritiene opportuno sopprimere i relativi LMR non più coerenti con il regime autorizzativo.

Modifiche agli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento, che opera in tre direzioni:

  • nell’allegato II sono soppresse le colonne relative a etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim;
  • nell’allegato III sono soppresse le colonne relative a buprofezin, diflubenzuron ed etossisulfuron;
  • nell’allegato V sono inserite nuove colonne per buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim.

I nuovi valori riportati nell’allegato V sono per lo più fissati al limite di determinazione analitica (LOD), indicato in tabella con il simbolo (1). I livelli variano per categoria di prodotto: ad esempio 0,01 mg/kg per numerose matrici vegetali, 0,02 mg/kg per taluni frutti a guscio e erbe fresche/fiori commestibili, 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e spezie, e 0,1 mg/kg per alcune categorie specifiche di prodotti di origine animale e per talune matrici residuali indicate in tabella.

Ragioni tecniche e definizione del residuo

Per ioxynil, il regolamento modifica anche la definizione del residuo, rendendola più semplice ai fini dei controlli ufficiali: la definizione è data dalla somma di ioxynil e dei suoi sali, espressa in ioxynil. Per diflubenzuron è mantenuta una definizione distinta per il codice 1000000, come somma di diflubenzuron e 4-clorofenilurea, espressa in diflubenzuron.

La Commissione afferma di avere consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, i quali hanno concluso che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico consente limiti di determinazione più bassi. Ciò giustifica l’inserimento di valori di base nell’allegato V, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Misure transitorie e disciplina applicabile ai prodotti già immessi o importati

Per evitare effetti pregiudizievoli sulla normale commercializzazione, trasformazione e consumo, il regolamento introduce una clausola transitoria. L’articolo 2 prevede che, limitatamente a etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim in e su tutti i prodotti, continui ad applicarsi la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 13 agosto 2019. La scelta di una data di applicazione differita consente, secondo i considerando, a Stati membri, paesi terzi e operatori alimentari di adeguarsi alle nuove prescrizioni con un tempo ragionevole.

Profili pratici per operatori e professionisti

Per gli operatori della filiera alimentare e dei mangimi, la misura comporta la necessità di verificare la conformità dei prodotti ai nuovi LMR, tenendo conto sia della data di ottenimento/importazione sia della sostanza attiva interessata. Per avvocati e commercialisti, il punto rilevante è la distinzione tra regime previgente e nuovo regime a partire dal 13 agosto 2019, oltre alla necessità di considerare i diversi livelli massimi fissati per categoria merceologica e la definizione del residuo ai fini dei controlli e dell’eventuale contenzioso amministrativo o commerciale.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo l’allegato del regolamento. In particolare, vengono soppressi nell’allegato II le colonne relative a etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim, e nell’allegato III le colonne relative a buprofezin, diflubenzuron ed etossisulfuron. Nell’allegato V vengono aggiunte le colonne con i nuovi valori di riferimento, corrispondenti in larga parte al limite di determinazione analitica (LOD).

Soppressione degli LMR non più pertinenti

Per buprofezin e diflubenzuron, l’approvazione è stata limitata agli usi su colture non commestibili e le autorizzazioni per usi su colture commestibili sono state revocate; perciò i relativi LMR dell’allegato III sono soppressi. Per etossisulfuron, ioxynil, molinate, picoxystrobin e tepralossidim, a seguito della scadenza, del mancato rinnovo o della cessazione dell’approvazione e della revoca delle autorizzazioni, i rispettivi LMR negli allegati II e III sono soppressi conformemente all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 396/2005 in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a).

Fissazione dei nuovi livelli al limite di determinazione

Per buprofezin, diflubenzuron, etossisulfuron, ioxynil, molinate e picoxystrobin i nuovi LMR vengono fissati al LOD pertinente ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 396/2005. La tabella dell’allegato V riporta i valori per le diverse categorie di prodotti, prevalentemente pari a 0,01 mg/kg o 0,02 mg/kg, con taluni valori di 0,05 mg/kg e 0,1 mg/kg per specifiche categorie come spezie, tè/caffè/infusioni, luppolo e alcuni prodotti di origine animale.

Definizione del residuo per ioxynil e diflubenzuron

Per ioxynil viene modificata la definizione del residuo, prevedendo la somma di ioxynil e dei suoi sali, espressa in ioxynil. Per diflubenzuron è confermata una definizione del residuo distinta per il codice 1000000: somma di diflubenzuron e 4-clorofenilurea, espressa in diflubenzuron.

Valori di base nell’allegato V e consultazione tecnica

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno indicato che per alcuni prodotti lo sviluppo tecnico consente LOD inferiori. Per le sostanze per le quali gli LMR sono ridotti al LOD pertinente, sono quindi elencati valori di base nell’allegato V conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Misure transitorie

L’articolo 2 stabilisce che, per etossisulfuron, ioxynil, molinate e tepralossidim in e su tutti i prodotti, la versione previgente del regolamento (CE) n. 396/2005 continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 13 agosto 2019.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 13 agosto 2019. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturamangimicontrolli ufficiali

Testo integrale

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